Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.05.1998 15.1998.00009

Incarto n. 15.98.00009

Lugano 6 maggio 1998 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 gennaio 1998


e di


contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da


nei confronti di __________

rispettivamente promosse da


nei confronti di __________,

in tema di pignoramento di salario;

richiamata l’ordinanza presidenziale 22 gennaio/ 6 marzo 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 18 marzo 1998 dello Stato del Cantone Ticino, e le osservazioni 21 gennaio 1998 nonché 27 marzo 1998 dell’UEF di Bellinzona;

completata l’istruttoria;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono contro __________ rispettivamente contro __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il 17 dicembre 1997 l’UEF, dopo aver sentito - previe diverse diffide a comparire

  • __________ e assunte dai rispettivi datori di lavoro le informazioni necessarie, ha allestito il seguente calcolo del minimo di esistenza:

Guadagno

__________ fr. 4’014.00 (62 %)

__________ fr. 2’475.00 (38 %)

totale fr. 6’489.00 (100 %)

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.00

affitto fr. 1’360.00

riscaldamento fr. 100.00

Cassa malati fr. 550.00

trasferte fr. 250.00

pasti fuori domicilio fr. 230.00

spese diverse fr. 350.00

totale fr. 4’210.00

C. Sulla base di siffatto calcolo con scritto 18 dicembre 1997 l’Ufficio ha quindi proceduto a notificare allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio stipendi, Bellinzona, quale datore di lavoro __________ nonché alla __________ quale cassa disoccupazione di __________ il pignoramento della quota di fr. 1’400.-- del salario dell’escussa, rispettivamente il pignoramento della quota di fr. 1050.-- dell’indennità di disoccupazione riferita all’escusso. Copia delle notificazioni di pignoramento sono state inviate anche ai debitori.

Successivamente, il 13 gennaio 1998, sono stati inviati agli escussi i rispettivi verbali di pignoramento, con l’indicazione “trattenuta di 1’400.-- (rispettivamente “di fr. 1’050. --”) sul salario (...) a cominciare da gennaio 1998”.

D. Con ricorso 14 gennaio 1998 __________ e __________ si oppongono al pignoramento “per un importo globale di Fr. 2’450.--(Fr.1’400.--/ Fr. 1’050.--)” osservando che dallo stipendio dell’escussa viene già trattenuto un importo di Fr. 2’000.-- a favore dello Stato del Cantone “per il pagamento delle cartelle della tombola arretrate”, trattenuta di cui in sostanza non si sarebbe tenuto conto nel calcolo dell’eccedenza pignorabile.

E. Con osservazioni 18 marzo 1998 l’Ufficio dei permessi e dei passaporti, Bellinzona, ha confermato l’esistenza di un accordo tra lo Stato del Cantone Ticino e gli escussi in merito al pagamento di un importo di totale di fr. 101’500.--, “per l’acquisto di cartelle destinate al gioco della tombola”, secondo il quale dallo stipendio di __________ viene trattenuto dal mese di marzo 1997 l’importo di fr. 1’000.-- , e dal giugno 1997 l’importo di fr. 2’000.--. Il medesimo Ufficio ha comunicato inoltre che su richiesta dell’escussa l’Ufficio stipendi ha sospeso siffatta trattenuta per i mesi di gennaio e febbraio 1998 e che tuttavia “la procedura verrà immediatamente ripristinata”.

F. Interrogata formalmente il 28 aprile 1998 __________ ha confermato a questa Camera l’esistenza dell’accordo con l’Ufficio permessi e passaporti relativo al rimborso del debito di complessivi fr. 101’500.-- per acquisto di cartelle della tombola, producendo copia di dichiarazione di riconoscimento di debito 10 settembre 1996, sottoscritta dagli escussi quali debitori solidali con il di lei padre, nonché facendo riferimento allo scritto 13 maggio 1997 agli atti dell’Ufficio dei permessi e passaporti , dal quale risulta l’accordo sulla trattenuta di fr. 2’000.-- dal suo stipendio a partire dal 1° giugno 1997. __________ ha inoltre dichiarato l’esistenza di un secondo accordo relativo a un ulteriore debito di fr. 27’000.-- nei confronti dello Stato, sempre per acquisto di cartelle della tombola, secondo il quale il marito __________ deve rimborsare mensilmente l’importo di fr. 500.--, nonché l’esistenza di un debito nei confronti della propria madre derivante da precedente prestito e a saldo del quale deve versarle mensilmente fr. 500.--. Per il resto ha confermato la validità degli elementi indicati nel calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UEF e alla base della sua trattenuta di fr. 1’400.-- mensili.

G. __________, da parte sua, pure interrogato formalmente il 28 aprile 1998, ha dichiarato in sostanza:

  • che nei mesi di ottobre e novembre 1997 si trovava in disoccupazione percependo dalla __________ un’indennità complessiva mensile di circa fr. 2’500.--/2’600.--;

  • che dal dicembre 1997 fino al 9 febbraio 1998 ha lavorato presso la __________ per uno stipendio mensile lordi di fr. 3’885.--, incassato tuttavia non alla fine di ogni mese, ma mediante acconti di volta in volta;

  • che dal 9 febbraio 1998 fino al 9 marzo 1998 è stato a casa a seguito di un infortunio e che per questo periodo gli spetterebbero circa fr. 2’650.-- come risulta dalla notifica dell’assicurazione infortuni;

  • che in seguito non ha più ripreso a lavorare presso la __________ per mancanza di lavoro;

  • che a partire da aprile 1998 si trova di nuovo in disoccupazione e riceverà le relative indennità dalla __________ all’inizio di maggio 1998.

L’escusso ha infine confermato, producendo dichiarazione autenticata 18 marzo 1997, di avere nei confronti dello Stato un ulteriore debito sempre relativo all’acquisto di cartelle, debito che si è impegnato a rimborsare mediante versamenti mensili di fr. 500.--, rimborso effettuato fino al mese di gennaio 1998 compreso.

Considerando

in diritto: 1.

1.1. Per l’art. 93 cpv.1 LEF il reddito dell’escusso può essere pignorato se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF). Nel procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta in principio ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni (cfr. art.91 cpv.1 n.2 LEF; Amonn/Gasser, op.cit., §22 n.31p.155 e §23 n.56 p.176), in particolare sull’ammontare del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art.93 LEF).

1.2. Il pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo rappresentante è informato dall’ufficio che una parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §22 n.53 p.158s. e §23 n.70 p.180 ) è infatti elemento costitutivo dell’atto di pignoramento (cfr. DTF 112 III 15, cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190), atteso che perché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons.2; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.70, p.180; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §24 n.76 p.343). Quale misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) intesa ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo, l’ufficio notificherà inoltre al datore di lavoro - terzo debitore - l’avvenuto pignoramento di salario avvertendolo ex art. 99 LEF che l’importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod.10; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.71 p.180). Misure cautelari ex art. 98 ss. LEF sono state ammesse dal Tribunale federale anche prima dell’(imminente) pignoramento sia allo scopo di assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili (cfr. DTF 107 III 67, 115 III 44, 120 III 78).

1.3. Non appena la pretesa salariale è scaduta, l’importo pignorato è di regola incassato dall’ufficio (cfr. art. 100 LEF), che provvede poi - dedotte le spese esecutive - a riversarlo direttamente al creditore pignorante, rispettivamente a distribuirlo tra i creditori pignoranti appartenenti allo stesso gruppo. A differenza di quanto avviene con beni di altra natura, l’incasso diretto del credito salariale scaduto ne rende di principio superflua la realizzazione (cfr. DTF 116 III 59; cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 23 n.71 p.180 e n.76 p.181; cfr. tuttavia l’ipotesi dell’ art. 116 cpv. 2 LEF che codifica una radicata giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 17 ad art. 116 LEF).

1.4. Quando il terzo debitore contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è chiesto il pignoramento rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei confronti dell’escusso, il credito dell’escusso è in principio comunque pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato mediante assegnazione ai creditori ex art. 131 LEF (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §27 n.3 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, e n.5 ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120 III 18, 120 III 131). Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.76 p.18; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 13 ad art. 93 LEF). Qualora il datore di lavoro contestasse solo in parte l’ammontare dello stipendio, rispettivamente operasse una compensazione solo parziale, occorrerà procedere al calcolo della quota pignorabile sia sulla base dello stipendio contestato (includendo quindi la parte trattenuta dal datore di lavoro) che sulla base dello stipendio riconosciuto (con deduzione cioè della parte dichiarata compensata), atteso che la differenza tra le due quote ottenute va comunque pignorata come credito contestato e se del caso potrà essere realizzata.

  1. In concreto dall’istruttoria è emerso da un lato che la trattenuta di fr. 2’000.-- sullo stipendio di __________ da parte dello Stato - motivo originario e principale del gravame - non è stata di fatto operante per i mesi di gennaio 1998 e febbraio 1998, venendo tuttavia ripristinata a partire dal mese di marzo 1998, dall’altro è risultato che la notifica 18 dicembre 1997 alla __________ di pignoramento di una quota di fr. 1’050.-- dell’indennità di disoccupazione di __________ non ha sortito (né avrebbe potuto) effetto alcuno, in quanto l’escusso - a insaputa dell’ufficio - già dall’inizio di dicembre 1997 lavorava presso la ditta __________: non solo ma questa circostanza - non comunicata dall’escusso - era atta ad incidere sensibilmente sul risultato del calcolo dell’eccedenza pignorabile, modificandone uno dei principali parametri (guadagno dell’escusso). A ciò va aggiunto che nelle more della presente procedura quest’ultimo elemento è mutato più volte. La particolarità della fattispecie nonché ragioni di economia processuale impongono di riconsiderare in questa sede sia l’ammontare della quota pignorabile al momento del calcolo del minimo esistenziale (18 dicembre 1997) operato dall’UEF che - fermi restando gli elementi relativi al minimo esistenziale, riconosciuti in sostanza come corretti dall’escussa il 28 aprile 1998, in occasione dell’interrogatorio formale, salvo per alcuni aspetti di cui si dirà in seguito - calcolare l’eccedenza pignorabile per i mesi di durata della presente procedura, atteso che per i mesi successivi all’emanazione della sentenza sarà comunque necessario un nuovo calcolo ad opera dell’ufficio esecuzione, sulla base degli elementi che dovrà accertare in quel momento.

  2. Eccedenza pignorabile nel mese di gennaio 1998

3.1. Già si è detto che nei mesi di gennaio e febbraio1998 non vi è stata alcuna trattenuta da parte dello Stato sullo stipendio di __________, come confermato sia dall’Ufficio dei permessi e passaporti (cfr. osservazioni 18 marzo 1998) che dalla stessa escussa (verbale interrogatorio formale __________, p. 2), di modo che non ha evidentemente potuto avere alcuna influenza sul calcolo dell’eccedenza pignorabile. Tuttavia il calcolo effettuato dall’UEF il 18 dicembre 1997, sulla cui base è stato deciso il pignoramento di una quota di fr. 1’400.-- per __________ rispettivamente di fr. 1’050.-- per __________, non poteva tenere conto della circostanza rilevante emersa dall’istruttoria che l’escusso già più non si trovava in disoccupazione, bensì lavorava presso la __________ di Lugano per uno stipendio lordo mensile di fr. 3’885.-- (cfr. scritto __________ 20 gennaio 1998; dichiarazione __________ 27 febbraio 1998; verbale interrogatorio formale __________, p. 3). Il calcolo dell’eccedenza pignorabile deve dunque essere riconsiderato alla luce di siffatta circostanza, e meglio tenendo conto di un introito netto dell’escusso di fr. 3’200.-- anziché fr. 2’475.-- come ammesso dall’UEF.

3.2. Con riferimento allo stipendio di __________, dal conteggio prodotto all’udienza e relativo al mese di marzo 1998 si evince che lo stesso, rispetto al 1997 (cfr. conteggio ottobre 1997 agli atti), ha subito una diminuzione, in considerazione soprattutto del contributo di solidarietà introdotto a partire dal 1° gennaio 1998 per i dipendenti dello Stato con reddito superiore ai fr. 40’000.-- annuali: lo stipendio netto mensile nel 1998 è infatti di fr. 3’960.-- in luogo dei fr. 4’014.-- percepiti nel 1997 e considerati dall’UEF nel calcolo dell’eccedenza.

3.3. Quanto al minimo di esistenza indicato in fr. 4’210.-- nel conteggio, confermato nella sua correttezza dall’escussa in sede di interrogatorio formale, può senz’altro essere confermato, atteso che invece non è possibile tenere conto nel minimo esistenziale di debiti privati degli escussi nei confronti di terzi quali sono quelli indicati dai medesimi in sede di interrogatorio formale (rimborso di fr. 500.-- mensili allo Stato del Cantone Ticino da parte di __________, rispettivamente rimborso di fr. 500.-- mensili di __________ alla propria madre).

3.4. Ne consegue che per il mese di gennaio 1998 l’eccedenza pignorabile dagli introiti degli escussi è calcolata come segue:

Guadagno

__________ fr. 3’960.00 (55.3%)

__________ fr. 3’200.00 (44.7%)

totale fr. 7’160.00 (100 %)

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.00

affitto fr. 1’360.00

riscaldamento fr. 100.00

Cassa malati fr. 550.00

trasferte fr. 250.00

pasti fuori domicilio fr. 230.00

spese diverse fr. 350.00

totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)

di cui a carico di __________ fr. 2’328.20 (55.3%)

__________ fr. 1’881.80 (44.7%)

3.5. La quota pignorabile dello stipendio di gennaio 1998 di __________ risulta dunque essere pari a fr.1’631.80 (fr. 3’960.00 dedotti fr. 2’328.20). Tuttavia, per il principio del divieto della reformatio in peius non si potrà prescindere dal considerare l’eccedenza pignorabile limitatamente all’importo di fr. 1’400.-- così come calcolato dall’UEF.

La quota pignorabile dell’introito di gennaio 1998 di ___________risulterebbe invece essere di fr. 1’318.20 (fr. 3’200.-- dedotti fr.1’881.80). Con riferimento all’escusso va tuttavia rilevato che la notifica 18 dicembre 1997 alla __________ non poteva che essere inidonea a garantire il substrato esecutivo, in quanto - non per errore dell’UEF ma per mancata collaborazione dell’escusso - rivolta evidentemente al (terzo) debitore sbagliato. Ciò ha avuto per immediata conseguenza che l’UEF non ha di fatto incassato nulla dalla __________, né da alcun altro (successivo) debitore dell’escusso. Ora non solo la notifica 18 dicembre 1998 è risultata inefficace, ma la non conoscenza di un elemento essenziale come l’identità del datore di lavoro dell’escusso ha impedito l’esecuzione stessa del pignoramento del credito, non identificabile. In questi termini la questione dell’ammontare della quota pignorabile si rivela priva d’interesse pratico e attuale e il ricorso di __________ irricevibile per assenza di “Beschwer”. Ai creditori dell’escusso resta tuttavia, se del caso, riservata la via penale nei confronti di __________ che non ha informato l’UEF della ripresa dell’attività lavorativa presso il nuovo datore di lavoro, indicandone nome e indirizzo.

  1. Eccedenza pignorabile nel mese di febbraio 1998

4.1. Le considerazioni che precedono valgono in sostanza anche per il calcolo delle quote pignorabili per il mese di febbraio 1998, fatta eccezione per l’introito di __________. Infatti, interrogato in proposito, l’escusso ha dichiarato di aver subito un infortunio il 9 febbraio 1998, di essere stato assente dal lavoro fino al 9 marzo 1998 e di dover percepire per questo periodo un’indennità dall’assicurazione di ca. fr. 2’650.--. Ai fini del calcolo dell’eccedenza pignorabile si può prudenzialmente tenere conto pertanto di un’entrata per il mese di febbraio 1998 di fr. 2’810.-- [pari a fr. 960.- (= fr. 3’200.-- di stipendio netto mensile x 9/30) per i primi 9 giorni del mese più fr. 1’850.-- (= fr. 2’650.-- di indennità per infortunio x 21/30) per i restanti 21 giorni, atteso che febbraio 1998 contava solo 28 giorni].

4.2. Il calcolo dell’eccedenza pignorabile dagli introiti degli escussi per il mese di febbraio 1998 risulta pertanto come segue:

Guadagno

__________ fr. 3’960.00 (58.5%)

__________ fr. 2’810.00 (41.5%)

totale fr. 6’770.00 (100 %)

Minimo di esistenza

totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)

di cui a carico di __________ fr. 2’462.80 (58.5%)

__________ fr. 1’747.20 (41.5%)

La quota pignorabile dello stipendio di febbraio 1998 di __________ risulta dunque pari a fr. 1’497.20 (fr. 3’960.00 dedotti fr. 2’462.80); per il principio del divieto di reformatio in peius sopra ricordato l’eccedenza pignorabile sullo stipendio di __________ per febbraio 1998 resta tuttavia limitata a fr. 1’400.--. Riguardo a __________ si rinvia invece a quanto indicato al considerando 3.5.

  1. Eccedenza pignorabile nel mese di marzo 1998

5.1. Come esposto in narrativa a partire dal mese di marzo 1998 è stata ripristinata la trattenuta da parte dello Stato - datore di lavoro di __________ - sullo stipendio dell’escussa (cfr. conteggio stipendio mese di marzo 1998).

La quota pignorabile di fr. 1’400.-- è stata calcolata dall’UEF sulla base di uno stipendio mensile dell’escussa di fr. 4’014.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore di lavoro (Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell’Ufficio stipendi) con atto 18 dicembre 1997. La trattenuta di fr. 2’000.-- dallo stipendio del mese di marzo 1998 operata dallo Stato ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito dell’escussa - riferito a quel mese - da fr. 3’960.-- (tenuto conto della diminuzione di stipendio per contributo di solidarietà a partire del 1° gennaio 1998) a fr. 1’960.--. Siffatta trattenuta, ha gli stessi effetti di una di dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell’esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi procedere sia al calcolo dell’eccedenza pignorabile sulla base dello stipendio percepito da __________ senza considerare la trattenuta di fr. 2’000.-- da parte dello Stato (fr. 3’960.-- ), che a quello sulla base dell’ammontare dello stipendio eccedente la compensazione operata di fatto mediante tale trattenuta (fr.1’960.-- ).

5.2. In merito agli introiti di __________ nel marzo 1998, va rilevato che l’escusso ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di non aver più ripreso l’attività presso la __________ dopo il periodo trascorso a casa a seguito dell’infortunio “in quanto non vi era più lavoro” . Ai fini del calcolo dell’eccedenza, si può pertanto tenere conto per il mese di marzo 1998 soltanto di un introito di fr. 795.-- (fr. 2’650.-- x 9/30, per i primi 9 giorni di marzo, spettanti all’escusso dall’assicurazione infortuni).

5.3. Calcolo dell’eccedenza pignorabile senza tener conto della trattenuta di fr. 2’000.--:

Guadagno

__________ fr. 3’960.00 (83.3 %)

__________ fr. 795.00 (16.7 %)

totale fr. 4’755.00 (100 %)

Minimo di esistenza

totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)

di cui a carico di __________ fr. 3’507.00 (83.3 %)

__________ fr. 703.00 (16.7 %)

In questo caso la quota pignorabile dello stipendio di marzo 1998 di __________ risulterebbe pari a fr. 453.-- (fr. 3’960.-- dedotti fr. 3.507.--).

5.4. Calcolo dell’eccedenza pignorabile tenendo conto della trattenuta di fr. 2’000.--:

Guadagno

__________ fr. 1’960.00 (71.2 %)

__________ fr. 795.00 (28.8 %)

totale fr. 2’755.00 (100 %)

Minimo di esistenza

totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)

In questo caso il minimo esistenziale di fr. 4’210.-- non è coperto dall’introito complessivo degli escussi (fr. 2’755.--), sicché non risulta alcuna eccedenza pignorabile.

5.5. Ne consegue che per il mese di marzo 1998 non si può pignorare alcuna quota dello stipendio di __________. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 5.1., dev’essere pignorato a favore dei creditori di __________ - come credito contestato - un credito di fr. 453.-- pari alla quota dello stipendio di marzo 1998 che sarebbe stata pignorabile in assenza di trattenuta da parte dello Stato. Detto credito di fr. 453.-- sarà iscritto nel verbale di pignoramento riferito a __________ e i creditori partecipanti all’esecuzione nei suoi confronti ne potranno chiedere se del caso la realizzazione ex art. 116 cpv. 2 LEF. Per __________ vale quanto esposto al considerando 3.5.

  1. Eccedenza pignorabile nel mese di aprile 1998

6.1. Anche sullo stipendio di aprile 1998 di __________ lo Stato ha effettuato la nota trattenuta di fr. 2’000.--. Le considerazioni sviluppate al considerando 5.1. in merito alla necessità di procedere al calcolo dell’eccedenza pignorabile sia tenendo conto di siffatta trattenuta che non considerandola valgono quindi anche per il mese di aprile.

6.2. L’escusso ha inoltre dichiarato che a partire da aprile 1998 è disoccupato e che riceverà le indennità di disoccupazione dalla __________ all’inizio del mese di maggio 1998. Ai fini del calcolo dell’eccedenza si può tenere conto di un introito (netto) dell’escusso prudenzialmente indicato in fr. 2’475.-- pari a quanto considerato dall’UEF nel calcolo 18 dicembre 1997, sulla base di quanto percepito dalla stessa __________ nei mesi di ottobre e novembre 1997.

6.3. Calcolo dell’eccedenza pignorabile senza tener conto della trattenuta di fr. 2’000.--:

Guadagno

__________ fr. 3’960.00 (61.6 %)

__________ fr. 2’475.00 (38.4 %)

totale fr. 6’435.00 (100 %)

Minimo di esistenza

totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)

di cui a carico di __________ fr. 2’593.40 (61.6 %)

__________ fr. 1’616.60 (38.4 %)

In questo caso la quota pignorabile dello stipendio di aprile 1998 di __________ risulterebbe pari a fr. 1’366.-- (fr. 3’960.-- dedotti fr. 2’593.40, arrotondata per difetto).

6.4. Calcolo dell’eccedenza pignorabile tenendo conto della trattenuta di fr. 2’000.--:

Guadagno

__________ fr. 1’960.00 (44.2 %)

__________ fr. 2’475.00 (55.8 %)

totale fr. 4’435.00 (100 %)

Minimo di esistenza

totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)

di cui a carico di __________ fr. 1’860.80 (44.2 %)

__________ fr. 2’349.20 (55.8 %)

In questo caso la quota pignorabile dello stipendio di aprile 1998 di __________ risulta pari a fr. 99.-- (fr. 1’960.-- dedotti fr. 1’860.80, arrotondata per difetto).

6.5. Ne consegue che per il mese di aprile 1998 la quota pignorabile dallo stipendio di __________ è pari a fr. 99.--. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 5.1., un credito di importo di fr. 1’267.-- equivalente alla differenza tra la quota calcolata in assenza di trattenuta (fr.1’366.--) e quella calcolata tenendo conto della trattenuta (fr. 99.--) è pignorato - limitatamente al mese di aprile 1998 - come credito contestato, a favore dei creditori di __________ . Detto credito dovrà essere iscritto sul relativo verbale di pignoramento e i creditori ne potranno chiedere, se del caso, la realizzazione ex art. 116 cpv. 2 LEF.

  1. Ricapitolazione

7.1. Dello stipendio percepito da __________ nei mesi da gennaio 1998 ad aprile 1998 sono pignorate a favore dei creditori procedenti nei confronti della medesima le seguenti quote:

Gennaio 1998: fr. 1’400.--

Febbraio 1998: fr. 1’400.--

Marzo 1998 fr. -.--

Aprile 1998 fr. 99.--

Totale fr. 2’899.--

La differenza tra il totale pignorato di fr. 2’899.-- e l’importo nel frattempo già incassato dall’UEF sulla base dell’originaria quota di fr. 1’400.-- è retrocesso all’escussa. Un credito di complessivi fr. 1’720.-- (fr. 453.-- riferito a marzo 1998 più fr. 1’267.-- riferito ad aprile 1998) è parimenti pignorato come credito contestato a favore dei medesimi creditori e dovrà essere come tale iscritto nel relativo verbale di pignoramento. Per i pignoramenti successivi l’UEF procederà agli accertamenti del caso nonché ai conseguenti nuovi calcoli dell’eccedenza pignorabile.

7.2. Per quanto riguarda l’esito del gravame di __________ si rimanda a quanto esposto al considerando 3.5.. L’UEF dovrà procedere indilatamente, sulla scorta di quanto è emerso in sede di istruttoria, a nuovi accertamenti, onde procedere poi al pignoramento di quanto spettante a __________ dalla __________ nei limiti dell’eccedenza pignorabile. Al proposito si richiama formalmente a __________ l’obbligo di collaborare con l’organo esecutivo nel fornire le necessarie indicazioni sul proprio reddito (cfr. art. 91 cpv.1 n.2 LEF; cons. 1.1. supra).

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 91, 93, 99, 116 e 131 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

1.1. Di conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da __________ dallo Stato del Cantone Ticino, è modificata nel modo seguente:

1.1.1. Per gennaio e febbraio 1998 restano sempre pignorati gli importi di fr. 1’400.-- al mese.

1.1.2. Limitatamente al mese di marzo 1998 è annullato il pignoramento della quota di stipendio di fr. 1’400.--.

1.1.3. Limitatamente al mese di aprile 1998 la quota pignorabile dello stipendio è ridotta da fr. 1’400.-- a fr. 99.--.

1.2. E’ fatto ordine all’UEF di Bellinzona di retrocedere a __________ l’eventuale differenza fra quanto pignorato (fr. 2’899.-) e quanto nel frattempo incassato dallo Stato del Cantone Ticino quale datore di lavoro dell’escussa.

1.3. E’ fatto ordine all’UEF di Bellinzona di procedere nel contempo al pignoramento come credito contestato di un credito di fr. 1’720.-- dell’escussa nei confronti dello Stato del Cantone Ticino, da iscriversi coma tale sul verbale di pignoramento.

1.4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

1.5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  1. Il ricorso 14 gennaio 1998 di __________, è dichiarato irricevibile.

2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  1. Intimazione a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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