Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.06.1997 15.1996.166

Incarto n. 15.96.00166

Lugano 5 giugno 1997/B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 2 ottobre 1996 di


patr. dallo Studio legale __________

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 23/26 settembre 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da


patr. dallo Studio legale __________

viste le osservazioni: - 18 ottobre 1996 della __________

  • 21 ottobre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

rilevato che con decreto presidenziale 3 ottobre 1996 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale nel senso che il pignoramento di salario

è stato limitato a Fr. 351.60;

ritenuto

in fatto

A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 10’797.70 interessi e spese compresi.

B. Con atto di pignoramento 23/26 settembre 1996 l’Ufficio esecuzione di Lugano ha pignorato alla reclamante Fr. 601.60 al mese sulla base del seguente computo:

Introiti

  • debitrice Fr. 1’710.--

  • alimenti Fr. 2’200.--

totale Fr. 3’910.--

Minimo di esistenza

  • minimo base Fr. 1’025.--

  • figlio minorenne Fr. 300.--

  • locazione Fr. 1’500.--

  • C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 253.40

  • trasferte Fr. 150.--

  • ass., diversi Fr. 80.--

totale Fr. 3’308.40

Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 601.60.

C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata __________ argomentando che applicando la formula per determinare l’eccedenza mensile pignorabile, stabilita dal Tribunale federale in DTF 114 III 18 e correttamente riportata sull’atto di pignoramento, non si ottiene l’importo di Fr. 601.60, bensì di Fr. 263.10. Inoltre negli alimenti ammontanti a Fr. 2’200.--, calcolati quale introito, sono compresi Fr. 700.-- quale contributo alimentare del padre per il mantenimento del figlio __________. Questo importo non può tuttavia essere considerato quale introito della debitrice, essendole versato unicamente quale rappresentante del figlio. Secondo la reclamante i suoi introiti vanno di conseguenza ridotti a Fr. 3’210.--, per cui considerato un minimo vitale di Fr. 3’008.40, l’eccedenza pignorabile ammonterebbe a Fr. 107.40.

D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

a) Ex art. 7 cpv. 2 e 4 LPR l’atto di reclamo va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la procura. Inoltre devono essere prodotti: a) il provvedimento impugnato, b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica, c) i mezzi di prova già disponibili.

b) Contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice il reclamo in oggetto adempie i requisiti di cui sopra. D’altro canto non vi è contestazione in merito alla procura del patrocinatore della reclamante.

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

a) Dalla documentazione agli atti risulta che la reclamante è separata dal marito.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da __________, in casu non è applicabile la formula indicata sull’atto di pignoramento, dovendo essa essere considerata unicamente nei casi in cui i coniugi formano un’unione domestica.

b) Ritenuto che da un canto in caso di pignoramento viene considerato il minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia, d'altro canto insieme all’introito personale del debitore va calcolato anche quello dei suoi familiari, per il quale sussiste una pretesa derivante dal diritto di famiglia. Questa pretesa è data per quel che riguarda gli alimenti versati dall’altro coniuge così come gli alimenti dei figli minorenni che vivono nella comunione domestica (art. 163 e 323 CC). Queste pretese del debitore vanno indirettamente pure a vantaggio dei suoi creditori. Tuttavia agli introiti del debitore non deve venire computato tutto il reddito dei figli minorenni, ma solo un contributo proporzionato. Inoltre i figli che percepiscono un introito dal loro lavoro, hanno diritto al soddisfacimento dei loro normali bisogni e non solo del minimo di esistenza. In generale l’Ufficio di esecuzione ha un vasto potere di apprezzamento nella determinazione del contributo agli oneri familiari (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 51 p. 184 e rif. ivi).

Secondo il punto 1.2.1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1. gennaio 1994 (in seguito: Tabella) per figli minorenni di età tra i 6 e i 12 anni va riconosciuto un supplemento di Fr. 300.-- quale fabbisogno esistenziale per il figlio. Il punto 3.3. della Tabella prevede che quale contributo ex art. 323 cpv. 2 CC va computato di regola un terzo del reddito netto dei figli minorenni che vivono nell’economia domestica del debitore, ma al massimo sino all’importo stabilito secondo il citato punto 1.2. 1. Dalla documentazione agli atti risulta che secondo il decreto provvisionale 20 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, __________ riceve dal marito la somma di Fr. 700.-- quale contributo mensile per il figlio __________. Pertanto in casu, si giustifica il computo agli introiti della reclamante di un contributo di Fr. 300.-- degli alimenti che percepisce per il figlio, pari al supplemento che le viene riconosciuto secondo il punto 1.2.1. della Tabella, atteso che il figlio della debitrice ha diritto al soddisfacimento dei suoi normali bisogni e non solo del minimo di esistenza. Per il computo dell'importo pignorabile, la posizione del figlio diviene finanziariamente neutra nel senso che le due poste di fr. 300.-- per contributo figlio e minimo d'esistenza figlio si annullano. Il figlio __________ profitta della differenza tra quanto riceve d'alimenti dal padre (Fr. 700.--): la soluzione è peraltro logica perché il contributo alimentare che il padre versa per il figlio non deve andare a vantaggio dei creditori della madre.

d) L’eccedenza pignorabile va di conseguenza calcolata come segue:

Introiti

  • debitrice Fr. 1’710.--

  • alimenti Fr. 1’500.--

  • contributo figlio Fr. 300.--

totale Fr. 3’510.--

Minimo di esistenza

  • minimo base Fr. 1’025.--

  • figlio minorenne Fr. 300.--

  • locazione Fr. 1’500.--

  • C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 253.40

  • trasferte Fr. 150.--

  • ass. diversi Fr. 80.--

totale Fr. 3’308.40

Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 201.60

  1. Il reclamo 2 ottobre 1996 __________ va quindi parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 2 ottobre 1996 __________ è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’atto di pignoramento 23/26 settembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è riformato nel senso che il reddito di __________, è pignorabile per Fr.201.60 in luogo di Fr. 601.60.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.1996.166
Entscheidungsdatum
05.06.1997
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026