Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1998 15.1998.103

Incarto n. 15.98.00103

Lugano 23 settembre 1998 /FP/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 giugno 1998 di


contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la mancata notifica dell’avviso d’incanto della PPP __________ fondo base part. __________ RFD __________ nell’ambito del fallimento a carico del ricorrente

procedura concernente inoltre


richiamata l’ordinanza presidenziale 2 luglio 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 1° luglio 1998 e 7 agosto 1998 dell’UEF di Locarno

  • 17 luglio 1998 dell’__________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto 10 dicembre 1993 la Pretura del Distretto di Lugano dichiarava il fallimento del


B. Fra i beni inventariati a favore della massa fallimentare figurava anche l’immobile di cui al foglio PPP __________ fondo base part. __________ RFD __________.

C. Il 16 gennaio 1995 veniva depositata la graduatoria e l’elenco oneri relativo all’immobile. A seguito di contestazione ex art. 250 LEF la graduatoria e l’elenco oneri sono diventati definitivi solo dopo la decisione 8 agosto 1997 della II CCA.

D. In data 5 febbraio 1998 l’UF di Lugano incaricava l’UEF di Locarno di procedere in via rogatoriale alla realizzazione del fondo a pubblico incanto. Le relative pubblicazioni venivano effettuate sul FUC e sul FUSC del 29 maggio 1998. L’incanto veniva indetto per il 2 luglio 1998.

E. Con ricorso 30 giugno 1998 il __________ postula l’annullamento dell’incanto per grave vizio di forma , in quanto egli non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dell’imminente asta pubblica, né dall’UF di Lugano, né dall’UEF di Locarno.

F. Delle osservazioni dell’UF di Lugano e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

  1. Secondo la giurisprudenza e la dottrina , la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286).

  2. Nel caso di specie il ricorrente è oggetto di una procedura di fallimento, quindi manifestamente legittimato ad inoltrare ricorso contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

  3. Il ricorrente pretende l’annullamento dell’asta, poiché non gli é stato notificato l’avviso d’incanto.

Orbene per l’art. __________ cpv. 3 LEF una copia dell’avviso d’incanto deve essere notificata ad ogni singolo creditore ipotecario. Malgrado la dottrina ritenga opportuna tale notifica anche al debitore fallito, analogamente a quanto avviene nella procedura di pignoramento e in via di realizzazione del pegno, il Tribunale federale ha stabilito che egli non può esigere, a differenza dei creditori ipotecari, che gli si notifichi un esemplare del bando (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 47 n. 18, p.379; DTF 94 III 101). Di conseguenza l’UEF di Locarno ha agito correttamente omettendo di notificare l’avviso d’incanto al ricorrente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 257 cpv. 3 LEF. La richiesta d’annullamento dell’asta pubblica non può quindi essere accolta.

  1. Ne consegue la reiezione del ricorso

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 257 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 30 giugno 1998 del __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

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