Incarto n. 15.97.00117/118/125/126
Lugano 18 settembre 1998 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 25 luglio 1997 e 28 luglio 1997 di
e
__________, __________ rapr. da __________
contro
l’operato dell’UEF di Riviera e meglio contro la circolare 16 luglio 1997 emanata nell’ambito del fallimento
richiamata l’ordinanza presidenziale 31 luglio 1997, con la quale ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 12 agosto 1997 dell’UEF di Riviera
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 2 febbraio 1995 si è svolta la seconda assemblea dei creditori del fallimento __________. L’ordine del giorno di tale assemblea prevedeva al punto 7 il diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita ex art. 754/756 CO, e al punto 8 la risoluzione sulla rinuncia a diritti contestati o, se del caso, domanda di cessione di questi stessi diritti a norma dell’art. 260 LEF.
B. Nel corso di tale assemblea l’ing. __________ chiedeva la cessione del diritto di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita giusta gli art. 754/756 CO, nonché la cessione del “diritto di acquistare i crediti non riscossi derivanti dalle fatture ancora scoperte e non incassate dalle stesse banche o dall’amministrazione fallimentare.”.
C. Con circolare 16 luglio 1997 l’UEF di Riviera chiedeva l’autorizzazione dei creditori alla messa in cessione di tutti i crediti della fallita __________ In tale scritto si proponeva la cessione dei seguenti diritti:
Diritto di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita (art. 754-756 CO), ad esclusione della problematica delle cessioni generali stipulate dalla fallita con due istituti di credito.
Diritto di agire contro la __________ e la __________ per l’accertamento della nullità delle cessioni generali stipulate con la fallita (art. 27 CC e 20 CO) e per la restituzione degli importi incassati dai due istituti (art. 62 CO).
Diritto di agire contro __________ e la __________ e gli organi della fallita solidalmente in riparazione del danno arrecato alla massa fallimentare in seguito alle due cessioni generali stipulate con la fallita (art. 41, 97 e 757 CO).
D. Con ricorso 25, rispettivamente 28 luglio 1997 la __________ (__________) e il __________ (__________si aggravano contro la circolare 16 luglio 1997 dell’UEF di Riviera chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti in essa contenuti, ed in particolare l’annullamento del pubblico incanto per la realizzazione dei crediti non ceduti. La __________ chiede inoltre che l’UEF venga obbligato a scusarsi per iscritto verso tutti i creditori del fallimento __________ per le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato. I ricorrenti asseverano in sostanza che un ulteriore cessione dei crediti e del diritto di agire nei confronti degli organi della fallita sarebbe contraria alla legge, essendo tali pretese già oggetto di cessione ex art. 260 LEF in occasione della seconda assemblea dei creditori svoltasi il 2 febbraio 1995. Inoltre il ricorso alla deliberazione per mezzo di circolare ex art. 255a LEF non sarebbe possibile nel caso di specie, mancando il requisito dell’urgenza ed essendosi già tenuta la seconda assemblea dei creditori. La ricorrente __________ afferma inoltre che nella denegata ipotesi che l’UEF potesse ancora mettere in cessione delle pretese, dovrebbe però escludere il diritto di agire contro di essa per l’accertamento della nullità della cessione dei crediti o per la riparazione del danno arrecato alla massa fallimentare in seguito a tale cessione. Infatti tutti gli importi che la __________ ha incassato a copertura di una linea di credito concessa alla __________ sarebbero riferiti a fatture emesse prima del fallimento. Inoltre l’UEF di Riviera sarebbe stato avvisato il 10 novembre 1993 dell’esistenza della cessione dei crediti, quindi se avesse voluto contestare tale cessione avrebbe dovuto diffidare subito i debitori della fallita a liberarsi dei loro obblighi contrattuali mediante un deposito giudiziale ex art. 168 cpv. 1 CO. Il __________ sostiene inoltre che prima dell’atto formale di messa in cessione i creditori debbano essere interpellati, rispettivamente devono accettare che l’amministrazione del fallimento rinunci a far valere le pretese contestate. Non essendo presente nel provvedimento impugnato alcuna traccia di tale richiesta, rispettivamente di accettazione, ne conseguirebbe che non sussisterebbero le premesse di una messa in cessione. In merito alla questione relativa alla cessione stipulata dalla fallita a favore del __________ quest’ultimo ritiene che l’UEF, qualora fosse stato dell’opinione fin dall’apertura del fallimento della nullità della cessione avrebbe dovuto emanare un provvedimento mediante il quale ne constatava formalmente la nullità.
E. Delle osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 25 luglio 1997 inc.15.97.125 e 28 luglio 1997 inc. 15.97.126 sono entrambi diretti contro la circolare 16 luglio 1997. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono sostanzialmente motivati nello stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle due procedure di cui agli inc. 15.97.125 e inc. 15.97.126.
Nel caso di specie l’UEF di Riviera con la circolare 16 luglio 1997 propone ai creditori la cessione di alcune azioni e crediti vantati dalla fallita. Per stessa ammissione dell’UEF i crediti di cui ai punti 1 e 4-9 della circolare potevano già essere stati ceduti all’ing. __________ nel corso della seconda assemblea dei creditori tenutasi il 2 febbraio 1995. Tale ipotesi risulta però smentita dal silenzio del cessionario il quale ha quindi acconsentito alla proposta dell’Ufficio di mettere in cessione le azioni e i crediti vantati dalla fallita. Per quanto concerne la proposta di messa in cessione delle azioni nei confronti delle banche qui ricorrenti si tratta di fatti nuovi non noti al momento della seconda assemblea dei creditori, di conseguenza la proposta di messa in cessione di tali diritti da parte dell’UEF è da ritenere corretta, atteso che spetterà ai singoli creditori che domanderanno la cessione, e non all’amministrazione fallimentare, decidere se agire nei confronti della __________ e del __________ L’operato dell’UEF di Riviera è corretto anche per quanto attiene la procedura seguita per la messa in cessione dei crediti e delle azioni vantate dalla fallita, avendo l’Ufficio mediante la circolare impugnata chiesto il consenso preventivo dei creditori alla messa in cessione delle pretese di cui all’art. 260 LEF.
Per l’art. 255a cpv. 1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva esplicitamente o tacitamente entro il termine impartito. Nel caso in esame l’UEF di Riviera ha deciso di proporre la messa in cessione delle azioni e dei crediti in oggetto, mediante deliberazione per mezzo di circolare, giustificando tale agire con il requisito dell’urgenza, in quanto per alcuni crediti era imminente la prescrizione. Tale agire è da ritenere corretto, atteso che è stata data a creditori la facoltà di esprimersi al riguardo, e considerato inoltre il lungo tempo trascorso dall’apertura del fallimento avvenuta il 20 ottobre 1993, la soluzione adottata dall’UEF rappresenta la soluzione ideale in grado di snellire la procedura di liquidazione, tutelando nel contempo i diritti dei creditori.
Una pretesa può essere realizzata conformemente all’art. 256 LEF, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione (cfr. Art. 260 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 47 n.72, p. 390). Di conseguenza la realizzazione a pubblico incanto delle pretese di cui non è stata chiesta la cessione, così come previsto dalla circolare oggetto del gravame, è corretta e conforme alla legge, e di conseguenza le censure rivolte dai ricorrenti all’indirizzo dell’UEF su tale punto appaiono manifestamente infondate.
La tesi del ricorrente __________ secondo cui l’UEF, qualora fosse stato dell’opinione fin dall’apertura del fallimento della nullità della cessione avrebbe dovuto emanare un provvedimento mediante il quale ne constatava formalmente la nullità, non può essere qui condivisa. Infatti, ove sia controverso se un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei fallimenti deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni della massa ( DTF 104 III 23 ). La decisione concernente l’opportunità di far valere, a nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non all’amministrazione del fallimento (E. Brugger, op. cit, ad art. 260 LEF n. 50 ). Di conseguenza l’UEF di Riviera ha agito correttamente proponendo la cessione delle azioni volte a constatare l’eventuale nullità delle cessioni generali stipulate dalla fallita. Va inoltre rilevato che tutte le argomentazioni esposte dai ricorrenti a sostegno della validità delle cessioni o della prescrizione di talune azioni e crediti posti in cessione, ed in particolare l’eventualità di un deposito giudiziale ex art. 168 CO, non possono essere considerate in questa sede, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
I ricorrenti si aggravano contro le affermazioni, a loro dire, lesive e offensive nei confronti dei due istituti di credito contenute nella circolare 16 luglio 1997 dell’UEF di Riviera. Considerato che il sostituto supplente ufficiale con l’inoltro delle osservazioni, e con l’emanazione di una successiva circolare datata 8 agosto 1997, si è scusato con la __________ ed il __________ per le proprie affermazioni ed ha ammesso che la forma stilistica utilizzata per la stesura della circolare poteva dare adito ad interpretazioni lesive nei confronti dei ricorrenti, questa Autorità di vigilanza ritiene priva di oggetto la richiesta della ricorrente __________
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 255a e 260 LEF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.97.125 e 15.97.126 sono dichiarate congiunte.
Il ricorso 25 luglio 1997 __________ __________ __________, __________ è respinto.
Il ricorso 28 luglio 1997 __________ __________, Succursale di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria