Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.05.1999 15.1998.00023

Incarto n. 15.98.00023

Lugano 10 maggio 1999 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 gennaio 1998 di


patr. dall’ avv. __________

contro

l’operato dell’UF di Lugano e meglio contro lo stato di ripartizione provvisorio depositato l’8 gennaio 1998 nel fallimento a carico di

__________ procedura concernente anche


e


richiamata l’ordinanza presidenziale 17 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 23 febbraio 1998 della __________

  • 4 marzo 1998 dello __________

  • 10 marzo 1998 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto 28 luglio 1992 la Pretura del distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della società __________ in liquidazione. Dopo una sospensione per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la procedura veniva continuata in via sommaria, avendo un creditore anticipato l’importo richiesto a copertura delle spese.

B. La graduatoria e l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita sono stati depositati il 9 ottobre 1996. In data 12 settembre 1997 sono state depositate le condizioni d’incanto della part. __________ RFD di __________. Il fondo è stato aggiudicato durante l’asta pubblica svoltasi il 25 settembre 1997 per l’importo di fr. 5’700’000.--. In data 8 gennaio 1998 l’UF di Lugano ha depositato lo stato di riparto provvisorio relativo al ricavo della realizzazione della part. __________ RFD di __________. L’Ufficio ha esposto alla voce “ Spese di massa a carico del prezzo di aggiudicazione” i seguenti importi:

  • Tassa cantonale sull’utile immobiliare fr. 82’846.--

  • Tassa cantonale sugli ammortamenti fr. 27’430.--

  • Imposta federale diretta sugli utili fr. 224’635.--

C. Con ricorso 19 gennaio 1998 la creditrice __________ insorge contro lo stato di riparto provvisorio postulando lo stralcio degli importi relativi alla tassa cantonale sull’utile immobiliare, alla tassa sugli ammortamenti e all’imposta federale diretta sugli utili e la collocazione di tali crediti in terza classe. In via subordinata la ricorrente chiede che tali importi vengano stralciati dallo stato di riparto provvisorio e posti a carico dell’aggiudicatario del fondo senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione.

D. Con osservazioni 4 marzo 1998 lo __________ chiede la reiezione del gravame e dichiara di rinunciare alla riscossione della tassa cantonale sull’utile immobiliare non essendo adempiuti i requisiti di cui all’art. 139 cpv. 2 LT. Inoltre lo __________ ha rettificato gli importi relativi alle rimanenti pretese fiscali nei termini seguenti:

  • Tassa cantonale sugli ammortamenti fr. 27’430.--

  • Imposta federale diretta sugli utili fr. 140’355.60

E. Delle osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se necessario in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all’allestimemto dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF).

  1. Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

  2. In concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo __________, qualificandole come “Spese di massa a carico del prezzo di aggiudicazione”. Avendo __________ comunicato con l’inoltro delle osservazioni al ricorso, la propria rinuncia alla riscossione della tassa sull’utile immobiliare, l’oggetto del contendere è limitato all’imposta cantonale 1997 calcolata sull’utile pari alla ripresa degli ammortamenti e all’imposta federale diretta 1997 calcolata sulla differenza fra valore contabile e prezzo di vendita.

  3. Nella misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite entrambe alla realizzazione della part. __________ RFD di __________, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa , in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso Il ricorso __________ si rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo __________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

  4. Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello __________ quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo __________ sorgono per effetto della realizzazione dell’immobile, in quanto solo in tale occasione è possibile stabilire il prezzo di aggiudicazione del fondo, che servirà da base di calcolo per le imposte in oggetto. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, l’imposta cantonale 1997 calcolata sull’utile pari alla ripresa degli ammortamenti e l’imposta federale diretta 1997 calcolata sulla differenza fra valore contabile e prezzo di vendita, sono da ritenere quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.

  5. Neppure può essere accolta la richiesta della ricorrente di accollare all’aggiudicatario le pretese fiscali notificate dallo __________ in applicazione della clausola di cui al punto 8a delle condizioni d’incanto che prevede il pagamento in contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione degli importi relativi alle spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che i crediti inseriti nelle condizioni d’incanto per essere posti a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo devono già esistere prima dell’incanto (cfr. DTF 120 III 128). Orbene nella fattispecie in esame i crediti notificati dallo __________ sorgono unicamente per effetto della vendita del fondo quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione(cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF), ragione per cui non è possibile accollare tali importi all’aggiudicatario dell’immobile.

  6. Le osservazioni __________ (cfr. narrativa fattuale sub D) determinano la rettifica dello stato di ripartizione nel senso che viene depennato l'importo di fr. 82'846.-- per tassa cantonale sull'utile immobiliare e l'importo di fr. 224'635.-- quale imposta federale diretta 1997, viene ridotto a fr. 140'355.60.

  7. Ne consegue la reiezione del gravame nel senso dei considerandi.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 262 LEF e 49 RFF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 gennaio 1998 __________ è respinto.

  1. È fatto ordine all'UF di Lugano di retticare lo stato di ripartizione a p. 1 nel senso che sono spese di massa, da prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo:

Imposta cantonale 1997 sugli ammortamenti fr. 27'430.--

Imposta federale diretta 1997, utile sulla

vendita immobiliare fr. 140'355.60

fr. 167'785.60

2.1 L'UF di Lugano procederà inoltre ai necessari adeguamenti conseguenti alla pregressa rettifica.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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