Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1999 15.1998.00047

Incarto n. 15.98.00047

Lugano 22 febbraio 1999 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 marzo 1998


contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ promossa contro il ricorrente da


patr. dall’ avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 16 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni 25 marzo 1998 dell’UEF di Locarno e 20 aprile 1998 di __________

esaminati atti e documenti;

Ritenuto in fatto:

A. Su istanza 16 luglio 1997 di __________, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha decretato in data 17 luglio 1997 , sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF, il sequestro nei confronti di __________ del salario percepito dal debitore dalla __________, nonché dell’autovettura “usata giornalmente per recarsi sul posto di lavoro”, fino a concorrenza di un credito di fr. 23’145.-- oltre accessori.

B. Il 25 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha proceduto al sequestro (n. __________) della quota di fr. 160.-- mensile del salario del debitore, sulla base del seguente calcolo dell’eccedenza:

fr. 3’830.00 lordi mensili

fr. 186.00 assegni familiari

fr. 4’016.00 fr. 4’016.00

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’025.00

alimenti fr. 700.00

affitto app. fr. 800.00

contr. AVS/AI fr. 251.00

ass. inf., CM

disocc. fr. 480.00

trasf. e pasti fr. 600.00

fr. 3’856.00 fr. 3’856.00

Eccedenza mensile pignorabile fr. 160.00

In merito all’auto, il debitore ha dichiarato all’UEF che la stessa è andata distrutta in un incidente.

Copia del verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 30 luglio 1997. Il medesimo giorno l’UEF ha proceduto a consegnare brevi manu alla __________ atto di “notificazione di pignoramento di salario” per un importo di Fr. 160.-- mensili “a partire da subito”.

C. Il 5 agosto 1997 l’UEF ha notificato al debitore il precetto esecutivo n. __________ del 4 agosto 1997 fatto spiccare dalla creditrice a convalida del sequestro n. __________. Quali titoli di credito sono indicati sul PE “decreto esecutivo 7.12.1996 del Tribunale di __________ di omologazione della separazione consensuale” e “atto di precetto esecutivo civile”.

D. Con atto 25 agosto 1997 la creditrice ha chiesto all’UEF di proseguire l’esecuzione sulla scorta del precetto esecutivo n. __________, producendo con la richiesta l’esemplare del PE per il creditore sul quale non risulta alcuna opposizione del debitore.

E. Il 12 settembre 1997 l’UEF ha allestito un atto di pignoramento in favore della creditrice relativo alla quota mensile di fr. 160.-- del salario percepito dall’escusso presso la __________ di __________, per un credito di fr. 24’708.90 oltre accessori. Sull’atto - inviato in copia alle parti il 28 ottobre 1997, è indicato in particolare:

“Trattenuta di Fr. 160.-- per mese sul salario del debitore ricevuto da __________, a cominciare da ottobre 1997. Valore di copertura

No. 12 quote a Fr. 160.--=

Fr. 1’920.-- ”

F. Con atto 30 ottobre 1997 l’UEF ha comunicato all’escusso che la creditrice, con domanda 29/30 ottobre 1997 “ha chiesto la vendita del salario compreso nell’esecuzione precitata”, con l’avvertenza che “salvo pagamento nel termine di cinque giorni (...) la vendita (sarebbe stata) fissata”.

G. Il 30 gennaio 1998 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di rivedere “il calcolo per il pignoramento (...) del salario, tenendo conto della diminuzione di fr. 186.-- mensili intervenuta nel proprio salario a partire dal 1° gennaio 1998 a seguito della soppressione del diritto agli assegni per la figlia.

H. Con atto di “revoca trattenuta salario” 2 febbraio 1998 l’UEF ha comunicato al datore di lavoro dell’escusso, con copia alla creditrice, “che la trattenuta di salario nei confronti del vostro dipendente (...) può essere annullata” e che “eventuali importi ancora in vostro possesso sono da consegnare all’interessato”.

I. Con scritto di medesima data la creditrice, rilevando che il credito in esecuzione “trae origine da una sentenza di separazione del Tribunale di __________ ” e asserendo di far “pieno affidamento” al versamento del contributo alimentare di Lit. 700’000 “per poter sbarcare il lunario”, ha chiesto all’UEF - richiamando la giurisprudenza federale in materia di esecuzione per contributi alimentari - di procedere a nuovo calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile sul salario del debitore.

L. Il 3 febbraio 1998, l’UEF, con riferimento esplicito alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 67 III 138, ha proceduto al seguente nuovo calcolo “per crediti di alimenti”:

X = salario da pignorare

a = fr. 700.-- versamento alimenti

b = fr. 3’830.-- guadagno del debitore

c = fr. 3’856.-- minimo vitale

X = b x a

c

X = fr. 3’830.-- x fr. 700.-- = fr. 695.-- al mese

fr. 3’856.--

Lo stesso giorno l’UEF ha notificato al datore di lavoro dell’escusso il pignoramento, con effetto immediato, della quota di fr. 695.-- mensile del suo stipendio. Sull’atto è indicato in particolare: “La presente notifica annulla e sostituisce quella del 30.7.97 e 2.2.98”.

M. Con scritto 2 marzo 1998 l’UEF ha comunicato all’escusso “che il pignoramento a vostro carico ammonta a fr. 695.-- al mese a partire da subito”, allegando alla comunicazione il calcolo dell’eccedenza sopra riportato.

N. Con ricorso 12 marzo 1998 __________, in via principale, la “conferma dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno” e il conseguente annullamento di tutti gli atti esecutivi effettuati dopo il medesimo precetto esecutivo, in particolare della notifica di pignoramento 2 marzo 1998, e in via subordinata, l’annullamento della sola notifica di pignoramento 2 marzo 1998, asserendo in sostanza:

  • di aver interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________;

  • che pertanto l’UEF di Locarno - in assenza di una decisione di rigetto dell’opposizione sulla base della decisione italiana regolarmente delibata - non avrebbe potuto procedere al pignoramento di cui al verbale 27 agosto 1997;

  • di non aver contestato quel provvedimento “fidandosi ciecamente dell’operato dell’UEF di Locarno”;

  • che “ciò non toglie che, alla fin fine, l’ultimo pignoramento contro il quale viene oggi interposto tempestivo ricorso (...) è stato eseguito senza regolare titolo di credito” e “va quindi e incontrovertibilmente annullato, in quanto perfettamente arbitrario”;

  • che in ogni caso “conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (vedi DTF 123 III 1ss), non può essere intaccato il minimo vitale del debitore di alimenti”;

  • che dal calcolo eseguito il 3 febbraio 1998 dall’UEF “risulta chiaramente intaccato il minimo vitale del debitore, avuto riguardo al fatto che il suo stipendio è inferiore di fr. 26.-- al suo minimo di esistenza”;

  • che di conseguenza “nessun importo può essergli prelevato per i crediti in questione, come del resto già confermato dalla precedente revoca della trattenuta di salario del 2 febbraio 1998 (...)”.

Considerando in diritto:

  1. Per l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità cantonale di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione per violazione di una norma di diritto o errore di apprezzamento. Il ricorso deve tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell’esecuzione in via cambiaria) da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cfr. cpv.2), atteso che in assenza di tempestivo ricorso il provvedimento in questione cresce in giudicato formale (cfr. DTF 79 III 166, 85 III 9; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §8 n.26 p.61). Entro il termine di ricorso ex art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all’Autorità di vigilanza (art. 9 cpv.5 LPR), l’organo d’esecuzione può riconsiderare liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art. 17 cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons.1; Flavio Cometta, in Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, N. 60 e 61 ad art. 17 LEF; Idem, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1.3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad art. 11 LPR; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §6 n.64, p.47).

Decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento sono nulle e l’autorità di vigilanza ne constata la nullità d’ufficio, in ogni tempo, anche quando la decisione non sia stata impugnata (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, op.cit., §6 n.34ss. p.42s; Fritzsche/Walder, op.cit.,Vol.I, §8 n.29 p.63; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.34 ad art. 17 LEF e n.6 ad art. 22 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, N. 2.2.2. ad art. 11 LPR).

a) Per l’art. 279 cpv. 1 LEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro. Il terzo capoverso della medesima norma stabilisce che se il debitore non ha fatto opposizione (al precetto esecutivo fatto emettere a convalida del sequestro) o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo secondo l’art. 88 LEF e in tal caso l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.

b) Per l’art. 88 cpv. 1 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. In tal caso, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento. In caso di esecuzione a convalida di sequestro oggetto del pignoramento saranno i beni sequestrati: il sequestro - quale misura conservativa a carattere provvisorio volta a garantire l’esecuzione del credito per il quale è stato concesso - ha infatti così conseguito il proprio fine, il pignoramento essendo subentrato ad esso (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.94, p.425). Va qui rilevato che nell’ambito del proseguimento di un’esecuzione a convalida di un sequestro possono essere pignorati in principio unicamente i beni colpiti da (quel) sequestro (DTF 51 III 117; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.99, p. 426; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §58 n.18 p.474 e §60 n.10, p.492 s.; Hans Reiser, in Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.7 ad art. 279 LEF).

c) In concreto il sequestro n. __________ è avvenuto il 25 luglio 1997 (cfr. verbale di sequestro agli atti, spedito alle parti il 30 luglio 1997) ed è stato convalidato con PE n. __________ del 4 agosto 1997, notificato il 5 agosto 1997. Con domanda 25 agosto 1997, dunque nei termini temporali di cui ai combinati art. 279 cpv.3 e 88 cpv. 1 LEF, il creditore ha chiesto all’UEF di proseguire l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________, allegando alla domanda l’esemplare del precetto per il creditore, sul quale vi è il timbro “Nessuna opposizione” apposto dall’UEF il 20 agosto 1997. L’UEF ha quindi inviato alle parti, in particolare all’escusso, l’avviso di pignoramento 27 agosto 1997, fissato per il 12 settembre 1997, avviso che il ricorrente dichiara aver ricevuto il 27 agosto stesso (cfr. ricorso 12 marzo 1998, p.3 n.3). Il 12 settembre 1997 l’UEF ha quindi steso il verbale di pignoramento, sul quale è indicato il calcolo di un’eccedenza pignorabile di fr. 160.-- mensili dello stipendio dell’escusso. Tale atto è stato spedito alle parti il 28 ottobre 1997, senza reazione alcuna da parte dell’escusso. Con scritto 30 gennaio 1998 il ricorrente ha chiesto il riesame del pignoramento, non già contestandone il principio, ma unicamente facendo valere la soppressione dal 1° gennaio 1998 del diritto agli assegni famigliari. E’ solo con l’atto di ricorso 12 marzo 1998 che il ricorrente afferma apoditticamente, senza indicare qualsivoglia indizio a sostegno dell’allegazione - salvo produrre la copia del PE per il debitore in suo possesso (doc. E) sulla quale figura la scritta “faccio opposizione”, assente invece sulla copia prodotta dal creditore - di aver interposto opposizione al precetto esecutivo. In siffatte circostanze la censura del ricorrente non può essere ammessa siccome in ogni caso manifestamente tardiva, avendo dovuta essere fatta valere al più tardi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’atto di pignoramento 12 settembre 1997 (cfr. DTF 75 III 88 cons.3, 85 III 14 , 101 III 10 cons.1; ancor più restrittivi Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n.32 ad art. 17 LEF).

a) Giusta l’art. 275 LEF all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli articoli da 91 a 109 concernenti il pignoramento. Per l’art. 93 cpv. 1 LEF il reddito dell’escusso può essere pignorato se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia nella medesima esecuzione lo stipendio dell’escusso può essere pignorato per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). Ciò vale anche nel caso del sequestro (cfr. Georg Vonder Mühll, in Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art. 93 LEF).

b) Il pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo rappresentante è informato dall’ufficio che una parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §22 n.53 p.158s. e §23 n.70 p.180) è infatti elemento costitutivo (cfr. DTF 112 III 15, cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190), atteso che perché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons.2; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.70, p.180; Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. I, §24 n.76 p. 343). L’ufficio notificherà inoltre al datore di lavoro - terzo debitore - l’avvenuto pignoramento di salario avvertendolo ex art. 99 LEF che l’importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod.10; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.71 p.180; Vonder Mühll, op.cit., n.44. ad art. 93 LEF). Ciò vale in linea di principio anche per il sequestro. Va tuttavia osservato che diversamente da quanto avviene nell’esecuzione del pignoramento - dove la diffida ex art. 99 LEF al datore di lavoro rappresenta soltanto una misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) che non necessariamente coincide con il pignoramento - l’esecuzione di un sequestro dev’essere considerata come avvenuta - seppure non ancora terminata - già al momento in cui la diffida ex art. 99 LEF viene portata a conoscenza del terzo debitore (DTF 120 III 77s; Reiser, op.cit., n.73 ad art. 275 LEF).

c) In concreto l’UEF ha proceduto il 30 luglio 1997 al sequestro di una quota di fr. 160.-- mensili dello stipendio dell’escusso, calcolata sulla base del conteggio indicato nel verbale di sequestro 25 luglio 1997, spedito alle parti il 30 luglio 1997. Il sequestro dello stipendio del debitore ha avuto pertanto inizio - nella misura della quota indicata - a partire da quel momento e per la durata massima di dodici mesi. Con la domanda 25 agosto 1997 di continuazione dell’esecuzione - a convalida del sequestro - e il conseguente atto di pignoramento 12 settembre 1997 i beni già oggetto del sequestro sono stati pignorati a favore del creditore sequestrante. In questo senso non è corretto il verbale di pignoramento 12 settembre 1997 nella misura in cui sembra indicare che la trattenuta di salario debba cominciare soltanto a partire dal mese di ottobre 1997 e per la durata di dodici mesi. Infatti la durata del pignoramento non può che coincidere con quella del sequestro - a quel momento già in corso da due mesi (agosto e settembre) -, i beni oggetto del pignoramento non potendo essere che quelli (già) sequestrati. In questo senso va rettificato d’ufficio il verbale di pignoramento, con l’indicazione che oggetto dello stesso sono le quote dello stipendio sequestrate a partire dal mese di agosto 1997.

a) Nel procedere al pignoramento o al sequestro del reddito l’autorità esecutiva è tenuta in principio ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento rispettivamente del sequestro, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni (cfr. art. 91 cpv. 1 n.2 LEF; Amonn/Gasser, op.cit., §22 n.31 p.155 e §23 n.56 p.176; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, op.cit., n.11 ad art. 93 LEF). Di eventuali modifiche della situazione successive al momento del pignoramento o del sequestro si potrà tenere conto in linea di principio soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13; Vonder Mühll, op.cit., n.17 e 54ss. ad art. 93 LEF). Nell’ambito di un riesame del pignoramento - che può avvenire anche d’ufficio (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Vonder Mühll, op.cit., n.54 ad art. 93 LEF) - l’organo esecutivo che ha preso il provvedimento originario (cresciuto in giudicato) non è in principio legato al divieto della reformatio in peius, nel senso che è tenuto a verificare liberamente gli elementi di fatto determinanti per il calcolo del minimo esistenziale - in particolare, ma non solo, quelli fatti valere con l’eventuale domanda di riesame - e ad adattare il pignoramento alle nuove circostanze, sia in favore che a detrimento di colui che ha chiesto il riesame. La nuova decisione - con effetto ex nunc, tuttavia operante in linea di principio nei limiti dei dodici mesi a partire dall’esecuzione del pignoramento o sequestro (cfr. DTF 116 III 15; Vonder Mühll, op.cit., n.62 ad art. 93 LEF) - dovrà essere comunicata alle parti - pena la nullità - nelle forme prescritte per il pignoramento iniziale, e sarà soggetta a sua volta a ricorso ex art. 17 LEF.

b) Con atto 30 gennaio 1998 __________ ha in sostanza chiesto il riesame dell’esecuzione del sequestro - in atto come detto da agosto 1997 - e ciò sulla base di una circostanza intervenuta successivamente al momento in cui è stato effettuato il calcolo dell’eccedenza pignorabile di cui al verbale di sequestro.

L’UEF di Locarno ha inizialmente comunicato il 2 febbraio 1998 alla __________, datore di lavoro dell’escusso, la “revoca della trattenuta di salario”. Tuttavia Il giorno seguente, su richiesta 2 febbraio 1998 della creditrice, l’UEF ha proceduto a un nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile, applicando una diversa formula - e inviato al datore di lavoro una “notificazione di pignoramento di salario” relativamente a una quota dello stipendio di fr. 695.--, “a partire da subito”. Soltanto il 2 marzo 1998 l’UEF ha comunicato all’escusso l’avvenuto aumento del pignoramento, con indicazione del nuovo conteggio e con effetto “a partire da subito”. Ora a prescindere dal fatto che l’organo esecutivo può senz’altro revocare una propria decisione durante il termine di ricorso ex art.17 LEF (cfr. cons. 1), nelle circostanze della fattispecie la decisione su domanda di riesame può essere soltanto quella effettivamente e ritualmente comunicata alle parti, ossia la decisione di aumento della quota pignorabile da Fr. 160.-- a Fr. 695.-- mensili con effetto da marzo 1998, la semplice comunicazione di “revoca di trattenuta di salario” 2 febbraio 1998 al datore di lavoro non risultando essere stata mai inviata -corredata del nuovo conteggio del minimo di esistenza - all’escusso. Ne discende che il sequestro - e con esso il pignoramento del salario dell’escusso - resta in vigore nella misura di Fr. 160.-- mensili fino al momento della decisione di riesame (e dunque per i mesi da agosto 1997 a febbraio 1998) di modo che la nuova decisione su domanda di riesame 2 febbraio 1998, tempestivamente impugnata dall’escusso, alla luce del limite temporale di un anno di validità del sequestro potrà esplicare i suoi effetti in ogni caso ancora soltanto per cinque mesi.

a) Nell’ esecuzione per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile - (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, op.cit., n.38 ss. ad art. 93 LEF), e meglio secondo la seguente formula:

Redditi del Quotaparte

debitore X credito per alimenti

(Alimenti necessari)

Quota =

pignorabile Minimo esistenziale Quotaparte

debitore (senza il + credito per alimenti

debito per alimenti) (Alimenti necessari)

Per “quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore, siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).

b) In concreto l’UEF ha omesso di accertare la situazione reddituale della creditrice di alimenti, rispettivamente se e in che misura gli alimenti dedotti in esecuzione sono necessari per coprire il suo minimo vitale, per poi potersi determinare sull’applicazione o meno della formula di cui al considerando precedente. Il ricorso su questo punto va dunque accolto nel senso che il provvedimento 3 febbraio 1998 va annullato e gli atti retrocessi all’organo esecutivo, perché - esperiti gli accertamenti fattuali che si impongono (in particolare reddito e minimo esistenziale della creditrice rispettivamente reddito e minimo esistenziale del debitore) - si determini nuovamente tenendo conto dei considerandi che precedono, atteso che la nuova decisione avrà effetto per soli altri cinque mesi a partire dalla sua crescita in giudicato (cfr. cons. 4b).

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.17 e 93, 271 ss. LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto.

1.1. Il verbale di pignoramento 12 settembre 1997 è rettificato nel senso che in luogo di

“Trattenuta di Fr. 160.-- per mese sul salario del debitore ricevuto da __________, a cominciare da ottobre 1997. Valore di copertura

No. 12 quote a Fr. 160.--

Fr. 1’920.-- ”

va iscritto

“Oggetto del pignoramento sono le quote dello stipendio di __________ sequestrate presso la __________ di __________ a partire dal mese di agosto 1997 e di cui al verbale di sequestro 25 luglio 1997”.

1.2. Il provvedimento 3 febbraio 1998 (aumento della quota pignorabile da Fr. 160.-- a Fr. 695.-- al mese) dell’UEF di Locarno è annullato.

1.3. L’incarto è retrocesso all’UEF di Locarno, affinché, completata l’istruttoria, si determini come al considerando n. 5.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.19 LEF.

  1. Intimazione a:

Comunicazione all’UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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