Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.1999 15.1999.13

Incarto n. 15.99.00013

Lugano 15 aprile 1999/FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 gennaio 1999 di


patr. dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 2/28 dicembre 1998, spedito il 7 gennaio 1999 nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________, promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,

viste le osservazioni 18 febbraio 1999 di __________;

25 febbraio 1999 dell'UEF di Mendrisio;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________, __________ e __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n. __________. Con verbale di pignoramento spedito il 7 gennaio 1999 l'UEF di Mendrisio ha pignorato fr. 950.-- mensili dell'indennità di disoccupazione percepita dall'escussa. L'ufficio ha precisato come segue il calcolo effettuato:

Introiti

Debitore fr. 2'482.48

Contr. marito fr. 3'392.--

Totale mensile fr. 5'874.48

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'370.--

locazione fr. 1'500.--

riscaldamento fr. 300.--

trasferte per timbri fr. 100.--

trasferte marito fr. 150.--

pasti fuori dom. marito fr. 207.--

Totale deduzioni fr. 3'627.--

Minimo esistenza spettante al coniuge debitore

fr. 3'627.-- x fr. 2'482.48 = fr. 1'532.72 mensili

fr. 5874.48

Eccedenza mensile pignorabile

fr. 2'482.48 ./. fr. 1'532.72 = fr. 949. 76 mensili

B. Contro il pignoramento si è aggravata il 19 gennaio 1999 __________ chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati i seguenti importi:

minimo base fr. 1'370.--

locazione fr. 1'550.--

riscaldamento fr. 530.--

spese auto trasferta fr. 457.--

cassa malati marito fr. 460.40

cassa malati escussa fr. 300.--

Totale deduzioni fr. 4'667.40

Vi sarebbe un'eccedenza mensile di fr. 1'207.10, per cui si giustificherebbe di pignorare fr. 1'200.-- al marito e nulla alla signora __________. Da qui la richiesta di annullamento del pignoramento. La ricorrente ha poi richiesto la congiunzione della procedura relativa ai ricorsi inoltrati da lei e dal marito __________.

C. Con osservazioni 18 febbraio 1999 __________ e __________ si sono opposti alla congiunzione, essendo la questione giuridica differente nei due casi. Il calcolo effettuato dall'UEF sarebbe del tutto corretto, mentre le poste indicate dalla ricorrente si rivelerebbero sproporzionate. L'UEF di Mendrisio, con osservazioni 25 gennaio 1999, si è limitato a ribadire la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata e incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 Lpamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).


chiede la congiunzione del suo ricorso con quello presentato dal marito __________ 15 giorni prima. I ricorsi sono stati introdotti da due persone diverse contro due distinti provvedimenti dell'UEF. Siccome pure la questione giuridica non è del tutto identica si giustifica in casu di non congiungere i due gravami e di emanare due distinte sentenze.

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

  2. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).

Per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF)

  1. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n..60; Georges Vonder Mühll in : Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 119 s. ad art. 82 LEF).

In casu il coniuge della debitrice, domiciliato a __________, esercita un'attività lucrativa a __________. Non si può pretendere da lui che utilizzi i mezzi pubblici per recarsi al lavoro: la trasferta comporterebbe un dispendio di tempo sproporzionato. Le spese correnti per l'autovettura, necessaria a __________ per l'esercizio della sua professione, devono quindi essere riconosciute e quantificate in fr. 400.-- mensili, ivi compresa la quota mensile per le assicurazioni obbligatorie.

  1. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il coniuge della debitrice esercita, come già indicato al punto precedente, un'attività lavorativa a __________. Non è quindi proponibile il rientro al domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr. 207.-(fr. 9 x 23 giorni) per pasti fuori domicilio.

  2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). Le spese medie mensili di riscaldamento sono da aggiungere alla pigione (cfr. Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93 LEF).

In concreto l'escussa ha preteso il riconoscimento di fr. 1’550.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 6 locali che occupa con il marito a __________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato da __________, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’550.-- (che a norma di contratto è destinato ad aumentare fino a fr. 1'680.--) non può più essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza a partire dal primo termine utile di disdetta. Pertanto alla debitrice va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione (31 gennaio 2002) le verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'100.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 o 3 locali a __________ o in un comune viciniore.

Per quel che riguarda il riscaldamento va rilevato che le spese per il consumo di energia elettrica per il 1998 (cfr. doc. G, H, I e fattura per il IV trimestre 1998) ammontano in media a fr. 725.- mensili. Non è dato di conoscere la quota destinata al riscaldamento (elettrico). La ripartizione proposta dalla ricorrente (fr. 530.-- mensili) appare del tutto sproporzionata. Giustificata invece risulta la quantificazione in fr. 300.-- effettuata dall'UEF che, come tale, va mantenuta.

  1. Le spese per l'assicurazione malattia relative a entrambi i coniugi __________ non possono essere riconosciute poiché risulta evidente dalle esecuzioni partecipanti al pignoramento che i premi non vengono pagati (cfr. sopra, cons. 3.).

  2. L'eccedenza pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio:

Introiti

Debitrice fr. 2'482.48

Contr. marito fr. 3'392.--

Totale mensile fr. 5'874.48

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'370.--

locazione fr. 1'550.--

riscaldamento fr. 300.--

trasferte per timbri fr. 100.--

spese auto marito fr. 400.--

pasti fuori dom. marito fr. 207.--

Totale deduzioni fr. 3'927.--

Minimo esistenza spettante al coniuge debitore

fr. 3'927.-- x fr. 2'482.48 = fr. 1'659.50 mensili

fr. 5874.48

Eccedenza mensile pignorabile

fr. 2'482.48 ./. fr. 1'659.50 = fr. 823.-- mensili

  1. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 93 e 116 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 gennaio 1999 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza la quota pignorabile dell'indennità di disoccupazione percepita da __________ da __________ è fissata in fr. 820.-- mensili.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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