Incarto n. 15.96.00149
Lugano 21 marzo 1997/B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 agosto 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (validità dell’opposizione a un precetto esecutivo) nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
ora:
rappr. __________;
viste le osservazioni : - 16 settembre 1996 della __________
rilevato che con decreto presidenziale 4 settembre 1996 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
completata l’istruttoria;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con PE n. __________ la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 870’000.-- oltre interessi e Fr. 79’160.45;
che sul PE destinato alla creditrice appare il timbro indicante “nessuna opposizione”;
che in seguito alla cessione delle pretese derivanti dall’esecuzione in oggetto da parte __________ alla __________, quest’ultima con domanda 8 agosto 1996 ha chiesto la vendita dei beni immobili compresi nella predetta esecuzione;
che con ricorso 29 agosto 1996 __________ si è aggravato contro l’avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda di vendita, sostenendo di avere ritirato il PE in oggetto presso l’Ufficio postale di Giubiasco e di avere interposto immediatamente opposizione, circostanza che può essere confermata da __________, che l’aveva accompagnato;
che per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio di esecuzione
che l’opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma dell’escusso nell’apposita rubrica del PE; in caso di dubbio sulla dichiarazione si applica il principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF Vig. 19 giugno 1990 su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetrei-bungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 m. 11-13 , 16 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Ratio di siffatta benevolenza è di evitare le gravi conseguenze che all’escusso derivano dall’obbligo di pagamento e dalla conseguente azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, eccessive per raffronto all’interesse del creditore che dovrebbe semplicemente formulare istanza di rigetto o far capo all’azione ordinaria ex art. 79 LEF (DTF 108 III 9; RDAT 1989 p. 343);
che il debitore ha prodotto l’originale del suo esemplare del PE sul quale appare l’indicazione “faccio opposizione” scritta a mano dal debitore e in calce accanto all’indicazione “Firma:” la firma del debitore;
che durante l’istruttoria la creditrice ha prodotto l’originale del suo esemplare del PE sul quale, nella posizione corrispondente alla firma apposta dal debitore sul suo esemplare, appare, sia pure con tratto incerto, una traccia ricalcante tale firma;
che interrogato quale testimone, __________ ha dichiarato di essersi recato all’ufficio postale di __________ con __________, il quale, dopo che la funzionaria postale gli aveva chiesto se intendeva fare opposizione - domanda alla quale __________ aveva risposto in senso affermativo - aveva firmato il PE dove gli era stato indicato;
che la traccia della firma dell’escusso che appare sul PE destinato al creditore, così come la deposizione testimoniale di __________ costituiscono, avuto riguardo ai precitati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzi di prova sufficienti per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione del precettato;
che per l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, per cui l’avviso di ricezione della domanda di vendita 19 agosto 1996 va dichiarato nullo;
che il ricorso 29 agosto 1996 di __________ va quindi accolto;
che non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)
pronuncia: 1. Il ricorso 29 agosto 1996 di __________, è accolto.
2.1. Di conseguenza l’avviso di ricezione della domanda di vendita emesso il 19 agosto 1996 è annullato.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La segretaria