Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.01.1998 15.1997.45

Incarto n. 15.97.00045

Lugano 26 gennaio 1998 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 novembre 1996 di


patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la decisione 20 novembre 1996

con la quale l’Ufficio, nell’ambito della liquidazione dell’eredità giacente __________ rifiutava d’inventariare una presunta pretesa della massa nei confronti dei comproprietari della part. n. __________ RFD __________;

viste le osservazioni 10 marzo 1997 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. In data 19 giugno 1995, con complemento il 21 giugno 1995, l’ing. __________ notificò nell’ambito della liquidazione dell’eredità giacente __________ il proprio credito all’UEF di Locarno. Nel contempo egli attirò l’attenzione dell’ufficio sul contenuto dei contratti immobiliari conclusi nel 1987 con il signor __________. La situazione è così riassunta :

  • Con contratto del 21 agosto 1987 il signor __________ ha venduto all’ing. __________ le part. N. __________, __________ e __________ RFD . Con quello stesso contratto il signor __________ si è impegnato a cedere all’ing. __________ anche una superficie di circa 140 m2 destinata alla formazione di 6 posteggi, da scorporare dalla part.n. (comproprietà coattiva ). Il valore di questo scorporo era già compreso nel prezzo di vendita dei tre fondi .

  • Con contratto del 14 settembre 1987, in esecuzione del contratto del mese precedente e sulla base del piano di mutazione n.__________ del 2 settembre 1987, il signor __________ ha venduto all’ing. __________ la part. n. __________ di nuova formazione.

  • La domanda d’intavolazione della nuova part. N. __________ fu respinta dall’ufficio dei registri poiché “ necessita provvedere allo svincolo di mq 120 formanti la nuova part. __________ da tutti i gravami ipotecari iscritti sui fondi principali della coattiva “. Di conseguenza non fu nemmeno possibile iscrivere il trapasso di proprietà a nome dell’ing. __________. La maggioranza dei comproprietari avevano autorizzato l’operazione. L’opposizione di tre di essi tuttavia la bloccò.

B. Sempre nelle notifiche del giugno 1995 si rilevava che sussiste un diritto del sig. , e ora della massa, a ottenere il trasferimento della part.n.. Si aggiungeva pure che quel diritto costituisce un attivo della massa da realizzare per poi adempiere gli obblighi assunti dal signor __________ nei confronti dell’ing. __________. Nella notifica si suggeriva di interpellare gli interessati per la ricerca della di una soluzione amichevole. Altrimenti l’amministrazione avrebbe dovuto realizzare l’attivo o almeno porre in cessione il diritto di agire nei confronti degli acquirenti dei fondi che costituiscono la part. N. __________.

C. Con scritto 20 novembre 1996 l’amministrazione dell’eredità giacente ha deciso che la richiesta dell’ing. __________ concerne un diritto inesistente che non può pertanto essere inventariato e, di conseguenza, eventualmente offerto in cessione ai creditori. L’UEF di Locarno ha motivato la sua decisione con il fatto che, mancando il consenso di alcuni comproprietari, non si sarebbe comunque potuto ottenere il trasferimento della part. N.__________ di nuova formazione.

D. Con tempestivo ricorso 29 novembre 1996 l’ing. __________ ha impugnato la decisione dell’UEF di Locarno sostenendo che quest’ultimo ha oltrepassato le proprie competenze. Egli sostiene che non tocca all’amministrazione del fallimento decidere, sotto il profilo del diritto materiale, se un determinato credito o diritto, del quale è chiesto l’inserimento nell’inventario, sussista o meno. L’ ufficio dovrebbe quindi limitarsi a verificare se si tratti di pretese che, se confermate, possano aumentare l’attivo fallimentare. Nel dubbio l’ufficio dovrebbe inserire la pretesa nell’inventario e proporre alla seconda adunanza di rinunciare a farla valere con susseguente offerta in cessione. L’ing. __________ chiede quindi che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di completare, per quanto necessario, l’accertamento sull’attivo costituito dalle pretese nei confronti dei comproprietari della part. N. __________ RFD __________, e di inventariare tale pretesa, dando la facoltà ai creditori in caso di rinuncia della massa, di chiederne la cessione.

E. Con osservazioni 10 marzo 1997 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del ricorso ribadendo che l’eredità giacente __________ non vanta alcuna pretesa nei confronti dei comproprietari della part. N. __________ RFD __________ tale da poter essere inventariata e ceduta ai sensi dell’art. 260 LEF .

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Ove sia controverso se un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei fallimenti deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni della massa ( DTF 104 III 23 ). La decisione concernente l’opportunità di far valere, a nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non all’amministrazione del fallimento (E. Brugger, SchKG, Schweizerische Gerichtspraxis 1946 - 1984, Adligenswil 1984, ad art. 260 LEF n. 50 ).La cessione o l’offerta di cessione di pretese della massa deve essere preceduta da una decisione della massa sulla sua rinuncia di farle valere, in modo da consentire a tutti i creditori di esprimersi in merito ( cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs

  • und Konkursrecht, Berna 1997, § 47 n.44, p.385 ). Contro il rifiuto dell’amministrazione del fallimento d’inventariare un bene, o un diritto, è data ai creditori la facoltà di ricorrere all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 114 III 22; DTF 64 III 36 )
  1. Nel provvedimento impugnato l’Ufficio ha rifiutato d’inventariare la pretesa nei confronti dei comproprietari della part. N.__________ RFD __________, sostenendo che l’eredità giacente __________ non vanta alcuna pretesa tale da poter essere inventariata e ceduta ai creditori giusta l’art. 260 LEF. In tal modo l’UEF di Locarno ha oltrepassato le proprie competenze anticipando un giudizio di merito, e inoltre ha privato i creditori della loro facoltà di esprimersi sulla pretesa in oggetto. L’Ufficio avrebbe dovuto, su indicazione dei creditori, segnatamente dell’ing. __________, inventariare la presunta pretesa e sottoporla ai creditori.In caso di eventuale rinuncia della massa avrebbe dovuto metterla in cessione conformemente all’art. 260 LEF. Omettendo di seguire questa procedura, l’UEF di Locarno ha pregiudicato i diritti dei creditori dell’eredità giacente __________, e quindi il ricorso merita parziale accoglimento. Le richieste del ricorrente circa l’eventuale rinuncia della massa a far valere la pretesa in questione e la sua cessione giusta l’art. 260 LEF, non possono essere esaminate in questa sede, in quanto di competenza dell’assemblea dei creditori.

  2. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 260 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 novembre 1996 dell’ing. __________ è parzialmente accolto .

1.1. E’ fatto ordine all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, nell’ambito della liquidazione dell’eredità __________, d’inventariare la pretesa nei confronti dei comproprietari della part.n. __________ RFD __________, già acquirenti dei fondi di proprietà __________, per titolo di inadempimento dell’obbligazione assunta di cedere la part. N. __________ RFD __________ di nuova formazione; subordinatamente per titolo di risarcimento del danno e/o di indebito arricchimento .

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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