Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.01.1998 15.1997.101

Incarto n. 15.97.00101

Lugano 26 gennaio 1998 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 luglio 1997 di

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano e meglio contro la convocazione 3 luglio 1997, nell'ambito della ricorrente

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 luglio 1997, con la quale al ricorso è stato negato l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 14 luglio 1997 della __________

  • 17 luglio 1997 dell’UF di Lugano, Viganello;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. In data 1° luglio 1997 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato, nel contesto dell’esecuzione cambiaria n. __________ di __________, promossa dalla __________, __________ il fallimento a carico della __________ a far tempo dalla medesima data, ore 14.00.

B. Il medesimo giorno un funzionario dell’UF si è recato presso la sede della __________ per procedere alle operazioni preliminari previste dagli art. 221 ss. LEF. Su indicazione dell’amministratore unico della fallita, signor __________, veniva accertato che :

  • la società __________ non occupava manodopera

  • i beni di proprietà della fallita ( macchinari, ecc...) erano stati ceduti in affitto a terzi;

  • il contratto di locazione per i locali occupati era intestato a terzi e non vi erano canoni arretrati.

Inoltre, l’amministratore unico mostrò al funzionario dell’UF una lettera della __________ indirizzata alla Pretura di Lugano, sezione 5, attestante l’avvenuto pagamento in data 30 giugno 1997 dell’importo di fr. 15’149.-- a saldo di ogni sua pretesa nei confronti della __________

C. L’amministratore unico della __________ venne invitato verbalmente a presentarsi presso l’Ufficio fallimenti per sottostare all’interrogatorio. Non avendo il signor __________ dato seguito all’invito rivoltogli, l’Ufficio inviò in data 3 luglio 1997 la convocazione scritta a mezzo raccomandata.

D. Con tempestivo ricorso 4 luglio 1997 la __________ ha impugnato la convocazione inviata dall’UF, postulando l’annullamento della stessa, nonché l’annullamento della procedura fallimentare a suo carico. La ricorrente sostiene che, avendo in data 30 giugno 1997 estinto totalmente il debito nei confronti della __________ con conseguente ritiro della domanda di fallimento, ed avendo comunicato tale circostanza alla Pretura, il fallimento dichiarato dal Pretore deve essere considerato illegale . Inoltre, la decisione di fallimento non avrebbe carattere vincolante per l’Ufficio, allorquando vi sono gli estremi per ritenere una chiara violazione della legge. L’Ufficio avrebbe dovuto esaminare la legalità del decreto di fallimento prima di dare avvio alla procedura di fallimento, mediante l’invio della convocazione impugnata.

E. Con osservazioni 17 luglio 1997 l’Ufficio fallimenti postula la reiezione del ricorso sostenendo che, il proprio potere decisionale in merito alla validità del decreto di fallimento è molto ristretto. Inoltre nel caso in questione non vi era alcun dubbio circa la validità del decreto, essendo lo stesso stato emanato nell’ambito di un’esecuzione cambiaria , che esclude la possibilità d’impugnazione ex art. 174 LEF. Inoltre dall’esame del decreto stesso risulta che l’udienza per la dichiarazione di fallimento è stata tenuta in data 18 giugno 1997, ed il pagamento del debito è avvenuto solo il 30 giugno 1997. Quindi l’Ufficio non avrebbe avuto alcun motivo per non dare avvio alla procedura di fallimento , convocando l’amministratore unico della fallita.

F. Con osservazioni 14 luglio 1997 la __________ si è limitata ad affermare l’esattezza dello scritto 30 giugno 1997 inviato alla Pretura di Lugano, sezione 5

Considerando

in diritto: 1. L’Ufficio fallimenti e l’Autorità di vigilanza sono vincolati al decreto di fallimento emesso dal Pretore ( Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrecht, Berna 1997, § 36 n. 49, p.292 ).Essi hanno la facoltà di esaminarne la legalità, unicamente nel caso di manifesto contrasto con la legge (E. Brugger, SchKG, schweizerische Gerichtspraxis 1946- 1984, Adligenswil 1984, ad art. 221 n.11 ). L’Ufficiale del fallimento e l’Autorità di vigilanza non possono comunque esaminare la legalità del decreto di fallimento, quando la procedura fallimentare è già stata iniziata (DTF 100 III 19).

  1. La ricorrente postula da un lato l’annullamento della convocazione e, più in generale, l’annullamento della procedura di fallimento .Orbene, per quanto attiene l’annullamento della procedura di fallimento il ricorso deve venire considerato irricevibile, in quanto tale giudizio non compete all’Autorità di vigilanza .Rimane da esaminare la legittimità della convocazione inviata all’amministratore unico della fallita. Appena ricevuto il decreto di fallimento l’Ufficio deve immediatamente dare avvio alla procedura di liquidazione fallimentare giusta gli art. 221 e ss. LEF (cfr. Amonn/Gasser, Op. Cit., § 36 n.49, p. 292 ).

  2. Nel caso in esame, l’Ufficio appena ricevuto il decreto di fallimento, constatato che lo stesso era stato emanato dal Giudice competente, e che la procedura concerneva un debitore soggetto all’esecuzione in via cambiaria, procedeva alla convocazione dell’amministratore per determinare lo stato dell’attivo e stabilire la procedura applicabile. Non vi era quindi alcun motivo che facesse dubitare della legalità del decreto di fallimento, e quindi bloccare l’avvio della procedura di liquidazione, ritenuto che la ricorrente non ha impugnato il decreto di fallimento con ricorso di diritto pubblico con contestuale domanda di effetto sospensivo e sua concessione ad opera del Tribunale federale e che non ermergono motivi di nullità ex art. 22 LEF. L’Ufficio ha quindi agito correttamente convocando l’amministratore unico della fallita per procedere all’interrogatorio come previsto dagli art. 221 e ss. LEF. Con tale atto l’ufficio ha dato formalmente avvio alla procedura fallimentare, quindi un esame della legalità del decreto di fallimento da parte dell’Autorità di vigilanza è in ogni caso escluso ( DTF 100 III 19 ).Il ricorso 4 luglio 1997 della __________ è quindi respinto .L’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano continuerà la procedura di liquidazione fallimentare

  3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 221 e ss. LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 1997 __________, è respinto.

1.1. E’ fatto ordine all’Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello, di proseguire nella liquidazione del fallimento __________

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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