Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.1999 15.1999.1

Incarto n. 15.99.00001

Lugano 15 aprile 1999/FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 gennaio 1999 di


patr. dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la notificazione di pignoramento di salario 11 dicembre 1998 nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________, promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,

viste le osservazioni : - 1° febbraio 1999 del __________

5 febbraio 1999 di __________

5 febbraio 1999 di __________

15 febbraio 1999 dell'UEF di Mendrisio;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________, __________, __________ e __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n. __________. Il 2 dicembre 1998 l'UEF di Mendrisio ha interrogato l'escusso. Con notificazione di pignoramento di salario 11 dicembre 1998 l'ufficio ha indicato al datore di lavoro, __________, il pignoramento di una quota mensile di fr. 2'200.--. Il 28 dicembre 1998 l'escusso è stato nuovamente interrogato. Con verbale di pignoramento, sul quale non risulta la data di spedizione, l'UEF di Mendrisio ha pignorato fr. 1'300.-- mensili dello stipendio percepito da __________. L'ufficio ha precisato come segue il calcolo effettuato:

Introiti

Debitore fr. 3'392.--

Contr. moglie fr. 2'482.48

Totale mensile fr. 5'874.48

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'370.--

locazione fr. 1'500.--

riscaldamento fr. 300.--

trasferte per timbri moglie fr. 100.--

trasferte debitore fr. 150.--

pasti fuori dom. debitore fr. 207.--

Totale deduzioni fr. 3'627.--

Minimo esistenza spettante al coniuge debitore

fr. 3'627.-- x fr. 3'392.-- = fr. 2'094.27 mensili

fr. 5874.48

Eccedenza mensile pignorabile

fr. 3'392.-- ./. fr. 2'095.-- = fr. 1'297.-- mensili

B. Contro la notificazione di pignoramento di salario 11 dicembre 1998 per fr. 2'200.-- si è aggravato il 5 gennaio 19 gennaio 1999 __________ chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati anche gli importi relativi all'affitto (fr. 1'500.-- circa), alla cassa malati (per i coniugi fr. 900.-- circa) e alle spese di riscaldamento per fr. 700.--. Contro il successivo verbale di pignoramento, nel quale venivano parzialmente accolte le istanze del ricorrente, questi non si è più aggravato.

C. Con osservazioni 5 febbraio 1999 __________ e __________ ha rilevato che il provvedimento impugnato è stato sostituito da un altro, successivo, che è rimasto impugnato. Solo per questo motivo il ricorso andrebbe respinto. Nel merito la pigione pagata sarebbe sproporzionata, così come la spesa per riscaldamento. Per il resto sarebbe corretto l'agire dell'UEF. Le osservazioni di __________, ricalcano, nel merito quelle dei signori __________. L'UEF di Mendrisio, con osservazioni 15 febbraio 1999, si è limitato a ribadire la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

Pignoramenti eseguiti intaccando chiaramente il minimo vitale dell'escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la nullità deve essere rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Flavio Cometta in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 13 ad art. 22 LEF).

Si impone in concreto di entrare nel merito del pignoramento del salario di __________.

  1. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).

Per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF)

  1. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n..60; Georges Vonder Mühll in : Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 119 s. ad art. 82 LEF).

In casu il debitore, domiciliato a __________, esercita un'attività lucrativa a __________. Non si può pretendere da lui che utilizzi i mezzi pubblici per recarsi al lavoro: la trasferta comporterebbe un dispendio di tempo sproporzionato. Le spese correnti per l'autovettura, necessaria a __________ per l'esercizio della sua professione, devono quindi essere riconosciute e quantificate in fr. 400.-- mensili, ivi compresa la quota mensile per le assicurazioni obbligatorie.

  1. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il debitore esercita, come già indicato al punto precedente, un'attività lavorativa a __________. Non è quindi proponibile il rientro al domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr. 207.-- (fr. 9 x 23 giorni) per pasti fuori domicilio.

  2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). Le spese medie mensili di riscaldamento sono da aggiungere alla pigione (cfr. Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93 LEF).

In concreto l'escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’550.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 6 locali che occupa con la moglie a __________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato da __________, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’550.-- (che a norma di contratto è destinato ad arrivare a fr. 1'680.--) non può più essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza a partire dal primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione (31 gennaio 2002) gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'100.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 o 3 locali a __________ o in un comune viciniore.

Per quel che riguarda il riscaldamento va rilevato che le spese per il consumo di energia elettrica per il 1998 (cfr. doc. G, H, I e fattura per il IV trimestre 1998) ammontano in media a fr. 725.- mensili. Non è dato di conoscere la quota destinata al riscaldamento (elettrico). La ripartizione proposta dal ricorrente (fr. 700.-- mensili) appare del tutto sproporzionata. Giustificata invece risulta la quantificazione in fr. 300.-- effettuata dall'UEF che, come tale, va mantenuta.

  1. Le spese per l'assicurazione malattia relative a entrambi i coniugi __________ non possono essere riconosciute poiché risulta evidente dalle esecuzioni partecipanti al pignoramento che i premi non vengono pagati (cfr. sopra, cons. 3.).

  2. L'eccedenza pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio:

Introiti

Debitore fr. 3'392.--

Contr. moglie fr. 2'482.48

Totale mensile fr. 5'874.48

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'370.--

locazione fr. 1'550.--

riscaldamento fr. 300.--

trasferte per timbri fr. 100.--

spese auto marito fr. 400.--

pasti fuori dom. marito fr. 207.--

Totale deduzioni fr. 3'927.--

Minimo esistenza spettante al coniuge debitore

fr. 3'927.-- x fr. 3'392.-- = fr. 2'267.50 mensili

fr. 5874.48

Eccedenza mensile pignorabile

fr. 3'392.-- ./. fr. 2'267.50 = fr. 1'125 mensili

  1. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 93 e 116 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 5 gennaio 1999 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da __________ da __________, è fissata in fr. 1'125.-- mensili.

1.2. E’ fatto ordine all’UEF di Lugano di retrocedere a __________, una volta cresciuto in giudicato il presente pronunciato, l'eventuale differenza tra quanto pignorato (fr. 1'125.-- mensili) e quanto nel frattempo incassato dal datore di lavoro.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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