Incarto n. 15.98.00127
Lugano 22 settembre 1999 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro i verbali di pignoramento/attestati di carenza beni 13 luglio 1998 emessi nelle procedure esecutive n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente contro
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni 6 agosto 1998 dell'UE di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ ha proceduto contro __________ per l'incasso di un credito di fr. 7'525.20 (esecuzione n. __________) e di uno di fr. 7'934.95 (esecuzione n. __________).
B. Con verbali di pignoramento/attestati di carenza beni 13 luglio 1998, spediti il giorno successivo, l'UE di Lugano ha indicato di non aver accertato l'esistenza di beni pignorabili né di aver potuto procedere al pignoramento di salario.
C. Contro tali provvedimenti si è aggravata il 20 luglio 1998 __________ sostenendo che una pigione di fr. 2'850.-- risulta eccessiva per una famiglia di due persone così come è sproporzionato il riconoscimento di un canone leasing per una Mercedes-Benz C 280 Elegance quando l'escusso nemmeno raggiunge il minimo vitale. La ricorrente ha chiesto che __________ giustificasse, tramite documentazione, le sue spese.
D. Con osservazioni 6 agosto 1998 l'UE di Lugano ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
Nel pignoramento del reddito le autorità di esecuzione accertano d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nell’esecuzione per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons. 7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile - (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, op. cit., n.38 ss. ad art. 93 LEF). Va tuttavia rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore, siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
In concreto __________ ha esposto, con lettera 21 luglio 1999, tutti i suoi redditi e le sue spese. A fronte di un'entrata mensile di fr. 4'350.30 netti, risultano spese per fr. 3'995.-- oltre all'importo relativo al minimo esistenziale. Nel suo calcolo la ricorrente ha computato pure fr. 700.-- mensili per imposte e fr. 450.-- per il rimborso di un mutuo acceso presso la __________. Queste due poste non possono essere considerate nel minimo vitale per non privilegiare dei creditori a scapito di altri. Il minimo vitale di __________ ammonta quindi a fr. 3'870.--, somma interamente coperta dal suo reddito. L'eventuale pignoramento del reddito dell'escusso non potrà quindi intaccare il suo minimo vitale.
Dalle dichiarazioni dell'escusso, così come dallo scritto di __________, risulta che le entrate mensili di __________ si aggirano sui fr. 2'000.--.Ora, anche solo prendendo in considerazione il minimo esistenziale per coniugi (fr. 1'370.--) e una pigione modesta (fr. 700.--/800.--) si deve ritenere l'inesistenza di un'eccedenza pignorabile
Certo il caso concreto è suscettibile di destare qualche perplessità. L'escusso, oberato di debiti (__________per più di fr. 130'000.--), vive in un appartamento di lusso e dispone di un modello prestigioso di vettura. Ciò è possibile, a detta di __________ e della madre __________, grazie a importanti elargizioni mensili di quest'ultima, che paga in contanti buona parte dell'affitto e della rata del leasing. Va detto che può sicuramente risultare discutibile che la madre, invece di eventualmente aiutare il figlio a saldare i propri debiti senza privilegiare taluni creditori, si preoccupi unicamente di garantirgli un tenore di vita superiore a quello consentito dal reddito palesato. Inoltre dalla documentazione fiscale della signora __________ - parte integrante dell'incarto pretorile richiamato - risulta l'esistenza, al 1° gennaio 1997, di una buona sostanza mobiliare (fr. 253'469.--) che però per circa i 4/5 consiste in un credito nei confronti dell'escusso (cfr. incarto fiscale 1997/1998 di __________). Ciò rende difficile comprendere come possa la signora __________, al beneficio di un reddito modesto e di una sostanza disponibile altrettanto modesta sostenere il figlio con fr. 4'000.-- mensili circa (cfr. incarto pretorile, audizione 15 aprile 1999 di __________, confermata da __________ con le osservazioni 6 maggio 1999 alla Pretura, p. 2 punto 1). Tuttavia, in assenza di elementi oggettivi comprovanti l'esistenza di fonti di reddito non dichiarate da parte di __________, la versione fornita dall'escusso circa la copertura delle sue spese deve essere considerata da questa Camera conforme al vero. Non è peraltro possibile pignorare prestazioni di terzi effettuate direttamente a creditori dell'escusso.
Una quota di un'eredità indivisa è pignorabile se l'escusso è già divenuto erede al momento dell'esecuzione del pignoramento (cfr. DTF 73 III 151).
Nel corso dell'interrogatorio formale 10 dicembre 1998 (cfr. verbale) __________ ha dichiarato che "mio padre è morto quando avevo 6 anni. In seguito un suo terreno è stato venduto molti anni fa e il ricavato è andato a favore di mia mamma. Ancora non c'è stato lo scioglimento della comunione ereditaria, non mi risulta che arriverò a percepire qualcosa, visto gli importanti anticipi che ho ricevuto in questi anni".
La quota ereditaria di __________ nella successione del padre va quindi pignorata. In questo senso, siccome dall'istruttoria è emersa l'esistenza di un attivo, i due __________ vanno annullati e l'incarto retrocesso all'ufficio che, dopo aver eseguito i necessari accertamenti, procederà al pignoramento della citata quota ereditaria.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 89, 91, 93 e 115 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 20 luglio 1998 __________, è accolto.
Di conseguenza i verbali di pignoramento/attestati di carenza beni 13 luglio 1998 emessi nelle procedure esecutive n. __________ e __________ promosse da __________ nei confronti di __________ sono annullati.
L'UE di Lugano procederà, dopo i necessari accertamenti, al pignoramento della quota di eredità indivisa di pertinenza di __________ nella successione del padre.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria