Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.1999 15.1999.141

Incarto n. 15.1999.00141

Lugano 2 dicembre 1999 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 31 luglio 1999 di


contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 23 luglio 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da


patr. dall’ avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 16 agosto 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 19 agosto 1999 di __________,

  • 23 agosto 1999 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 55’449.85

B. Il 23 luglio 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

Reddito del debitore fr. 8'133.--

Minimo base fr. 1’370.--

figli minorenni fr. 300.--

locazione fr. 1’538.--

locazione __________ fr. 640.--

cassa malati fr. 556.--

trasferte fr. 200.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

assicurazioni diverse fr. 200.--

totale fr. 4’984.--

C. Con ricorso 31 luglio 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo postulandone l’annullamento. Il ricorrente assevera che l’Ufficio nel calcolo del minimo di esistenza non avrebbe tenuto conto dei seguenti importi:

cassa malati fr. 370.25

debito nei confronti della cassa malati fr. 400.--

posteggio a __________ fr. 90.--

pasti fuori domicilio fr. 100.--

debito nei confronti del datore di lavoro fr. 300.--

imposte comunali fr. 1’500.--

L'escusso assevera che l'importo di fr. 1'917.-- sarebbe un rimborso spese e non dovrebbe venire conteggiato nel reddito.

Egli sostiene inoltre di avere debiti per più di fr. 300’000.-- nei confronti di diversi istituti bancari. In merito al proprio reddito l’escusso afferma che lo stesso è irregolare, in quanto le provvigioni non verrebbero corrisposte ogni mese.

D. Con osservazioni 19 agosto 1999 __________ postula la reiezione del gravame e la conferma del calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UEF di Bellinzona.

E. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti con il proprio datore di lavoro, il __________, la cassa malati __________ e le banche.

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al __________, alla cassa malati __________ e alle banche.

Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

  1. Ciò non vale tuttavia per il debito contratto da __________ nei confronti del proprio datore di lavoro a titolo di rimborso prestito, nonché quale rimborso del canone leasing per l'autovettura che l'escusso ha affermato essere utilizzata dalla moglie (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre 1999, p. 2).

Quando il terzo debitore contesta in tutto o in parte l'ammontare del credito di cui è chiesto il pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei confronti dell'escusso, il credito dell'escusso è in principio comunque pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato, se del caso, mediante assegnazione ai creditori ex art. 131 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 27 n.3, p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmannn, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 100 LEF; cfr. DTF 120 III 18, 120 III 131). Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.76, p. 181; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n.13 ad art. 93 LEF). Qualora il datore di lavoro contestasse solo in parte l'ammontare dello stipendio, rispettivamente operasse una compensazione solo parziale, l'eccedenza pignorabile è costituita dalla quota dello stipendio percepita dall'escusso ( dedotta la trattenuta effettuata dal datore di lavoro) eccedente il minimo vitale dell'escusso. Inoltre andrà pignorato quale credito contestato l'importo mensile pari alla trattenuta operata dal datore di lavoro, che, se del caso potrà essere realizzata.

Nel caso di specie l'escusso ha affermato che il proprio datore di lavoro trattiene dallo stipendio l'importo mensile di fr. 300.-- a titolo di restituzione di un prestito di fr. 50'000.-- contratto nel gennaio 1990, nonché fr. 1'380.90 per canoni leasing (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre 1999, p. 2).Tale importo figura anche nel questionario 23 giugno 1999 attestante il reddito di __________, compilato dalla ditta __________, datrice di lavoro dell'escusso, alla quale l'UEF di Bellinzona ha notificato il pignoramento di salario in data 23 luglio 1999. Orbene nel calcolo del minimo di esistenza non può essere considerato l'intero importo trattenuto dal datore di lavoro a titolo di canoni leasing, poiché l'autovettura __________, il cui canone leasing ammonta a fr. 489.90, risulta essere utilizzata dalla moglie dell'escusso, la quale non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre 1999, p. 2). Ne consegue che l'importo di fr. 1'917 percepito da __________ a titolo di spese di trasferta e comprensivo del canone leasing di fr. 891.-- per l'autovettura __________ utilizzata per lavoro, deve essere considerato nel minimo vitale nella misura di fr. 1'026.--, essendo i canoni leasing dedotti dallo stipendio del ricorrente.

Le trattenute dallo stipendio degli importi di fr. 300.-- per rimborso del prestito e di fr. 489.90 per canone leasing, hanno di fatto ridotto il reddito dell'escusso. Siffatte trattenute hanno gli stessi effetti di una dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell'esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi dedurre dallo stipendio percepito dall'escusso l'importo mensile di fr. 300.--, nonché fr. 489.90.--. La quota di tale reddito (dedotte le trattenute) eccedente il minimo vitale, costituisce l'eccedenza pignorabile. Andranno inoltre pignorati a favore dei creditori partecipanti all'esecuzione, quali crediti contestati, gli importi mensili di fr. 300.-- e di fr. 489.90.-- pari alle trattenute operate dal datore di lavoro. I creditori se del caso ne potranno chiedere la realizzazione ex art. 116 cpv. 2 LEF. Detti crediti dovranno essere iscritti nel verbale di pignoramento.

  1. Il ricorrente chiede che oltre all'importo di fr. 556.-- a titolo di premi della cassa malati venga riconosciuto l'importo mensile di fr. 370.25, pari alla differenza tra il premio mensile effettivamente pagato e quanto riconosciuto dall'UEF di Bellinzona. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 556.-- riconosciuto dall’UEF è da ritenere corretto essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal, atteso che a partire da gennaio 2000 i premi per l'assicurazione obbligatoria, tenuto conto dell'avvenuto aumento degli stessi, ammontano a complessivi fr.579.40 Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre all’importo già riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.

  2. Il ricorrente ha affermato di percepire dal proprio datore di lavoro un importo forfetario di fr. 1'917.-- a titolo di spese di trasferta così suddiviso:

  • fr. 891.-- leasing auto,

  • fr. 1026.-- benzina, vitto, pedaggi, assicurazioni, ecc.

La ditta __________ paga inoltre il canone di locazione per un appartamento monolocale che l'escusso occupa a __________, dovendo soggiornare in tale città per ragioni di lavoro dal lunedì al venerdì (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre 1999). Tale importo deve essere considerato nel minimo vitale, a titolo di spese di trasferta, solo nella misura di fr. 1'026.--, poiché il canone leasing viene pagato direttamente dal datore di lavoro. Ciò vale anche per il canone di locazione per l'appartamento di __________, che deve essere quindi depennato dal minimo vitale del ricorrente.

Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr. 1’370.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).

L'UEF di Bellinzona ha riconosciuto all'escusso i seguenti importi:

trasferte fr. 200.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

Tali importi vanno ad aggiungersi ai fr. 1'026.-- versati dal datore di lavoro. Ne consegue che non potrebbero essere accordate ulteriori deduzioni a titolo di spese di trasferta, così come effettuato dall'UEF di Bellinzona. Neppure possono essere accolte le deduzioni prospettate dal ricorrente, segnatamente fr. 100.-- per pasti fuori domicilio e fr. 90 per spese di posteggio a __________, essendo tali spese ampiamente coperte dagli importi già riconosciuti.


sostiene che il pignoramento di salario non terrebbe conto del fatto che le provvigioni non costituiscono una parte regolare del reddito. Orbene, in realtà il pignoramento di salario 23 luglio 1999 dell'UEF di Bellinzona tiene conto di tale circostanza, stabilendo quale trattenuta mensile la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza dell'escusso, determinato in fr. 4'984.-- mensili. Di conseguenza la censura si rivela priva di fondamento.

  1. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1538.-- per un appartamento di 4.5 locali che l'escusso occupa a __________ unitamente alla moglie ed al figlio. Tale importo risulta essere comprensivo dei canoni di locazione relativi ad un posteggio interno ed uno esterno per un totale mensile di fr. 130.-- (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre 1999).

E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze, tenendo conto del fatto che l'importo riconosciuto risulta essere comprensivo anche delle spese di posteggio. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’538.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'100.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 3,5 locali a __________ o in un comune viciniore.

  1. Sulla base delle considerazioni espresse in precedenza il calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico di __________ è il seguente:

Minimo base fr. 1’370.--

figlio minorenne fr. 300.--

locazione fr. 1’538.--

cassa malati fr. 556.--

trasferte fr. 1'026.--

assicurazioni diverse fr. 200.--

totale fr. 4’990.--

Inoltre andrebbero pignorati quali crediti contestati gli importi trattenuti dal datore di lavoro a titolo di rimborso del prestito e di canone leasing ammontanti, rispettivamente a fr. 300.-- e fr. 489.90. Tuttavia il calcolo dell'eccedenza pignorabile non può essere modificato a scapito del ricorrente, ostandovi il divieto della reformatio in peius espressamente sancito dall'art. 22 LPR. Il calcolo del minimo di esistenza allestito dall'UEF di Bellinzona deve quindi essere confermato.

  1. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 93 e 116 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 31 luglio 1999 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all'UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.1999.141
Entscheidungsdatum
02.12.1999
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026