Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.03.1998 15.1998.00006

Incarto n. 15.98.00006

Lugano 11 marzo 1998 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 gennaio 1998 di


contro __________ nelle esecuzioni n. __________ e div., 310816 e div., 319709 promosse nei confronti del ricorrente da


in tema di pignoramento di salario;

esaminati atti e documenti;

Ritenuto in fatto

A. Diversi creditori procedono contro __________, dipendente dello Stato, per l’incasso dei loro crediti.

B. Dal mese di dicembre 1997 è pignorata la quota di fr. 1’450.-- dello stipendio mensile dell’escusso sulla base di un calcolo dell’eccedenza pignorabile che tiene conto di un guadagno mensile complessivo di fr. 8’144.-- a fronte di un minimo di esistenza di complessivi fr. 5’820.--, e meglio come al seguente calcolo, allestito dall’UEF il 22 dicembre 1997:

Introiti

debitore fr. 5’060.00 (62 %)

coniuge fr. 3’084.00 (38 %)

totale fr. 8’144.00 (100 %)

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.00

figli minorenni fr. 600.00

affitto fr. 1’500.00

riscaldamento fr. 150.00

Cassa malati fr. 800.00

trasferte fr. 400.00

pasti fuori domicilio fr. 400.00

spese diverse fr. 600.00

totale fr. 5’820.00 fr. 3’608.40 (62 %)

Quota pignorabile pari a fr. 1451.60 (fr. 5’060.-- dedotti fr. 3’608.40), importo arrotondato per difetto a fr. 1’450.-- .

C. Contro siffatto pignoramento è insorto l’escusso che con atto 14 gennaio 1998 osserva di aver ricevuto dall’Ufficio esazione e condoni la comunicazione che a partire dal mese di gennaio 1998 lo Stato procede a una trattenuta dal suo stipendio di fr. 1’100.-- per imposte arretrate, in aggiunta alla trattenuta di fr. 1’450.--, per un totale di fr. 2’550.-- .

D. Nelle more della procedura di ricorso l’Ufficio esazione e condoni ha successivamente comunicato al ricorrente in un primo tempo (scritto 6 febbraio 1998) di “ridurre la trattenuta da fr. 1’100.-- a fr. 700.-- a partire da febbraio 1998” e in un secondo tempo (scritto 12 febbraio 1998) di “annullare da subito la trattenuta di stipendio fr. 700.-- per imposte arretrate”.

Considerando in diritto:

  1. Preliminarmente va rilevato che alla luce degli scritti 6 e 12 febbraio 1998 dell’Ufficio esazione e condoni l’oggetto del ricorso si riduce all’esame del pignoramento riferito al mese di gennaio 1998, la trattenuta operata dallo Stato sullo stipendio del mese di gennaio 1998 avendo inciso - a seguito della conseguente riduzione delle effettive entrate dell’escusso - sul calcolo dell’eccedenza pignorabile riferita a quell’unico mese.

a) Per l’art. 93 cpv.1 LEF il reddito dell’escusso può essere pignorato se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF). Nel procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni (cfr. art.91 cpv.1 n.2 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.ed., Berna 1997, §22 n.31p.155 e §23 n.56 p.176), in particolare sull’ammontare del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art.93 LEF).

b) Il pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo rappresentante è informato dall’ufficio che una parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §22 n.53 p.158s. e §23 n.70 p.180 ) è infatti elemento costitutivo dell’atto di pignoramento (cfr. DTF 112 III 15, cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190), atteso che perché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons.2; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.70, p.180; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §24 n.76 p.343). Quale misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) intesa ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo, l’ufficio notificherà inoltre al datore di lavoro - terzo debitore - l’avvenuto pignoramento di salario avvertendolo ex art. 99 LEF che l’importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod.10; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.71 p.180).

c) Non appena la pretesa salariale è scaduta, l’importo pignorato è di regola incassato dall’ufficio (cfr. art.100 LEF), che provvede poi - dedotte le spese esecutive - a riversarlo direttamente al creditore pignorante, rispettivamente a distribuirlo tra i creditori pignoranti appartenenti allo stesso gruppo. A differenza di quanto avviene con beni di altra natura, l’incasso diretto del credito salariale scaduto ne rende superflua la realizzazione (cfr. DTF 116 III 59; cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 23 n.71 p.180 e n.76 p.181). Ciò vale tuttavia soltanto quando il credito da salario, sulla cui base è stata calcolata la quota pignorabile, non contestato dal terzo debitore, è effettivamente versato alla sua scadenza - nella misura pignorata - all’ufficio. Qualora invece il datore di lavoro, pur non contestando all’atto del pignoramento il credito salariale in quanto tale, non consegnasse all’ufficio alla loro scadenza le quote pignorate, i creditori pignoranti possono chiederne comunque la realizzazione entro quindici mesi dal pignoramento (cfr. l’art. 116 cpv. 2 LEF che codifica una radicata giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 17 ad art. 116 LEF).

d) Quando il terzo debitore contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è chiesto il pignoramento rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei confronti dell’escusso, il credito dell’escusso è in principio comunque pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato mediante assegnazione ai creditori ex art. 131 LEF (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §27 n.3 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 7 ad art. 99 LEF e n.5 ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120 III 18, 120 III 131). Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.76 p.18; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I, n. 13 ad art. 93 LEF). Qualora il datore di lavoro contestasse solo in parte l’ammontare dello stipendio, rispettivamente operasse una compensazione solo parziale, occorrerà procedere al calcolo della quota pignorabile sia sulla base dello stipendio contestato (includendo quindi la parte trattenuta dal datore di lavoro) che sulla base dello stipendio riconosciuto (con deduzione cioè della parte dichiarata compensata), atteso che la differenza tra le due quote ottenute va comunque pignorata come credito contestato e se del caso potrà essere realizzata.

e) Nel caso concreto la quota pignorabile di fr. 1’450.-- è stata calcolata dall’UEF __________ sulla base di uno stipendio mensile dell’escusso di fr. 5’060.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore di lavoro (Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell’Ufficio stipendi) con atto 23 dicembre 1997. La trattenuta di fr. 1’100.-- dallo stipendio del mese di gennaio 1998 operata dallo Stato ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito dell’escusso - riferito a quel mese - a fr. 3’960.-- (fr. 5’060.-- dedotti fr. 1’100.--). Siffatta trattenuta, seppure intervenuta in corso di pignoramento, ha gli stessi effetti di una di dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell’esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi procedere a un nuovo calcolo della quota pignorabile sulla base dell’ammontare dello stipendio eccedente la compensazione (pari a fr. 3’960.00):

Introiti

debitore (fr. 5’060.00 - fr. 1’100.00) = fr. 3’960.00 (56.2 %)

coniuge fr. 3’084.00 (43.8%)

totale fr. 7’044.00 (100%)

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.00

figli minorenni fr. 600.00

affitto fr. 1’500.00

riscaldamento fr. 150.00

Cassa malati fr. 800.00

trasferte fr. 400.00

pasti fuori domicilio fr. 400.00

spese diverse fr. 600.00

totale fr. 5’820.00 fr. 3’271.00 (56.2%)

La quota pignorabile dello stipendio di gennaio 1998 risulta pari a fr. 688.20 (fr. 3’960.00 dedotti fr. 3’271.80), arrotondata per difetto a fr. 688.-- .

La differenza tra la quota precedentemente pignorata (fr.1’450.--) e la nuova quota pignorabile (fr. 688.--) pari a fr. 762.--, già incassata dall’ufficio, dovrà essere retrocessa all’escusso. Un credito di importo equivalente resterà comunque pignorato limitatamente al mese di gennaio - come credito contestato - a favore dei creditori partecipanti all’esecuzione, i quali se del caso ne potranno chiedere la realizzazione ex art. 116 cpv. 2 LEF. Detto credito dovrà essere iscritto sul verbale di pignoramento.

  1. Il ricorso 14 gennaio 1998 di __________, è pertanto parzialmente accolto, nel senso che limitatamente al mese di gennaio 1998 è pignorata la quota del suo stipendio di fr. 688.-- in luogo di fr. 1’450.--. Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 22, 93, 99, 100, 116 e 131 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 1998 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza limitatamente al mese di gennaio 1998 la quota pignorabile dello stipendio percepito da __________ __________, dallo Stato del Cantone Ticino è ridotta a fr. 688.--.

1.2. E’ fatto ordine all’UEF __________ di retrocedere a Gabri__________le __________ Fr. 762.--, procedendo nel contempo al pignoramento come credito contestato di un credito di fr. 762.-- dell’escusso nei confronti dello Stato del Cantone Ticino.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  1. Intimazione a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.1998.00006
Entscheidungsdatum
11.03.1998
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026