Incarto n. 15.98.00015
Lugano 26 marzo 1998 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 febbraio 1998
Contro
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto __________ e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo in via cambiaria n. __________ del 27 ottobre 1997 nell’esecuzione promossa da
nei confronti della ricorrente,
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 febbraio 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 16 febbraio 1998 __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. A seguito di domanda di esecuzione 24 ottobre 1997 sottoscritta a nome di ”__________ ” dai signori __________ e __________ ha emesso contro __________, il precetto esecutivo per esecuzione cambiaria n. __________ per l’importo di fr. 104’634.62 più interessi all’8% dal 1° luglio 1997 derivante da vaglia cambiario emesso dalla __________ all’ordine dell’Unione di __________, e avallato da . Quale creditrice è indicata sul precetto, così come sulla domanda di esecuzione, ””.
B. L’opposizione al precetto, interposta dall’escussa all’atto della notifica, avvenuta il 31 ottobre 1997, è stata sottoposta dall’ufficio al Pretore della __________ con scritto 3 novembre 1997.
C. Nel frattempo, con scritto 31 ottobre 1997, il precedente legale dell’escussa ha chiesto all’UEF la trasmissione “del vaglia cambiario 31 gennaio 1996 nonché l’ulteriore documentazione che la procedente avesse unito alla sua domanda di esecuzione”.
D. Con scritto 16 dicembre 1997 il medesimo legale ha comunicato alla Pretura __________ di ritirare per conto dell’escussa “l’opposizione interposta al PE n.__________ staccato da __________ ”, ciò che ha determinato lo stralcio della procedura di ammissione dell’opposizione decretato il 17 dicembre 1997.
E. Con istanza 13 gennaio 1998, sottoscritta ancora da __________ e __________ a nome di __________è stato chiesto al Pretore di pronunciare il fallimento della debitrice sulla base del precetto esecutivo, del vaglia cambiario nonché del decreto di stralcio citati.
F. All’udienza di contraddittorio tenutasi il 22 gennaio 1998, alla quale nessuno è comparso per la creditrice, l’escussa ha eccepito la nullità dell’istanza di fallimento nonché dell’intera procedura esecutiva in via cambiaria, l’istanza 13 gennaio 1998 e la domanda di esecuzione 24 ottobre 1997 essendo state sottoscritte da persone “incapaci di rappresentare __________ ” in quanto non sono indicate nel Registro di commercio dove è iscritta la succursale di __________.
G. Lo stesso 22 gennaio 1998 il vicedirettore __________ e il procuratore __________ della Succursale __________ hanno sottoscritto una dichiarazione in cui si attesta che “i signori __________ e __________, mandatari commerciali in seno a , fanno parte della struttura regionale () preposta al recupero dei crediti commerciali in sofferenza e sono come tali abilitati a validamente spiccare esecuzioni a carico dei debitori morosi a nome e per conto della succursale (...) come pure a presentare alla competente Pretura le necessarie istanze di rigetto dell’opposizione ai sensi del’art. 80 cpv.2 LEF, a presentare le necessarie istanze di fallimento, anche in caso di procedure cambiarie e comunque ad intraprendere ogni atto esecutivo e giudiziario correlato alle pratiche di recupero crediti trattati da tale struttura regionale”.
H. Il 23 gennaio 1998 è stata presentata a nome di __________, Succursale __________, nuova istanza di fallimento contro l’escussa, sottoscritta da __________ e __________, in sostituzione dell’istanza 13 gennaio 1998.
I. Con ricorso 6 febbraio 1998 __________ chiede in sostanza l’annullamento del precetto esecutivo n. __________ riproponendo la tesi espressa davanti al pretore nell’ambito del contraddittorio sull’istanza di fallimento, e meglio la mancata sottoscrizione della domanda di esecuzione “da parte di persone validamente legittimate a rappresentare la parte creditrice”, __________ e __________ non essendo iscritti nel Registro di commercio di __________ relativo alla succursale della __________ .
L. Delle osservazioni delle altri parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. La domanda di esecuzione si presenta all’ufficio d’esecuzione con le indicazioni di cui all’art. 67 LEF - in particolare anche il nome e il domicilio del creditore nonché dell’eventuale suo rappresentante (cfr. art. 67 cpv.1 n.1 LEF)
In concreto la domanda di esecuzione 24 ottobre 1997 è stata sottoscritta a nome di ”__________ ” dai signori __________, i quali non risultano iscritti nel registro di commercio del Distretto di __________, dove è iscritta la succursale __________ della __________, indicata quale creditrice (doc. I). Ora agli atti risulta tuttavia la dichiarazione 22 gennaio 1998 - successiva alla domanda di esecuzione in esame - sottoscritta dal vicedirettore __________ e dal procuratore __________, entrambi iscritti nel registro di commercio __________ (cfr. doc. I) e dotati quindi di potere di rappresentanza per gli affari della Succursale ; in essa si attesta che “ __________ e __________, mandatari commerciali in seno a , fanno parte della struttura regionale () preposta al recupero dei crediti commerciali in sofferenza e sono come tali abilitati a validamente spiccare esecuzioni a carico dei debitori morosi a nome e per conto della succursale (...) come pure a presentare alla competente Pretura le necessarie istanze di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.2 LEF, a presentare le necessarie istanze di fallimento, anche in caso di procedure cambiarie e comunque ad intraprendere ogni atto esecutivo e giudiziario correlato alle pratiche di recupero crediti trattati da tale struttura regionale” (doc. 7). Non solo, ma con atto 23 gennaio 1998, sottoscritto da __________, è stata presentata a nome di __________, nuova istanza di fallimento contro l’escussa, in sostituzione dell’istanza 13 gennaio 1998 e con esplicito riferimento alla procedura esecutiva di cui al precetto esecutivo n. __________ (cfr. doc. O). Tanto basta per ammettere la validità della domanda di esecuzione 24 ottobre 1997, che alla luce di quanto sopra risulta senz’altro ratificata da parte della creditrice.
Ne consegue che il ricorso 6 febbraio 1998 di __________, va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a __________) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 67 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 6 febbraio 1998__________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria