Incarto n. 15.96.00138
Lugano 2 giugno 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 luglio 1996 di
patr. dallo __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro lo stato di riparto definitivo nell’ambito del fallimento n. 58/1994 pronunciato nei confronti di
procedura riguardante anche la
patr. dall’ __________
e la
patr. dall’__________ __________
e __________
patr. dallo Studio legale __________
nonché
UEF di Riviera, Biasca
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 dicembre 1996, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
23 luglio 1996 della __________;
24 luglio 1996 della __________, __________, di __________ e __________;
24 luglio 1996 di __________;
24 luglio 1996 dell’UEF di Riviera;
6 agosto 1996 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 26 luglio 1991 la __________ ha promosso l’esecuzione n. __________ UEF di Riviera in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti della __________, chiedendo nel contempo il blocco delle pigioni e degli affitti. Il relativo precetto esecutivo veniva notificato dall’UEF di Riviera il 2 agosto 1991 a __________, amministratore unico della __________. Oggetto del pegno era la part. __________ gravata in IV° grado da una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200’000.-- di proprietà della __________.
B. Con contratto 30 luglio 1991 l’UEF di Riviera affidava l’amministrazione dell’immobile di proprietà della __________ alla __________, del cui consiglio di amministrazione faceva parte anche __________. Il punto n. 7 del contratto prevedeva che :
“ __________ di _________ verserà sul _________dell’UEF alla fine di ogni mese gli affitti incassati, e invierà un rendiconto “.
Avendo la debitrice interposto opposizione al precetto esecutivo l’UEF assegnava in data 27 agosto 1991 alla creditrice il termine per introdurre la causa giusta l’art. 93 RFF. L’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata dalla __________ veniva accolta con sentenza 3 luglio 1992 del Pretore del Distretto di Riviera. Il 25 maggio 1994 è poi stata respinta l’azione di disconoscimento di debito.
C. Con lettera 13 aprile 1993 l’UEF di Riviera sollecitava la __________ a voler accreditare sul conto dell’Ufficio gli importi relativi alle pigioni incassate, non essendo stato effettuato alcun versamento dal luglio 1991. __________ con scritto 18 maggio 1993 comunicava che “ tutti gli affitti incassati sono stati versati sul conto corrente __________. A seguito di tale comunicazione l’UEF di Riviera, in data 1° giugno 1993 rendeva attenta la Fiduciaria sulla propria responsabilità relativa al mancato pagamento all’Ufficio dei canoni di locazione incassati.
D. In data 14 febbraio 1994 l’UEF di Riviera rescindeva il contratto d’amministrazione stipulato con la __________. Il 14 marzo 1994 veniva stipulato un nuovo contratto con __________
E. Il 7 giugno 1994 la __________ ha presentato la domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno nei confronti della società __________ per un importo pari all’incirca a fr. 525’000.-- . A sua volta la __________ in data 27 giugno 1994 ha chiesto la vendita della part. __________ di proprietà della __________ La pretura di Locarno - Città dichiarava il 13 dicembre 1994 il fallimento della società __________, la cui procedura di liquidazione veniva continuata in via sommaria ex art. 231 LEF.
F. Il 20 gennaio 1995 l’UEF di Riviera si rivolgeva alla __________ chiedendo il versamento dell’importo di fr. 170’968.20 versato erroneamente alla __________. Con scritto datato 20 gennaio 1995 l’UEF di Locarno informava la __________ che la __________ aveva chiesto il versamento degli affitti dal 26.7.91 al 13.12.94 sulla base dell’esecuzione n. __________ e alla richiesta del blocco degli affitti formulata contestualmente alla domanda d’esecuzione. In data 5 aprile 1995 la __________ comunica all’UEF di Locarno che il 16.4. 91 la __________ le avrebbe ceduto tutte le pretese e i diritti derivanti dai contratti di locazione , dai sussidi cantonali e comunali inerenti l’immobile part. __________. Inoltre essendo tale cessione anteriore alla domanda d’esecuzione della __________, e non avendo quest’ultima mai vantato alcuna pretesa sui canoni di locazione, né tantomeno sollevato alcuna contestazione prima del 30.12.94, la proprietà di quanto ricevuto dalla __________ sarebbe tutelata dalla propria buona fede. Con incarico rogatoriale del 6 dicembre 1995 l’UEF di Locarno incaricava l’UEF di Riviera di procedere alla vendita della part. __________ di proprietà della fallita __________. Il 12 dicembre 1995, rispettivamente il 20 dicembre 1995 l’Ufficio di __________ si rivolgeva nuovamente alla __________ e alla __________ chiedendo invano il versamento dell’importo indebitamente incassato dalla __________.
G. Il 12 febbraio 1996 la part. __________ è stata venduta a pubblico incanto a ____________________, per l’importo di fr. 720’000.--. Il 28 marzo 1996 l’UEF di Locarno si rivolgeva alla sede centrale della __________ a __________ chiedendo il versamento dell’importo ritenuto indebitamente incassato dalla filiale di Locarno, ottenendo un netto rifiuto da parte della Banca. Il 12 giugno 1996 l’UEF di Locarno faceva spiccare nei confronti della __________ di __________a un precetto esecutivo per l’importo di fr. 181’836.20 relativo alle pigioni indebitamente incassate, allo scopo d’interrompere la decorrenza del termine di prescrizione del credito. I membri del consiglio di amministrazione della __________ hanno rinunciato ad avvalersi di tale eccezione, evitando in tal modo l’emanazione di un PE nei loro confronti.
H. Il 2 luglio 1996 veniva depositato lo stato di riparto definitivo del fallimento __________, contro il quale si è aggravata la __________ con ricorso 11 luglio 1996 chiedendo che al capitolo “liquidazione n. 1” e al capitolo “liquidazione n.2” gli importo indicati a favore della __________ pari rispettivamente a fr. 181’836.20 e a fr. 5’407.70 rimangano di competenza della __________. Inoltre tutto quanto attribuito alla __________ va assegnato alla __________. La ricorrente sostiene che l’inazione dell’UEF di Biasca e __________ non può esserle addebitato avendo la __________ ricevuto in buona fede gli importi che le sono stati accreditati. Il versamento delle pigioni alla __________ sarebbe inoltre stato avallato dall’UEF di __________ come confermerebbe la lettera 17 giugno 1993 dell’avv. __________, legale della fallita a __________ della __________ Il blocco dei canoni di locazione da parte della __________ concernerebbe unicamente gli importi accumulatisi dopo l’inoltro della domanda di vendita del fondo. Inoltre la __________ non avrebbe mai contestato che non fosse posto in atto il blocco delle pigioni, in tal caso avrebbe dovuto contestare la graduatoria. Da ultimo al presente caso non sarebbe applicabile l’art. 806 CC come sostenuto dall’UEF di Locarno.
I. Con osservazioni 23 luglio 1996 la __________ chiede la reiezione del gravame asseverando l’applicabilità dell’art. 806 cpv. 3 CC al caso in esame, secondo il quale le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute non sono opponibili al creditore pignoratizio che avesse promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno prima della scadenza delle mercedi stesse. Inoltre il blocco degli affitti sarebbe regolarmente cresciuto in giudicato per la mancata opposizione della debitrice, quindi la __________ non avrebbe dovuto intraprendere alcuna contestazione della graduatoria.
L. Nelle sue osservazioni 24 luglio 1996 l’UEF di Biasca ribadisce la correttezza del proprio operato, chiedendo che il ricorso venga respinto. Precisa inoltre di essere venuto a conoscenza dello scritto 17 giugno 1993 dell’avv. __________, del quale l’Ufficio contesta i contenuti ritenendoli del tutto inveritieri, unicamente il 24 gennaio 1995.
M. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno e di quelle dei membri del consiglio di amministrazione della __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 17 cpv. 1 LEF è ammesso il reclamo all’Autorità di vigilanza salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via giudiziale. Con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi é ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il ricorso che non persegua un fine procedurale concreto nell’ambito dell’esecuzione forzata in corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, pag. 277).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la richiesta formulata dall’Ufficio fallimenti a un creditore di restituire una somma percepita indebitamente non costituisce una decisione suscettibile di ricorso ex art.17 LEF. L’ufficio dispone a questo scopo dell’azione di indebito arricchimento (DTF 123 III 335-336). La massa fallimentare, che vuole recuperare quanto versato per errore a un creditore, deve procedere in via giudiziaria. L’invito (o l’ordine) di restituzione si esaurisce in una semplice dichiarazione di volontà priva di carattere ufficiale e non è impugnabile ex 17 LEF non costituendo “provvedimento” (DTF 123 III 336). Se il creditore non restituisce in via bonale occorre procedere in via giudiziaria.
Orbene l’ordine rivolto dall’UEF di Locarno alla __________ di restituire quanto indebitamente percepito per il tramite della __________, costituisce una semplice dichiarazione di volontà. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella misura in cui esso e rivolto contro un “ non provvedimento”. Essendo fallito ogni tentativo di soluzione bonale della vertenza, l’Ufficio dovrà quindi promuovere l’azione di merito volta a ottenere il versamento dell’importo di fr. 181’836.20 che la __________ ha versato a __________ invece che all’UEF di Riviera come era suo preciso dovere in connessione con il patto 7 del contratto di amministrazione 30 luglio 1991 (cfr. narrativa fattuale sub B).
Con la dichiarazione di fallimento sono devoluti alla massa tutti i beni pignorati, non ancora realizzati e tutti gli oggetti sequestrati (art. 199 cpv. 1 LEF). Il ricavo degli oggetti realizzati nell’ambito di un’esecuzione in via di pignoramento, come pure di realizzazione del pegno sarà ripartito tra i creditori procedenti e solo una eventuale eccedenza spetta alla massa (art. 199 cpv. 2 LEF applicabile per analogia anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno; DTF 107 III 117). Il criterio determinante per stabilire se un bene appartenga alla massa o meno, è l’avvenuta realizzazione (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 40 n.20, p. 318). Nel caso di specie il provento dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti __________, rispettivamente dalla __________ e dalla __________ è costituito delle pigioni maturate ogni mese sino alla data del fallimento (cfr. Amonn/Gasser, op. Cit., § 40 n. 21, p. 318). Di conseguenza tale importo non è di pertinenza della massa fallimentare, in quanto realizzato prima della dichiarazione di fallimento della __________. Il recupero dell’importo di fr. 181’836.20 andrà quindi effettuato dall’UEF di Riviera sotto la cui giurisdizione sono state eseguite le procedure esecutive in via di realizzazione del pegno promosse dalla __________ e dalla __________. Ne consegue che l’UEF di Riviera dovrà procedere nei suoi incombenti chiudendo le esecuzioni, peraltro cessate di diritto ex art. 206 cpv. 1 LEF, con l’allestimento dei computi nel senso dell’art. 157 LEF, versando poi indilatamente all’UEF di Locarno l’eventuale eccedenza.
Vanno quindi depennati tutti gli importi figuranti alle posizioni “liquidazione n. 1”, “liquidazione n. 2” e “liquidazione n. 3”. Vanno inoltre stralciate le osservazioni n. 1 e n.2, con i relativi conteggi, erroneamente inserite nello stato di riparto, concernendo le stesse questioni che dovranno essere demandate all’azione di merito.
Abbondanzialmente va inoltre rilevato che il gravame è irricevibile anche per quanto attiene la richiesta relativa all’assegnazione nello stato di riparto impugnato degli importi dovuti alla __________ quale unica creditrice procedente nel periodo dal 1° agosto 1991 al 31 maggio 1994. Infatti la determinazione dell’estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti sancito dall’art. 806 CC è questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Camera.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 261 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 1996 della __________, è irricevibile.
Lo stato di ripartizione definitivo depositato il 2 luglio 1996 dall’UEF di Locarno, nell’ambito del fallimento __________, è annullato.
E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di allestire un nuovo stato di ripartizione provvisorio ai sensi dei considerandi.
E’ fatto ordine all’UEF di Riviera di determinarsi come al considerando 3.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria