Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.1999 15.1998.00024

Incarto n. 15.98.00024

Lugano 11 gennaio 1999 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 febbraio 1998


contro l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di , nella procedura fallimentare n. concernente


e meglio contro l’atto 9 febbraio 1998, mediante il quale è stato assegnato ai creditori un termine per presentare richiesta di cessione ex art. 260 LEF;

richiamata l’ordinanza presidenziale 18 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 2 marzo 1998 di __________ in __________, 10 marzo 1998 dell’Ufficio esazione e condoni, __________, 11 marzo 1998 dell’UF di __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Nel fallimento di__________, decretato dal Pretore del Distretto di __________ il 28 luglio 1992, l’UF __________ procede alla realizzazione del fondo Part. __________ RFD __________ di proprietà della fallita.

B. Nelle relative condizioni d’incanto depositate il 18 novembre 1997 si legge in particolare al punto 10:

“10. I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri (...) e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:

Fr. 542’165.75 Contanti o assegno, alla delibera, in acconto e garanzia del prezzo di aggiudicazione, il resto entro 30 giorni con l’interesse del 5%:

Fr. 155’723.75 saldo oneri 1-2-3 (I.L.);

  • Fr. 26’000.-- __________ (I. Cantonale Utili Immob.)

  • Fr. 196’490.-- __________ (Imposta Federale Utili Immob.)

  • Fr. 3’952.-- __________ __________. Ammortamenti

Fr. 160’000.-- Acconto garanzia

Fr. 60’000.-- contanti o assegno, alla delibera, in acconto e garanzia spese di realizzazione e trapasso.

In calce alla terza pagina del verbale d’incanto, con riferimento al punto 10 sopra riportato, si legge inoltre la seguente nota:

  • Gli importi indicati corrispondono all’imposta massima posta a carico dell’amministrazione del Fallimento, quale tassa sugli utili conseguiti con la realizzazione dell’immobile. Tali tasse potranno essere comunque quantificate unicamente dopo la realizzazione, cioè quando il prezzo conseguito dalla realizzazione sarà noto alle autorità fiscali, le quali emaneranno specifica tassazione soggetta a reclamo a norma della vigente __________.

Le imposte dovute dall’amministrazione del fallimento sono considerate spese di Massa a norma dell’art. 262 LEF e prelevate sul prezzo di aggiudicazione prima della distribuzione. L’amministrazione del fallimento pagherà tali importi, oggetto di specifica tassazione, qualora nessun creditore ipotecario interessato intenda contestare la tassazione chiedendone la cessione a norma dell’art. 260 LEF”.

C. Contro le condizioni d’incanto, e per quanto qui di rilevo contro la nota sub * del punto 10 delle medesime, __________ ha presentato a questa Camera il ricorso 28 novembre 1997 (__________), con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo “nel senso indicato nelle osservazioni preliminari, p.to I.1. a pag.2”.

A pagina due dell’atto di ricorso, sub cifra I.1., si legge:

“La ricorrente chiede la concessione dell’effetto sospensivo, affinché non si proceda all’elaborazione dello stato di ripartizione prima della decisione del presente ricorso. La domanda non è invece finalizzata alla sospensione dell’incanto, previsto per il 4 dicembre 1997 e che non dipende dall’esito del presente gravame.”

D. Con ordinanza presidenziale 2 dicembre 1997 al gravame è stato concesso “effetto sospensivo parziale, nel senso inteso al petitum I.1. a p.2 (dell’atto di ricorso, n.d.r)”.

E. Il 4 dicembre 1997 ha avuto luogo l’incanto della part. n. __________, con aggiudicazione a __________, per Fr. 1’498’000.--.

F. Il 5 febbraio 1998 l’Ufficio tassazione persone giuridiche ha notificato __________ - quale amministratore fallimentare della __________ __________ in liquidazione - le tassazioni relative al 1997 per imposte cantonali (di complessivi Fr. 9’171.50, di cui Fr. 4’460.30 d’imposta immobiliare) rispettivamente federali (di Fr. 5’092.--). Sulle notifiche di tassazione è indicato che contro le stesse “è ammesso reclamo entro 30 giorni all’Ufficio tassazione persone giuridiche, __________ ”.

G. Con atto 9 febbraio 1998 indirizzato a __________ di __________ ha comunicato quanto segue:

“A seguito della realizzazione del fondo di cui sopra (part.n.__________), l’Ufficio Tassazione Persone Giuridiche di __________ ha emesso la notifica di tassazione inerente l’imposta federale diretta sull’utile di vendita per l’anno 1997 e l’imposta cantonale 1997.

Contro queste tassazioni è data facoltà di reclamo entro 30 giorni.

Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento secondo la recente giurisprudenza del T.F. devono essere soluti quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno prelevati prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione .

L’amministrazione del fallimento non intende contestare le tassazioni notificate in quanto emesse in base ai dati disponibili. E’ pertanto data facoltà ai creditori interessati di chiedere la cessione a norma dell’art. 260 LEF, del diritto spettante alla __________ di proporre reclamo all’autorità fiscale competente contro le notifiche di tassazione (allegate in fotocopia).

Visto quanto sopra è pertanto assegnato ai creditori interessati un termine di 10 giorni dalla presente per presentare richiesta di cessione del diritto di impugnare mediante reclamo le tassazioni emesse in data 5 febbraio 1998.

Non pervenendo nessuna richiesta entro il 20 febbraio 1998, si riterranno accettate le tassazioni emesse ed i relativi importi versati all’Ufficio Esazione”.

H. Con scritto 13 febbraio 1998 indirizzato a questa Camera __________ facendo riferimento all’atto 9 febbraio 1998 dell’organo fallimentare ha in particolare rilevato che “nei considerandi __________ di __________ ha ribadito il principio del privilegio indiscriminato del fisco, ritenendo i crediti fiscali fatti valere dallo Stato (non solo quelli cantonali) privilegiati, in quanto da tacitare mediante prelievo da operare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo”. __________ ha quindi osservato che “stante il pendente citato ricorso (ricorso 28 novembre 1998 contro le condizioni d’asta 18 novembre 1998) v’è da ritenere che la precisazione contenuta nell’assegnazione del termine qui allegata (atto 9 febbraio 1998 dell’UF, n.d.r.) non può essere considerata una decisione in grado - se non impugnata - di vanificare il ricorso di data 28 novembre 1997 vertente sul medesimo oggetto e congiuntamente la decisione con la quale è stato concesso effetto sospensivo, come pure la decisione che questa lodevole Camera è chiamata ad emanare”. La banca ha poi così continuato: “Qualora, per denegata ipotesi, così non fosse, si chiede che la presente venga trattata quale formale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF avverso l’ ”atto” qui allegato di data 9.2.1998, con le stesse ampie considerazioni già espresse nel citato ricorso del 28 novembre 1997 che devono essere date in questa sede per integralmente riportate”.

I. Delle osservazioni delle altri parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all’allestimemto dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, n.5 ad art. 261 LEF).

  1. Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche M. Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; M. Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

  2. L’art. 260 cpv.1 LEF stabilisce che ogni creditore del fallimento ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Oggetto della “cessione” ex art.260 LEF può essere anche il diritto di opporsi a pretese fatte valere contro la massa, in particolare anche a pretese di natura fiscale (cfr. DTF 86 I 121 ss.; Amonn/ Gasser, op.cit., §47 n.36, p.383; Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum SchKG, n.10s. ad art. 260 LEF).

  3. In concreto __________ si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo Stato, qualificandole come “debiti di massa ex art. 262 cpv. 2 LEF”, per poi procedere all’offerta in cessione ex art. 260 LEF del diritto di ricorso all’autorità fiscale, in vista appunto dell’allestimento dello stato di ripartizione che come detto presuppone la conoscenza esatta degli attivi e dei passivi della massa.

a) Nella misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “debiti di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite entrambe al 1997, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa, in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso di __________ si rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo Stato è tuttavia demandato al giudice del merito - in concreto alla stessa autorità fiscale - che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

b) Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. Si tratta a non averne dubbio di un’anticipazione di un provvedimento che __________ dovrà prendere in realtà soltanto in sede di allestimento dello stato di ripartizione. Allo stadio di procedura in cui l’atto 9 febbraio 1998 impugnato si inserisce - che con l’offerta in cessione ex art. 260 __________ del diritto di impugnare la tassazione riguarda ancora la determinazione di attivi e passivi della massa - oltre che del tutto superflua siffatta anticipazione si rivela anzi inopportuna, in quanto di fatto costringe chi non condivide il modo di procedere (soltanto annunciato) alla futura ripartizione - in particolare in punto all’applicazione dell’art. 262 __________ - ad agire cautelativamente contro un atto (l’offerta in cessione) di altra fase e portata procedurale, per non rischiare di vedersi opporre in seguito il proprio silenzio. Su questo punto il ricorso va quindi accolto, nel senso che nell’atto 9 febbraio 1998 la frase.

“Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento secondo la recente giurisprudenza del __________. devono essere soluti quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno prelevati prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.”

sarà sostituita dalla frase:

“Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento devono essere soluti quali debiti di massa”.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 260, 261 e 262 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 13 febbraio 1998 __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

1.1. Nell’atto 9 febbraio 1998 il periodo:

“Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento secondo la recente giurisprudenza del __________. devono essere soluti quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno prelevati prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.”

è sostituita dalla proposizione:

“Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento devono essere soluti quali debiti di massa”.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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