Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.1996 15.1996.189

Incarto n. 15.96.00189

Lugano 17 dicembre 1996 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 1. novembre 1996 di


contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento dell’incanto mobiliare eseguito il 24 ottobre 1996 nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla reclamante contro


viste le osservazioni 18 novembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

ritenuto

in fatto

A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 20’984.80 interessi e spese compresi.

B. Con atto di pignoramento 21/24 giugno 1996 l’UE di Lugano ha pignorato alla debitrice un mantello e un bolero di visone cosÌ come una giacca e una stola di volpe azzurra per un valore di stima complessivo di Fr. 22’500.--.

C. Con avviso 8 ottobre 1996 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ che il __________ alle ore 11.00 avrebbe avuto luogo l’incanto degli oggetti pignorati. L’avviso d’incanto è pure stato pubblicato sul FUC n. __________.

D. Il 28 ottobre 1996 l’UE di Lugano ha comunicato alla __________ che l’incanto aveva dato un ricavo lordo di Fr. 150.--, l’importo veniva trattenuto a copertura di spese e competenze dell’Ufficio e che le veniva rilasciato per l’ammontare del suo credito rimasto scoperto un attestato di carenza di beni per la somma di Fr. 21’946.35.

E. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ chiedendo l’annullamento dell’incanto, i beni pignorati essendo stati venduti sotto il valore di stima.

F. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

a) Secondo l’art. 125 LEF la vendita si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l‘ora.

La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall’ufficiale con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l’inserzione del bando nel foglio ufficiale.

Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano nella Svizzera una dimora conosciuta od un rappresentante, dovranno essere avvisati, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo dell’incanto.

Trattandosi di un’asta pubblica, chiunque può parteciparvi (cfr. DTF 109 III 62).

Anche assenti possono parteciparvi tramite un’offerta scritta oppure incaricando un loro rappresentante (DTF 69 III 56; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1993, § 27 n. 22 p. 228).

b) Ex art. 126 LEF dopo tre chiamate, gli oggetti in vendita sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore precedente.

Se non è fatta un’offerta sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto messo in vendita.

c) Secondo l’art. 129 cpv. 1 LEF la vendita si fa contro pagamento in contanti

d) Nel caso di specie l’UE di Lugano ha provveduto a pubblicare l’avviso d’incanto sul FUC n. __________, dopo che l’8 ottobre 1996 aveva notificato direttamente l’avviso d’incanto agli interessati. Dal verbale d’incanto risulta che gli oggetti pignorati sono stati aggiudicati in blocco dopo tre chiamate al miglior offerente per la somma di Fr. 150.--.

L’argomentazione della reclamante secondo cui le pellicce pignorate sono state vendute all’asta pubblica per un prezzo ben inferiore al valore di stima, per cui l’ufficio di esecuzione non avrebbe curato i suoi interessi, va pertanto respinta. Determinante è infatti che l’UE di Lugano, oltre a pubblicare l’avviso d’incanto sul FUC, ha provveduto ad informare personalmente dell’incanto gli interessati. La reclamante poteva pertanto parteciparvi personalmente, fare un’offerta scritta oppure inviare un suo rappresentante. La presunta violazione dell’art. 126 LEF si rivela d’altro canto infondata, atteso che in casu gli oggetti pignorati non risultano essere gravati da crediti garantiti da pegno poziore rispetto a quello della creditrice procedente, che avrebbero potuto determinare la fissazione di un prezzo minimo di vendita ex art. 126 cpv. 1 LEF (piede d’asta). L’UE di Lugano ha quindi ossequiato i prescritti procedurali di cui agli art. 125 e ss. LEF, aggiudicando gli oggetti pignorati al miglior offerente.

  1. Il reclamo 1. novembre 1996 della __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 125, 126 e 129 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 1. novembre 1996 della __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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