Incarto n. 15.98.00158
Lugano 2 novembre 1998 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997, trasmesso alla Camera il 2 ottobre 1998, di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa da
__________)
nei confronti del ricorrente;
e meglio contro le risultanze della perizia 10 settembre 1997 allestita dallo Studio d’architettura e urbanistica __________, relativa alla part. n. __________ RFD __________ e comunicata dall’UEF con scritto 9 ottobre 1997;
viste le osservazioni 2 ottobre 1998 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti,
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’ esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, promossa contro __________, (in seguito __________), quest’ultima il 9 marzo 1995 ha presentato domanda di vendita relativa all’immobile di cui alla part. n. __________;
che il 12 aprile 1995 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha dato incarico all’arch. __________ di allestire la perizia del mappale oggetto di realizzazione;
che il 22 maggio 1995 l’arch. __________ ha rassegnato all’UEF il proprio rapporto, indicando quale valore complessivo di stima peritale del fondo l’importo di fr. 1’250’000.--;
che a seguito della decisione 22 agosto 1995 di questa Camera su reclamo __________ contro la determinazione della stima peritale, l’UEF ha ordinato - previa anticipazione delle spese da parte del reclamante - l’allestimento di una nuova perizia dando incarico il 14 settembre 1995 alla Esperta __________ :
che con rapporto peritale 10 novembre 1995 la __________ ha stabilito il valore di stima peritale della particella in esecuzione in fr. 1’470’000.--;
che con avviso d’incanto unico del 12 gennaio 1996 l’UEF ha fissato per il 12 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 26 marzo 1996 la data dell’incanto, indicando in fr.1’470’000.-- il valore di stima peritale della part. n. __________ RFD, conformemente al referto peritale della __________;
che il 19 febbraio 1996 è stato allestito l’elenco oneri relativo al fondo part. n. __________;
che divenuto definitivo l’elenco oneri una volta concluse le cause civili sfociate a seguito di contestazioni da parte __________, il 6 febbraio 1997 l’UEF ha dato incarico alla __________ __________ di procedere a un aggiornamento della perizia 10 novembre 1995 sul valore dell’immobile da realizzare;
che con referto peritale 15 aprile 1997 __________ ha fissato il valore di stima del fondo in fr. 1’270’000.--;
che con avviso d’incanto unico 7 maggio 1997, l’UEF ha fissato per il 9 luglio 1997 la data dell’incanto, indicando in fr. 1’270’000.-- il valore di stima peritale della part. n. __________ RFD __________, come al referto peritale aggiornato della __________, e facendo esplicito riferimento “all’elenco oneri depositato il 19 febbraio 1996, divenuto definitivo”;
che a seguito della decisione 4 agosto 1997 di questa Camera su ricorso __________ contro la mancata comunicazione della perizia aggiornata rispettivamente sulle risultanze della stessa, l’UEF ha incaricato il 12 settembre 1997, previa anticipazione delle spese da parte del ricorrente, lo studio d’architettura e urbanistica __________, di allestire una nuova perizia sul valore presumibile della part. n. __________ RFD __________;
che il 30 settembre 1997 il perito incaricato ha rassegnato il proprio rapporto, indicando quale valore complessivo di stima peritale del fondo l’importo di fr. 1’085’000.--;
che con scritto 9 ottobre 1997 __________ ha comunicato il risultato della perizia al ricorrente, annunciando l’intenzione di procedere “nei prossimi giorni” alla pubblicazione dell’avviso d’incanto;
che con atto 17 ottobre 1997 __________ ha contestato le risultanze della perizia 30 settembre 1997, affermando in particolare
– che “la stessa è errata nei suoi calcoli di cubatura dello stabile e quindi nelle risultanze finanziarie”;
– che “a prova di quanto sostenuto si chiede immediatamente il confronto e il paragone con le tre perizie precedentemente stese rispettivamente dall’arch. __________ ”;
– che “a parte la cubatura, già il fatto che tra una valutazione e l’altra vi sia una differenza di oltre il 35%, rispettivamente il 17%, dovrebbe far nascere qualche dubbio sulla correttezza della stessa”;
che, interpellato dall’UEF, con scritto 21 ottobre 1997 l’arch. __________ ha confermato in sostanza il risultato della propria perizia , rilevando da un lato che “gli scarti (nelle cubature, N.d.R.) tra una perizia e l’altra non sono sostanziali e dipendono dal modo di interpretare la __________ che non contempla tutte le casistiche” e dall’altro che “le differenze di valutazione dei vari periti non dipendono dalle differenze riscontrate nelle cubature, ma da ben altri motivi ampiamente descritti nelle singole perizie”;
che con scritto 28 ottobre 1997 l’UEF ha trasmesso a __________ le delucidazioni 21 ottobre 1997 del perito, con l’invito a dichiarare se intende ritirare o mantenere il ricorso, nel secondo caso specificandone esattamente il motivo;
che con scritto 7 novembre 1997 __________ ha dichiarato di mantenere il ricorso, asserendo
– che “un calcolo fatto eseguire in questi giorni dal sottoscritto a persona del ramo (rilevando le misure reali e non solo quelle dei piani coma fatto per comodità dal perito) indica una cubatura dello stabile di m.__________ nel pieno rispetto delle __________ alle quali l’arch. __________ si appella”;
– che “anche confrontando il risultato finanziario delle diverse perizie, e in particolare di quella __________ e della seconda __________, è inaccettabile che risultino valori così contrastanti, poiché lo stabile da peritare non è un monumento storico per il quale deve essere espresso un prezzo d’amatore”;
– che “i prezzi di mercato sono noti, per cui una differenza di simili proporzioni (è) inaccettabile”;
– di contestare infine recisamente “per ovvi motivi d’impatto psicologico sui partecipanti all’asta” l’opinione espressa dall’arch. __________, secondo cui “in queste perizie è perfettamente uguale se lui valuta 600’000.-- o 1’000’000.--, in quanto l’importo non (è) vincolante per il valore d’asta”;
che come già ricordato nella precedente sentenza 4 agosto 1997 di questa Camera, per l’art. 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF) del 23 aprile 1920 “se non è già inserita nel bando a stregua dell’articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll’avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all’autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell’articolo 9 capoverso 2”;
che l’ art. 9 cpv. 2 primo periodo __________ stabilisce che “ogni parte interessata può (...) chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti” e ciò “previo deposito delle spese occorrenti”;
che l’ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l’allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s., cons. 3; H. Fritzsche/ H.U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §22 n. 50 p.158);
che nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge un ruolo solo secondario (K. Amonn in: ZBJV 1976, p. 506), limitato a un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati all’incanto (DTF 70 III 17 cons. 3): se la stima secondo le regole dell’arte può essere allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficiente una stima anche sommaria (DTF 101 III 34 cons. 1; cfr. anche DTF 110 III 65 ss.);
che a prescindere da queste premesse, se un interessato richiede una nuova stima, ope legis ex combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF si dovrà esperire una nuova perizia ad opera di altro perito;
che tuttavia lo stesso art. 9 cpv. 2 ultimo periodo RFF stabilisce che “le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell’Autorità cantonale di vigilanza”;
che al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che dai combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF discende il diritto degli interessati di ottenere soltanto una (nuova) perizia - oltre a quella fatta eventualmente esperire d’ufficio dall’organo esecutivo (cfr. DTF 86 III 91, 120 III 135; Amonn/ Gasser, op.cit., §22 n.50, p.158);
che se - come è il caso di specie - siffatta nuova perizia è stata allestita, spetta all’Autorità cantonale di vigilanza in caso di contestazioni stabilire definitivamente il valore di stima determinante;
che questa Camera, alla luce delle due perizie più recenti (referto peritale 15 aprile 1997 dell’Esperta __________ che ha indicato un valore di stima del fondo di fr. 1’270’000 e referto peritale 30 settembre 1997 dello studio d’architettura e __________ che ha indicato un valore di stima di fr. 1’085’000.--) e delle delucidazioni 21 ottobre 1997 dell’arch. __________, nonché avuto riguardo alla ricordata limitata portata che l’indicazione della stima riveste nella procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno, ritiene di fissare in fr. 1’177’500.-- il valore di stima, quale media aritmetica dei due valori espressi;
che in questo senso è evaso il ricorso __________;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 140 e 155 ss. LEF, 9, 99 e 102 RFF;
pronuncia: 1. Il ricorso 17 ottobre 1997 __________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. Il valore venale presumibile del fondo part. n. __________ RFD __________, da indicare nell’avviso d’incanto, è fissato in fr. 1’177’500.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria