Incarto n. 15.96.00115
Lugano 5 settembre 1996 /FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 11 luglio 1996 presentata da
nella sua qualità di amministrazione speciale nella liquidazione del fallimento della __________
in materia di determinazione della rimunerazione dell'amministrazione fallimentare speciale (art. 49a cpv.2 OTLEF);
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 7 aprile 1995 l'avv. __________ è stato designato amministratore fallimentare speciale nella liquidazione del fallimento della __________, oltre che dei fallimenti __________ e della __________;
che l'amministrazione fallimentare speciale ha trasmesso la sua notula 11 luglio 1996 per complessivi Fr. 13'000.--;
che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons.1);
che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare riferita alla __________;
che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall'art. 1 OTLEF;
che siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (cfr. DTF 103 III 67) nell'ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (cfr. DTF 103 III 68; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons.7a; Leon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p.130-132);
che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori;
che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l'Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento (cfr. DTF 108 III 69);
richiamati gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF,
pronuncia: 1. La rimunerazione dell'avv. __________, nella sua qualità di amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione del fallimento della __________, è determinata in Fr. 13'000.--, spese comprese.
Non si prelevano spese.
Intimazione all’avv. __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria