Incarto n. 15.97.00200
Lugano 27 luglio 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, __________, __________ promosse da
patr. dall'avv. __________
nei confronti dei ricorrenti e di
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 14 novembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
21 novembre 1997 della __________
24 novembre 1997 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 ottobre 1997 l’UEF di Locarno notificava a __________ e __________ la comunicazione della domanda di realizzazione della part. 127 __________ di __________, foglio PPP __________ a seguito della domanda della creditrice ipotecaria procedente __________ sulla base della sentenza 1. ottobre 1997 del Pretore di Locarno - Campagna che ha rigettato in via definitiva l’opposizione ai precetti esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, __________, __________.
B. Con scritto 5 novembre 1997 il legale di __________ e __________ chiedeva all’UEF di correggere la comunicazione della domanda di vendita e tutte le future comunicazioni in maniera tale che __________ e __________ apparissero non più come debitori, ma solo terzi proprietari del pegno. Nel contempo chiedeva quali documenti avrebbe dovuto inoltrare per motivare una domanda di pagamento rateale del debito.
C. Con scritti 6 novembre e 11 novembre 1997 l’UEF di Locarno comunicava la concessione della dilazione di pagamento chiedendo un primo versamento di fr. 170’000.-- entro 5 giorni ed il pagamento del debito restante in 12 rate mensili, così come previsto dall’art. 123 LEF. Inoltre precisava che __________ e __________ sono da considerare non solo terzi proprietari del pegno, ma anche debitori solidali, e ciò sulla base del dispositivo n. 1 della sentenza 1. ottobre 1997 della Pretura di Locarno - Campagna.
D. Con ricorso 13 novembre 1997 __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF di Locarno chiedendo l’annullamento delle decisioni 6 e 11 novembre 1997. I ricorrenti sostengono che l’Ufficio avrebbe violato l’art. 123 cpv. 3 LEF non tenendo conto della situazione economica dei debitori e del creditore procedente __________. La richiesta 5 novembre 1997 relativa ai documenti da produrre per ottenere una dilazione di pagamento sarebbe stata finalizzata al rispetto dell’art. 123 cpv. 3 LEF. Inoltre l’UEF avrebbe commesso un errore di apprezzamento modificando i considerandi della sentenza pretorile, la quale non considererebbe i ricorrenti debitori della __________, ma unicamente terzi proprietari del pegno.
E. Con osservazioni 21 novembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che l’UEF non doveva in alcun modo accertare le condizioni economiche dei debitori, essendo l’onere di tale prova a carico dei debitori qui ricorrenti. Inoltre l’UEF avrebbe a giusto titolo rifiutato di designare i ricorrenti quali terzi proprietari del pegno, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il dispositivo della sentenza pretorile.
F. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 123 cpv. 1 LEF se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo. La determinazione delle rate di acconto e il loro ammontare sono stabilite dall’ufficio in base al proprio potere di apprezzamento. (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 27, n.17, p. 218). L’importo delle rate deve essere fissato tenendo conto delle condizioni economiche del debitore, ma anche degli interessi del creditore, atteso che il pagamento rateale deve permettere l’estinzione del credito posto in esecuzione. (cfr. Art. 123 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 27 n. 19, p. 218).
Nel caso di specie l’UEF ha fissato per l’estinzione del debito dei ricorrenti nei confronti della __________, ammontante a oltre fr. 2’000’000.--, oltre interessi e spese, 12 rate mensili di fr. 170’000.-- l’una, oltre ad un versamento iniziale di pari importo. Orbene tale rateizzazione avrebbe permesso nell’interesse del creditore, ma anche del debitore, di estinguere il debito entro il termine fissato dall’UEF. L’ufficio non avrebbe in alcun modo potuto fissare importi rateali inferiori, pena la mancata estinzione del debito entro il termine massimo fissato per il differimento della realizzazione. Le argomentazioni dei ricorrenti circa la mancata comunicazione da parte dell’UEF dei documenti necessari a motivare un domanda di pagamento rateale appaiono inconsistenti e pretestuose, anche considerando il fatto che questi ultimi non hanno neppure versato la prima rata dell’importo posto in esecuzione. Tale condizione costituisce infatti la premessa obbligatoria per il differimento della realizzazione (cfr. DTF 97 III 118; Amonn/Gasser, op. cit. , § 27 n. 16, p. 217). Di conseguenza il ricorso deve su questo punto essere respinto, non avendo l’UEF di Locarno, fissando l’importo delle rate mensili, violato il proprio potere di apprezzamento.
I ricorrenti asseverano che l’UEF li avrebbe erroneamente indicati quali debitori della __________, mentre i considerandi della sentenza 1. ottobre 1997 della Pretura di Locarno - Campagna li indicherebbe unicamente quali terzi proprietari del pegno. Il dispositivo n.1 della sentenza in oggetto indica chiaramente il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposto ai precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti dei ricorrenti dalla __________. __________ e __________ sono stati riconosciuti debitori della __________ e non unicamente terzi proprietari del pegno, come sostenuto nel gravame. L’UEF ha quindi agito correttamente designandoli come debitori nella comunicazione della domanda di vendita 29 ottobre 1997. L’Ufficio non avrebbe potuto d’altronde modificare il dispositivo di una sentenza, non rientrando tale facoltà nel proprio potere di cognizione. I ricorrenti avrebbero dovuto, se del caso, impugnare nelle dovute sedi la sentenza pretorile, e non adire la via del ricorso LEF. Il gravame non merita quindi tutela neppure su questo punto.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 123 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 novembre 1997 di __________ e __________, è respinto
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria