Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.07.1997 15.1997.00090

Incarto n. 15.97.00090 Rinvio TF

Lugano 16 luglio 1997 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretario:

Baur Martinelli

statuendo sul reclamo 16 settembre 1996 (inc. n. __________) di


patr. dall'avv. __________ o

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, e meglio contro l’avviso e l’assegnazione del termine per promuovere azione ex art. 107-109 LEF nella procedura no. 300125 dipendente dal sequestro decretato il 14 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona contro


patr. dall’avv. __________

su istanza di

__________ patr. dall’ avv. __________

richiamato il decreto presidenziale 24 settembre 1996, con il quale al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 8 ottobre 1996 di __________. in liquidazione, 15 ottobre 1996 del Ministero pubblico e 29 ottobre 1996 dell’UEF di Bellinzona;

viste le osservazioni di replica 11 novembre 1996 presentate da __________ alle osservazioni della ____________________ in liquidazione;

viste le osservazioni di duplica 20 novembre 1996 e 25 novembre 1996 presentate rispettivamente dal Ministero pubblico e dalla ____________________ in liquidazione;

ritenuto

in fatto: A. Su istanza della __________ in liquidazione (in seguito __________), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha decretato il 14 febbraio 1996 il sequestro della “somma di US $ 4’000’000.-- oltre interessi maturati, presso il Ministero Pubblico di Bellinzona, con riferimento __________, fino a concorrenza del credito”.

Il sequestro è stato concesso per un credito di fr. 9’845’312.40 (US $ 6’393’060.--). Quale titolo di credito è stata indicata la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, con la quale, tra l’altro, è stato ordinato nei confronti di __________ un “risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6’393’060.--, assistito ai fini della sua esecuzione dall’importo di US dollari 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino” e “assegnato ex art. 60 alla ____________________in liq. __________ “, dedotte eventuali tasse e spese processuali (cfr. dispositivo n. 6 della sentenza 8 maggio 1995 delle Corte Assise correzionali, p. 74).

B. Il 15 febbraio 1996 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (in seguito UEF) ha eseguito il sequestro. Sul verbale di sequestro, datato 23 febbraio 1996, si legge:

“In data 15 febbraio 1996 l’Ufficio ha proceduto al sequestro di:

la somma di US $ 4’000’000.-- oltre interessi maturati, presso il Ministero Pubblico di Bellinzona con riferimento __________, fino a concorrenza del credito”.

“Al Ministero Pubblico è stata data comunicazione dell’avvenuto sequestro.

“In data 15.02.1996 il Ministero Pubblico conferma che l’importo in questione è depositato alla Procura Pubblica Sopracenerina presso la __________ __________. Il saldo del conto presentava un attivo al 05.02.1996 di US $ 5’210’000.--”.

Il verbale è stato poi intimato alle parti il 29 febbraio 1996 al sequestrato mediante pubblicazione sul FUC del 29 marzo 1996.

A seguito della domanda di esecuzione della __________, l’UEF ha spiccato nei confronti di __________ il precetto esecutivo n. __________a convalida del sequestro, al quale il patrocinatore dell’escusso ha formulato opposizione il 1° aprile 1996.

C. Con scritto 2 maggio 1996 indirizzato all’UEF, ____________________, moglie di __________, ha rivendicato “la proprietà della somma oggetto del sequestro”. Detto importo sarebbe infatti stato trasferito su suo ordine, nell’ottobre 1988, da un suo conto presso la __________ di __________ a un conto dell’allora Procura Pubblica sopracenerina, dopo che i legali del marito, allora in carcere preventivo a Bellinzona, l’avevano convinta della necessità di un versamento di US$ 4 milioni “per evitare una sua probabile estradizione in __________. __________ ha inoltre rilevato che tra lei e il marito vige il regime matrimoniale della separazione dei beni, ha allegato alcuni documenti a comprova di quanto asserito, e ha invitato l’UEF a contattare il patrocinatore ticinese del marito rispettivamente il proprio a __________ “per ogni informazione e documentazione a voi necessarie”, chiedendo infine che venisse impartito alla __________ il termine per eventualmente procedere giudizialmente ex art. 109 LEF.

D. Con scritto raccomandato 24 maggio 1996 l’UEF ha invitato sia il patrocinatore ticinese di __________ sia quello della __________ che il Ministero pubblico a voler, “entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente”, (...) “sostanziare con atti probatori la titolarità (proprietà) dell’importo sequestrato” con la comminatoria che “scaduto infruttuosamente tale termine, l’ufficio si determinerà unicamente sulla base delle prove addotte dalla rivendicante, o da ogni altra parte interessata dal provvedimento”.

E. Il 29 maggio 1996 la __________, producendo copia della sentenza penale 8 maggio 1995, con dichiarazione di crescita in giudicato, ha rilevato che “la dichiarazione di crescita in giudicato specifica segnatamente la titolarità del credito” (della __________), che “la pretesa __________è stata riconosciuta quale risarcimento compensatorio in applicazione degli art. 59 s. CP” e che “la signora __________ non è pertanto legittimata in questa sede a rivendicare la proprietà dell’importo”, eventuali eccezioni dovendo essere sollevate in sede penale. Con scritto 4 giugno 1996 il patrocinatore di __________ si è dichiarato in sostanza d’accordo con la rivendicazione di ____________________, producendo un estratto dal verbale d’audizione di un teste nella procedura penale a carico di __________, a comprova della “enorme disponibilità finanziaria” di ____________________i. Con scritto 2 giugno 1996 si è espresso anche il Procuratore generale.

F. Con provvedimento 5 settembre 1996 l’UEF ha avvisato __________ __________ della contestazione espressa il 29 maggio 1996 dalla __________ in merito alla rivendicazione di proprietà da lei formulata “sugli oggetti patrimoniali (contanti) di cui al sequestro __________”, impartendole un termine di dieci giorni per far valere la propria pretesa in una causa da promuovere contro la __________.

G. Con tempestivo reclamo 16 settembre 1996 ________ chiede in ordine che venga impartito un termine alla __________ per documentare con atti ufficiali la propria esistenza e capacità processuale, nonché per produrre procura apostillata a favore del patrocinatore ticinese, “pena lo stralcio di eventuali osservazioni dagli atti di causa”; nel merito la reclamante postula l’annullamento del provvedimento 5 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona e l’assegnazione alla __________ del termine per promuovere l’azione ex art. 109 LEF, atteso che:

  • sebbene l’istanza di sequestro postuli il sequestro della somma, “quindi contanti per US$ 4’000’000.-- oltre interessi maturati” presso il Ministero Pubblico di Bellinzona e il verbale di sequestro indichi che si è proceduto al sequestro di tale importo presso il Ministero Pubblico di Bellinzona “con riferimento ____________________ fino a concorrenza del credito”, in realtà non si sarebbero sequestrati contanti, in quanto l’importo in questione risulta depositato su di un conto intestato alla Procura Pubblica Sottocenerina presso la __________; da ciò si trarrebbe la conclusione “che presso il MP nulla è stato sequestrato, dato che il sequestro doveva avvenire presso la __________ ed eseguito all’unica condizione che vi fossero dei beni intestati al presunto debitore __________ ”;

  • “nell’istanza di sequestro non si pretende che il predetto importo fosse di proprietà del signor __________ e quindi il sequestro è stato concesso in modo contrario ai disposti della LEF e dev’essere dichiarato nullo e comunque annullato, ritenuto che sono stati colpiti beni che non sono di proprietà del debitore”;

  • “__________. si avvale della sentenza della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona dell’8 maggio 1996 per far valere le sue pretese e pretendere di aver diritto alla somma di cui si è detto sopra”, ma “(...) in tale giudizio è stato accertato che l’importo oggetto di questa contestazione non era provento di reato e che l’importo di US$ 4’000’000.-- apparteneva alla signora __________ (...)”, come confermerebbe l’ordine di trasferimento di US$ 4’000’000.-- da parte della signora __________ alla __________ __________, ove è indicato solamente “à l’attention de la Procura Pubblica Sopracenerina”; “correttamente avrebbe dovuto essere aperto un deposito a nome della reclamante, ciò che apparentemente mai avvenne”; non corrisponderebbe pertanto alla realtà quanto scritto dal Procuratore Generale secondo cui fu per ordine di __________ __________ che avvenne il trasferimento dell’importo in questione, rispettivamente che l’importo fu da questi volontariamente depositato; il signor __________ “nulla depositò, dato che al momento del trasferimento si trovava in carcere nel Canton Ticino”; la reclamante avrebbe fatto quel trasferimento “in quanto i legali del marito l’avevano convinta che con ciò il signor __________ non sarebbe stato estradato in __________ ” e l’importo trasferito dalla __________ __________ troverebbe origine “nella fortuna personale della reclamante che ereditò un’ingente sostanza da sua madre nel 1976”;

  • nella fattispecie il bene sequestrato sarebbe detenuto dalla __________ (e non dal Ministero Pubblico), in ogni caso non si troverebbe né in possesso del debitore, né in quello del terzo rivendicante, bensì di un “cosiddetto quarto detentore”; “in ATF 120 III 83 il Tribunale federale ribadisce che, se il detentore detiene per conto esclusivo del debitore, l’azione deve essere iniziata dal terzo rivendicante, se invece il quarto detentore possiede per proprio conto o congiuntamente con il debitore od ancora con il terzo rivendicante, spetta al creditore agire”; in questo caso “certamente il quarto detentore non detiene l’importo per conto del debitore”, ciò che risulterebbe da una lettera della __________ in cui dichiara di non avere alcun bene di proprietà di __________ r, per cui la decisione dell’UE di Bellinzona sarebbe stata presa “in contrasto con i dettami degli art. 106-109 LEF” e andrebbe annullata, con l’assegnazione del ruolo d’attrice alla __________

H. Con sentenza 17 aprile 1997 questa Camera ha dichiarato caduco il sequestro e, conseguentemente, privo d’oggetto il ricorso di ____________________considerando che con il passaggio in giudicato della sentenza penale 8 maggio 1995, e in particolare dell’assegnazione alla parte civile del risarcimento compensativo ex art. 59 n. 2 CP assistito ai fini dell’esecuzione dall’importo già sequestrato penalmente, la __________, creditrice sequestrante, era divenuta - posteriormente alla presentazione dell’istanza di sequestro - proprietaria a tutti gli effetti del bene sequestrato. Con la stessa decisione questa Camera ha quindi ordinato a favore della __________ la liberazione della somma sequestrata presso il Ministero Pubblico di Bellinzona - deduzion fatta delle tasse e spese processuali della procedura penale - fino a concorrenza dell’importo di fr. 7’667’836.20 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996 nonché fr. 9’000.-- di indennità e spese esecutive.

I. Contro tale giudizio __________ si è aggravata alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con ricorso 28 aprile 1997, postulando l’annullamento della decisione 17 aprile 1997 di questa Camera e, in via principale, la riforma della stessa nel senso che sia fatto ordine alla __________ di produrre, pena lo stralcio delle sue osservazioni, atti ufficiali attestanti la sua esistenza e la sua capacità processuale e una procura in favore dello studio legale avv. __________ che sia annullato il provvedimento dell’UEF con cui le è stato assegnato il termine per promuovere azione giusta l’art. 107 LEF e che venga contestualmente assegnato alla __________ il termine di dieci giorni giusta l’art. 109 LEF per promuovere l’azione; in via subordinata __________ ha chiesto il rinvio della causa all’autorità di vigilanza per nuova decisione.

J. In accoglimento della richiesta subordinata, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, con decisione del 10 giugno 1997, ha annullato la sentenza 17 aprile 1997 di questa Camera, rinviandole la causa per nuovo giudizio. La massima istanza svizzera ha innanzitutto osservato che a seguito dell’assegnazione - con la sentenza penale - del risarcimento compensativo, la __________ non è divenuta proprietaria della somma sequestrata, bensì dispone unicamente di un titolo di credito. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cantonali, con il passaggio in giudicato del giudizio penale non è intervenuto alcun cambiamento di proprietà dei beni sequestrati, per cui il sequestro non può essere dichiarato caduco. Né si può desumere immediatamente, dal tenore del dispositivo della sentenza penale, se la questione relativa alla proprietà di terzi sui beni sequestrati sia stata definitivamente risolta, ciò che avrebbe reso a priori inammissibile un’azione di rivendicazione. D’altra parte la questione di sapere se __________ poteva far valere il preteso diritto alla proprietà sulla somma sequestrata unicamente nell’ambito del procedimento penale è una questione di diritto materiale che esula dalla competenza dell’autorità di vigilanza. Conseguentemente il reclamo concernente il termine e i ruoli nell’azione di rivendicazione non è divenuto privo d’oggetto. Di qui l’annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa all’autorità di vigilanza perché lo evada sulla questione del termine e del ruolo delle parti nell’azione di rivendicazione.

Considerando

in diritto: 1. Giusta gli art. 106 ss. LEF, che riprendono nella sostanza la disciplina previgente, codificandone alcune soluzioni giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’ 8 maggio 1991, FF 1991 III 61), e che trovano applicazione ai casi di sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF, quando un terzo fa valere sul bene sequestrato un diritto di proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il sequestro, e quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.

a) Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore, rispettivamente al debitore, che dev’essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore, contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF).

b) Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF (che nel regesto in DTF 110 III 87 è indicato con “custodia” in traduzione dal termine tedesco “Gewahrsam” e da quello francese “possession”) si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”; cfr. anche DTF 93 III 102 s.; 85 III 51 e 145; 76 III 12). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è o non è conforme al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3; 110 III 90 cons. 2a; 88 III 55 ss; 87 III 11 ss.). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere effettivo di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore indagine da parte del giudice di merito (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 24, p. 191 n. 33).

c) Quando i beni non si trovano in possesso del terzo rivendicante, né del debitore, bensì di una quarta persona (quarto detentore), il ruolo delle parti dipenderà dalla questione a sapere per conto di chi il (quarto) detentore ha la custodia dei beni: se è per conto esclusivo del debitore, sarà il terzo rivendicante a dover agire giudizialmente contro il creditore o il debitore; viceversa, se il quarto detentore possiede i beni sequestrati per proprio conto o per conto suo e del debitore o ancora per conto del debitore e del terzo rivendicante, allora è al creditore (eventualmente al debitore) che va assegnato il termine per agire in giudizio contro il terzo rivendicante (DTF 87 III 12; 83 III 28; 71 III 6; 54 III 148; cfr. P.- R. Gilliéron, op.cit. p. 211; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 26, n.7, p. 364 s.; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 24, n. 32, p. 190 s.). Determinante per stabilire per conto di chi il quarto detentore esercita il possesso della cosa è la dichiarazione che quest’ultimo - “possessore immediato” - fornisce in proposito, e l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere a ulteriori verifiche e accertamenti, segnatamente non è tenuta a esaminare se la dichiarazione del quarto detentore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o l’art. 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del quarto detentore di possedere (o di non possedere) esclusivamente per il debitore, e ha l’unico effetto di determinare chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

d) Se il bene in questione è un credito ordinario, non incorporato cioè in una cartavalore, o altro diritto, per assegnare i ruoli processuali occorre far capo ad altro, diverso criterio, in sostituzione di quello del “possesso”: determinante è infatti la questione di sapere chi, tra il debitore e il terzo rivendicante, risulti più verosimilmente il titolare del credito oggetto del sequestro oppure più in grado di disporne o di porlo in esecuzione (cfr. DTF 120 III 19 e 85; 116 III 81 ss; 97 III 64 cons. 1; 88 III 57; 79 III 162 ss;71 III 107 cons. 2; 67 III 50; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit. (Vol.I), § 26 n.40, p. 377; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 24 n. 37, p. 191). Nell'ipotesi in cui la pretesa del debitore appaia più fondata di quella del terzo, sarà quest’ultimo che dovrà agire in giudizio contro il creditore procedente o contro il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF), mentre se è la pretesa del terzo ad apparire più fondata di quella del debitore, sarà il creditore procedente (o il debitore) a dover agire giudizialmente contro il terzo (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).

  1. Nel caso in esame gli averi bancari oggetto del sequestro (esecutivo) erano oggetto di precedente sequestro penale ex art. 120 vCPP ordinato dal Giudice istruttore sopracenerino nell’ambito del procedimento penale contro __________. Siffatto sequestro penale era stato ordinato il 15 novembre 1989 in vista della confisca dei beni sequestrati per sospetta provenienza da reato (cfr. sentenza 2 ottobre 1991 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale su ricorso di __________ p. 21 e 35 ss.). Con la sentenza penale 8 maggio 1995 la Corte delle Assise correzionali, pur non pronunciando la confisca degli averi sequestrati “non potendosi escludere che il danaro oggi sotto sequestro sia altro danaro, diverso da quello della refurtiva” (cfr. sentenza p. 70), ha ritenuto di ordinare nei confronti di __________ un risarcimento compensativo giusta il nuovo art. 59 n. 2 CP (entrato in vigore nelle more di quel procedimento penale) “assistito dal sequestro di 4 milioni di dollari (più interessi nel frattempo maturati) già ordinati il 15.11.89 dall’allora Giudice istruttore sopracenerino” e ha assegnato siffatto risarcimento compensativo alla parte lesa in virtù del nuovo art. 60 CP, ritenendo prevedibile che lo stesso __________ non avrebbe risarcito volontariamente il danno causato. Ordinando il risarcimento compensativo “assistito dal sequestro già decretato”, la Corte penale ha di fatto ritenuto applicabile alla fattispecie anche il nuovo art. 59 n. 2 cpv. 3 CP, secondo cui a garanzia dell’esecuzione del risarcimento compensativo il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Ne consegue che sulla base delle conclusioni della sentenza penale gli averi posti precedentemente sotto sequestro penale e ora sotto sequestro esecutivo appaiono rientrare con maggiore verosimiglianza nel patrimonio dell’imputato e non già in quello della ricorrente: valesse il contrario non si comprenderebbe per quale ragione, rispettivamente su quale base la Corte penale avrebbe ritenuto di considerare detti averi quale garanzia dell’esecuzione della pretesa di risarcimento compensativo ordinata nei confronti di __________ a favore dello Stato e contestualmente assegnata alla parte ____________.

Ne consegue che il termine per procedere giudizialmente contro la __________ va impartito alla ricorrente giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF. In questo senso l’UEF di Bellinzona si è correttamente determinato e il ricorso di __________ va respinto.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF) perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 106 ss. e 271 e ss. LEF,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 settembre 1996 __________è respinto.

1.1. E’ fissato a __________ un nuovo termine di venti giorni per promuovere presso il tribunale competente un’azione di accertamento del proprio diritto ex art. 107 LEF contro la creditrice __________ in liquidazione, __________ con la comminatoria che altrimenti la pretesa non sarà presa in considerazione nell’esecuzione in atto.

  1. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale Autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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