Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.1997 15.1996.204

Incarto n. 15.96.00204

Lugano 20 maggio 1997/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli

statuendo sul ricorso 6 dicembre 1996 del

__________ patr. dallo studio legale __________

contro

l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________ promosse dal reclamante contro


in materia di esecuzione del pignoramento;

viste le osservazioni 19 dicembre 1996 del Ministero pubblico e 4 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto

A. Il Comune di __________ ha chiesto la prosecuzione delle quattro esecuzioni contro i coniugi __________ con atto 4 aprile 1996 e sollecitatoria 23 agosto 1996.

Il 13 settembre 1996 l'UEF di Locarno ha reso noto al patrocinatore del precettante che il pignoramento non era ancora stato eseguito, essendo pendenti due procedure penali per impedimento di atti d'ufficio dell'organo d'esecuzione. Si tratta di una denuncia 3 giugno 1994 contro __________ per assenza ingiustificata al pignoramento (art.91 LEF e 323 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e di una denuncia 24 aprile 1995 contro __________ per assenza ingiustificata al pignoramento (art.91 LEF e 323 CP).

B. Il Comune di __________ è insorto contro l'inazione del Ministero pubblico con reclamo al __________ che, con decisione 16 ottobre 1996, ha dichiarato irricevibile il gravame, atteso che "dagli atti trasmessi non risulta che la reclamante sia parte delle procedure e non può essere riconosciuta alla stessa la veste di terzo interessato". Secondo l'autorità penale, a prescindere dagli aspetti penali della vicenda, nulla impedisce all'UEF di Locarno di procedere negli incombenti di natura esecutiva.

C. Con reclamo 6 dicembre 1996 il Comune di __________ è dell'avviso che l'UEF di Locarno debba "procedere indilatamente al pignoramento nelle esecuzioni n. __________ nei confronti di __________ e __________ in __________, facendosi assistere, se del caso, dalla forza pubblica che è tenuta per legge a dar man forte".

D. Con osservazioni 19 dicembre 1996 il Ministero pubblico e per esso il Procuratore pubblico Perugini - "a nome dei colleghi PP titolari degli incarti" pendenti nelle procedure promosse dall'UEF di Locarno contro __________ e __________ in connessione a ipotesi di reato in materia di esecuzione e fallimenti - ha reso noto il convincimento che non vi è "alcun impedimento [per l'UEF di Locarno] a procedere negli incombenti d'ufficio indipendentemente dall'esito delle denunce che in ogni caso non potrebbero sostituirsi a quanto vi spetta per legge".

E. Con osservazioni 4 febbraio 1997 l'UEF di Locarno ha confermato "la veridicità di tutti i punti contenuti nel ricorso", evidenziando "le difficoltà ad eseguire le operazioni di pignoramento nei confronti dei signori __________ senza l'aiuto della forza pubblica" e auspicando "l'ordine immediato di aiuto da parte della Polizia cantonale".

Considerato

in diritto:

a) Per l'art. 91 cpv.1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n.1 CP), come pure a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 164 n.1 e 323 n.2 CP).

b) Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia (art. 91 cpv.2 LEF).

Sulla liceità dei mezzi coercitivi, cfr. DTF 87 III 87-97 (parere del 6 dicembre 1961 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all'Autorità cantonale di vigilanza del Canton Berna, i cui principi sono stati dichiarati ancora formalmente in vigore in virtù della Circolare n.37 del Tribunale federale del 7 novembre 1996 riferita all'elenco aggiornato delle circolari, istruzioni, lettere e dei pareri, pubblicato in DTF 122 III 332-335).

L'ordine di accompagnamento per mezzo della polizia non costituisce misura privativa della libertà e non è quindi lesivo dei principi dedotti dall'art. 5 CEDU (cfr., mutatis mutandis, la sentenza 14 agosto 1995 del Kassationsgericht del Canton Zurigo, in: ZR 1996 n.78 p.242-245).

c) Su richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia (art. 91 cpv.3 LEF).

Siffatta normativa è espressione del principio, del tutto ovvio in uno Stato di diritto, secondo cui gli organi statali dispongono della forza pubblica per l'attuazione di tutte le loro funzioni istituzionali: detto altrimenti, il diritto esecutivo federale impone l'intervento diretto dell'autorità di polizia quando non è ragionevolmente possibile farne a meno, ad esempio quando chi è parte nel procedimento esecutivo manifesta attitudini manifestamente contrarie a norme cogenti del diritto pubblico federale che esigono tempestiva attuazione. Non è infatti possibile, avuto riguardo al principio di celerità che connota il diritto esecutivo svizzero, differire nel tempo l'esecuzione delle varie fasi procedurali - ad esempio l'esecuzione del pignoramento - solo perché l'escusso vi si oppone e la procedura penale connessa alla violazione degli art. 164 n.1, 323 n.1 e 2 CP, in relazione all'art. 91 cpv.1, 2 e 3 LEF, può comportare una durata di qualche consistenza temporale (sulla nozione di tempestività nella prassi, cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996-I, p.268 nota 10).

d) L'ufficio d'esecuzione deve ricordare esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza (art. 91 cpv.6 LEF).

Il pignoramento impone quindi all'escusso tutta una serie di doveri procedurali, tra cui anche quello di essere presente o di farsi rappresentare, la cui violazione trae seco le note conseguenze dal profilo penale, oltre al ricorso alla forza pubblica previsto dall'art. 91 cpv.2 e 3 LEF (cfr. Hans Wiprächtiger, Das neue Vermögensstrafrecht und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, n. III.1., III.4., III.5. e III.12, in: Diritto penale economico, Collana CFPG vol. 18, Lugano 1997 [di prossima pubblicazione]; Jörg Rehberg / Niklaus Schmid, Strafrecht III, 6. ed., Zurigo 1994, p.257 ss.; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 4. ed., Berna 1993, p.394 ss.; Peter Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Berna 1990, n.6 ad art. 163 CP; Robert Hauser, Der Schutz von Schuldbetreibung und Konkurs durch das Strafrecht, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p.31 ss.; Stefan Trechsel, Schweizerisches StGB, Kurzkommentar, Zurigo 1989, n.2 ad art. 323 CP; Vital Schwander, FJS 1964, n.1133 p.1; DTF 106 IV 281 cons.3; SJZ 1971 p.212-213 n.103).

  1. Se l'organo d'esecuzione non riesce a svolgere con i propri mezzi l'atto procedurale richiesto, deve ricorrere all'aiuto della forza pubblica.

a) La polizia, sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario dell'UEF e deve eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità dal profilo del diritto esecutivo federale: detto altrimenti, se l'UEF chiede alla polizia per errore di aprire i locali dell'escusso senza che ve ne sia motivo, sarà il Cantone a risponderne ex art. 5 cpv.1 LEF, riservato l'esercizio del diritto di regresso sull'ufficiale in conformità dell'art. 5 cpv.3 LEF.

b) Se la richiesta d'aiuto all'autorità di polizia è conforme alla LEF, il modo d'attuazione dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità della polizia, nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto amministrativo, tenendo conto dei principi di legalità e di proporzionalità che lo connotano (cfr. Rainer Schweizer, Entwicklungen im Polizeirecht von Bund und Kantonen, in: AJP 1997, p.384).

L'intervento di polizia in materia di pignoramento è misura nota non solo nel nostro ordinamento (cfr. per la Francia, Modalité d'ouverture forcée des portes à l'occasion des procédures de saisie. Réglementation, in: La Semaine Juridique [JCP], Éd. G, n° 9, 1996, p.33): di regola consiste nell'accompagnamento dell'escusso nei locali dell'organo d'esecuzione o nel luogo in cui deve essere eseguito materialmente il pignoramento (art. 91 cpv.2 LEF) e nell'apertura di locali e ripostigli (art. 91 cpv.3 LEF), ritenuto che con ripostiglio va inteso qualcosa di chiuso il cui contenuto sfugge alla vista, ad es. una cassaforte, un cassetto chiuso, ecc.

  1. Nel caso di specie, il pignoramento va eseguito al domicilio degli escussi __________ e __________ Nonostante ripetuti tentativi di procedere negli incombenti di pignoramento, gli escussi non aprendo la porta dell'appartamento benché tempestivamente avvisati del pignoramento, l'UEF di Locarno deve agire in due direzioni (Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §14 n.1-2, p.97-98 e §22 n.29-33, p.154-155):

a) chiedere l'immediato aiuto dell'autorità di polizia cantonale in ordine all'apertura dei locali dell'appartamento e dei ripostigli ivi ubicati, per consentire un sufficiente pignoramento;

b) denunciare (nuovamente) __________ e __________ al Ministero pubblico, in conformità dell'art. 67 cpv.1 CPP, per le ipotesi di reato ex art. 163 e 164 n.1 come pure 323 n.1 e 2 CP in connessione con le esecuzioni n. __________ dell'UEF di Locarno.

  1. Come rettamente evidenzia il Ministero pubblico, l'organo d'esecuzione non deve attendere la conclusione della procedura penale per richiedere l'intervento dell'autorità di polizia: vero è però anche che lo Stato di diritto esige - per precisa volontà del legislatore federale - che i reati connessi all'esecuzione e al fallimento vengano perseguiti con la necessaria e tempestiva attenzione, a condizione che vi sia sufficiente dotazione di persone e mezzi e che si promuova la specializzazione in questa particolare e complessa branca del diritto.

  2. Il ricorso va quindi accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché protestate dal Comune di __________ perché così stabilito dal diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 91 LEF; 164 n.1, 323 n.1 e 2 CP,

pronuncia

  1. Il ricorso 6 dicembre 1996 del Comune di __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza è ordinato all'UEF di Locarno di chiedere l'immediato aiuto dell'autorità di polizia cantonale in ordine all'apertura dei locali dell'appartamento dei coniugi __________ e __________, come pure dei ripostigli ivi ubicati, per consentire un sufficiente pignoramento nelle esecuzioni n. __________, __________ __________ e __________ promosse dal Comune di __________ contro __________ e __________, __________.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretaria

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