Incarto n. 15.1999.00199
Lugano 11 luglio 2000 /LG/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1999 di
rappr. dallo St. leg. __________
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro l’avviso di pignoramento 15 novembre 1999 – promossa da
viste le osservazioni 3 gennaio 2000 dell’UEF di Mendrisio,
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Su richiesta della __________ (di seguito: __________), in data 16 dicembre 1998 l’UEF di Mendrisio ha inviato a __________ il precetto esecutivo __________, per un credito di fr. 30'751.25 oltre interessi al 6.5% dal 14 novembre 1998 e spese di esecuzione; in data 17 dicembre 1998, __________ ha interposto opposizione al PE.
B. La __________ e __________ sono comparsi dinanzi il Giudice di Pace di __________ in data 28 ottobre 1999 su istanza dell’__________. In questa sede è stata sottoscritta una transazione dal seguente tenore:
“In Aufhebung des gegen die Betreibung Nr. __________ erhobenen Rechtsvorschlages anerkennt die Beklagschaft einen Betrag von total Fr. 4'700.--. Dieser Betrag wird der Klägerschaft wie folgt bezahlt:
Bis spätestens zum 5. November 1999. (…)
Sollte diese Zahlungsvereinbarung nicht eingehalten werden, kann die Betreibung sofort über den reduzierten Forderungsbetrag von Fr. 20'168.03 zuzüglich Zins und Kosten fortgesetzt werden.”
C. La __________ ha chiesto in data 9 novembre 1999 il proseguimento dell’esecuzione.
D. L’UEF ha provveduto a fissare il pignoramento per il 27 gennaio 2000, dandone comunicazione a __________ il 15 novembre 1999.
E. Con tempestivo ricorso 29 novembre 1999, __________ sostiene che l’accordo sottoscritto dinanzi al Giudice di Pace di __________ non prevede un incondizionato ritiro dell’opposizione per fr. 20'168.03 oltre interessi e spese, se egli non avesse versato l’importo di fr. 4'700.-- alla precettante entro il 5 novembre 1999. In conclusione postula l’annullamento dell’avviso di pignoramento 15 novembre 1999, poiché il PE sarebbe tuttora gravato da opposizione totale.
F. Con osservazioni 3 gennaio 2000 l’UEF conferma la propria interpretazione della convenzione 28 ottobre 1999, rimettendosi tuttavia al giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto:
Al contrario, se l’opposizione non viene rigettata giudizialmente o ritirata dal debitore, l’esecuzione resta sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF).
Dal momento che vizi di volontà in questa comunicazione possono unicamente essere fatti valere con azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF; DTF 75 III 40, Bessenich B., op. cit., n° 5 ad art. 78 LEF), il ritiro dell’opposizione deve essere chiaro e facilmente riconoscibile.
In effetti essa sembrerebbe lasciare al ricorrente una prima scelta: se egli avesse pagato fr. 4'700.-- entro il 5 novembre 1999, il pagamento sarebbe equivalso a “Aufhebung des gegen die Betreibung Nr. __________ erhobenen Rechtsvorschlages”, ossia al ritiro dell’opposizione al PE qui in esame. A mente di questa Camera, l’accordo doveva con tutta probabilità prevedere il ritiro da parte della creditrice dell’esecuzione e non il ritiro dell’opposizione da parte del debitore, che così facendo avrebbe aperto la strada al creditore per proseguire l’esecuzione per la rimanenza. Di tale contraddizione si deve essere reso conto il ricorrente, che ha così lasciato trascorrere il termine per il pagamento, onde evitare – in caso di dubbio – di dover pagare l’intero credito posto in esecuzione dedotti fr. 4'700.--.
Di conseguenza la creditrice non può direttamente domandare il proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), ma deve istare per il rigetto dell’opposizione.
Di conseguenza va confermata l’opposizione interposta dal ricorrente, mentre l’UEF di Mendrisio cancellerà dal registro delle esecuzioni le registrazioni relative alla domanda di pignoramento e alla data prevista per lo stesso.
richiamati gli art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e cpv. 2 cifra 1, 86, 88 cpv. 1 LEF,
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è accertato che l’opposizione al PE __________ dell’UEF di Mendrisio non è stata né ritirata né rigettata.
1.2. La notifica dell’avviso di pignoramento del 15 novembre 1999 è dichiarata nulla.
1.3. L’UEF di Mendrisio cancellerà le iscrizioni relative alla domanda di pignoramento e atti successivi nell’esecuzione n° __________ dal registro delle esecuzioni.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Comunicazione all'UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria