Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.1999 15.1998.132

Incarto n. 15.98.00132

Lugano 16 febbraio 1999 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 luglio 1998 di


e


patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 14 luglio 1998

nell’esecuzione n. __________ promossa da


nei confronti di

__________ e


viste le osservazioni 14 agosto 1998 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ e la __________ sono titolari di un ipoteca legale di fr. 44’054.15 oltre accessori gravante la quota di PPP n. __________ del mapp. __________ di __________ di proprietà di __________ e __________

B. Pendente la procedura d’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale presso la Pretura di Lugano , sezione 2 (inc. __________), il bene gravato è stato oggetto di una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare. La __________ e la __________ hanno notificato il 2 giugno 1996 il loro credito garantito da ipoteca legale. La pretesa è stata integralmente riconosciuta ed iscritta ad elenco oneri.

C. L’incanto è avvenuto il 12 luglio 1996. Essendo l’ipoteca legale precedente rispetto ad ogni altro pegno convenzionale, essa è stata integralmente coperta mediante il ricavato dell’asta. In sede di riparto, il 26 luglio 1996, è stato tuttavia precisato che l’importo ricavato, di spettanza della __________ e della __________, sarebbe stato liberato solo dopo l’emissione di una sentenza di conferma, in via definitiva, dell’ipoteca legale. Con istanza 10 luglio 1997 le ditte in questione hanno richiesto all’UE di Lugano l’immediata liberazione della somma, già riconosciuta a loro favore, sulla base della decisione DTF 83 III 138, nonché richiamando la prassi vigente presso l’UEF di Mendrisio. Con scritto 14 luglio 1998 l’UE di Lugano ha respinto la richiesta della __________ e della __________ sostenendo l’inapplicabilità della sentenza citata alle procedure in via di realizzazione del pegno immobiliare.

D. Con ricorso 30 luglio 1998 le due ditte si aggravano contro la decisione dell’UE di Lugano asseverando che l’art. 117 RFF, sul quale l’Ufficio fonda la propria decisione non sarebbe applicabile alla fattispecie in oggetto. Le ricorrenti sostengono che, come stabilito dal Tribunale federale, un’ipoteca legale provvisoria, purché decretata prima del fallimento, può essere iscritta nell’elenco oneri quale credito ipotecario, senza la necessità d’imporre al creditore l’avvio di una procedura di convalida in via definitiva del pegno. Tale principio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui la vendita dell’immobile avvenga a seguito di pignoramento o di realizzazione del pegno, in quanto il problema si porrebbe negli stessi termini. Inoltre nel caso di una vendita ai pubblici incanti di un bene gravato da un’ipoteca legale provvisoria, con la crescita in giudicato dell’elenco oneri il pegno assumerebbe carattere definitivo, per cui non sarebbe necessario e neppure ammissibile imporre al creditore ulteriori procedure giudiziarie. Solo nel caso in cui la procedura esecutiva viene a cadere, una procedura di convalida in via definitiva dell’ipoteca legale avrebbe ancora senso. L’inoltro di un’azione giudiziaria è pertanto, a mente delle ricorrenti, necessario solo se il credito garantito da pegno non figura come esigibile nell’elenco oneri o se è stato contestato in tale sede.

E. Con osservazioni 14 agosto 1998 l’UE di Lugano, sostiene di aver erroneamente menzionato nella decisione impugnata l’art. 117 RFF, ma ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del gravame.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 140 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). L’elenco oneri sarà comunicato ai creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati ed al debitore (art. 37 cpv. 1 RFF). Nella comunicazione sarà indicato che il termine per impugnare l’esistenza, l’estensione, il grado e l’esigibilità di una pretesa è di dieci giorni dalla comunicazione e che la contestazione dev’essere fatta per iscritto presso l’ufficio designando esattamente la pretesa contestata altrimenti essa si avrà per riconosciuta per quanto concerne l’esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, SchKG, Basilea 1998, n.117 ad art. 140).

Incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venire contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 RFF):

  1. Nel caso in esame la pretesa delle ricorrenti, garantita da ipoteca legale ex art. 837 CC, è stata iscritta ad elenco oneri senza provocare alcuna contestazione. Di conseguenza non essendo stato impugnato l’elenco oneri della quota di PPP n__________ del mapp. __________ di __________, il credito di fr. 62’689.90 garantito da ipoteca legale degli artigiani a favore delle ricorrenti, iscritto al punto 3., è divenuto definitivo. Non vi è quindi alcun motivo per imporre alle ditte ricorrenti l’introduzione di una causa per l’accertamento in via definitiva dell’ipoteca legale già iscritta in via provvisoria, in quanto colui che avesse inteso contestare la pretesa in oggetto, avrebbe dovuto avviare un’azione di contestazione dell’elenco oneri. L’importo di fr. 62’689.90 ricavato dalla vendita dell’immobile gravato, dovrà quindi essere liberato a favore delle ricorrenti senza ulteriori formalità.

  2. Ne consegue l’accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 140 LEF, 37 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF

pronuncia: 1. Il ricorso 30 luglio 1998 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullata la decisione 14 luglio 1998 dell’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione __________ a carico di __________ e __________


  1. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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