Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1999 15.1999.46

Incarto n. 15.99.00046

Lugano 20 aprile 1999/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 marzo 1999 di


patr. dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la comminatoria di fallimento 3 marzo 1999 e la successiva decisione 4 marzo 1999 emanata nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da


patr. dallo studio legale __________

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 10 marzo 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

23 marzo 1999 della __________

26 marzo 1999 dell’UEF di Mendrisio

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________. procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito di fr. 34’360.-- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1997.

B. Con sentenza 26 maggio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio fatto spiccare dalla creditrice nei confronti della __________.

C. Il 22 dicembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio- Sud ha respinto la petizione 29 luglio 1998 tendente al disconoscimento del debito vantato dalla __________. nei confronti della __________ avendo le parti stipulato una proroga di foro. Di conseguenza il Pretore ha stabilito che l’azione deve essere proposta davanti al competente giudice italiano.

D. Il 23 febbraio 1999 il legale della __________ ha informato l’UEF che l’escussa ha introdotto il 19 febbraio 1999 un’azione di disconoscimento di debito presso il competente tribunale di __________ chiedendo quindi la sospensione dell’esecuzione n. __________. Con decisione 4 marzo 1999 l’UEF di Mendrisio ha respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione emettendo nel contempo la comminatoria di fallimento nei confronti della __________.

E. Con ricorso 9 marzo 1999 la __________ insorge contro la decisione dell’UEF e la comminatoria di fallimento postulandone l’annullamento. La ricorrente assevera infatti di aver introdotto il 19 febbraio 1999, nel termine di cui all’art. 139 CO, presso il competente tribunale di __________ un’azione di disconoscimento di debito.

F. Con osservazioni 23 marzo 1999 la __________ chiede che il ricorso venga respinto essendo, a suo dire, l’azione di disconoscimento di debito inoltrata dalla ricorrente, manifestamente tardiva.

G. Delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 32 cpv. 3 LEF se un’azione prevista dalla LEF è ritirata dall’attore o respinta, mediante sentenza, per incompetenza del giudice adito, comincia a decorrere un nuovo termine della medesima durata per promuovere l’azione. L’entrata in vigore nell’ambito della revisione della LEF, dell’art. 32 cpv. 3 ha reso superata la questione relativa all’applicazione analogica dell’art. 139 CO all’azione d’inesistenza di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, essendo il termine suppletorio per promuovere tale azione ora espressamente previsto dal nuovo disposto legislativo entrato in vigore il 1° gennaio 1997 (cfr. DTF 109 III 49 e ss. ; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 12 ad art. 32 LEF).

  1. Nel caso in esame il Pretore della giurisdizione di Mendrisio - Sud ha respinto la petizione 29 luglio 1998 tendente al disconoscimento del debito vantato dalla __________ nei confronti della __________ per incompetenza del giudice adito, avendo le parti stipulato una proroga di foro. Di conseguenza la __________ in applicazione dell’art. 32 cpv. 3 LEF, beneficia di un termine di 20 giorni, a partire dalla notifica della sentenza pretorile, per promuovere l’azione d’inesistenza di debito ( cfr. Francis Nordmann, op. cit., n. 14 ad art. 32 LEF). Orbene essendo la sentenza 22 dicembre 1998 stata intimata il giorno successivo e quindi durante le ferie esecutive, il termine di 20 giorni di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF comincia a decorrere il giorno di lunedì 4 gennaio 1999 e viene a scadere lunedì 25 gennaio 1999. Ne consegue che l’azione d’inesistenza di debito introdotta dalla ricorrente solo il 19 febbraio 1999 risulta manifestamente tardiva.

L’UEF di Mendrisio ha quindi agito correttamente rifiutandosi di sospendere l’esecuzione n. __________ ed emettendo la comminatoria di fallimento nei confronti della __________, essendo la decisione 26 maggio 1998 della Pretura di Mendrisio - Sud cresciuta in giudicato.

  1. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 32 cpv. 3 e 83 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 9 marzo 1999 __________ è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UEF di Mendrisio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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