Incarto n. 15.96.00145
Lugano 11 dicembre 1996 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 19 agosto 1996
__________.
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano,
nell'esecuzione no. __________ in via di realizzazione del pegno manuale promossa contro il reclamante da
in tema di vendita all’incanto
viste le osservazioni:
26 agosto 1996 della __________,
28 agosto 1996 dell’Ufficio esecuzioni del Distretto di Lugano
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con PE no. __________ del 3/24 gennaio 1994 la __________ (in seguito: __________), ha promosso una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno manuale contro __________. per l’incasso di complessivi fr. 533’016.95 oltre interessi al 6% su fr. 460’000.-- e spese. Titolo di credito è stato indicato il mutuo ipotecario di originari fr. 450’000.-- concesso all’escusso in data 9.10.1996, aumentato a fr. 460’000.-- e disdettato il 7.12.1993 per il 17.12.1993, credito assistito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti in I grado, ciascuna una delle quote PPP __________, rispettivamente __________, part. __________ RFD __________, di proprietà __________.
B. Rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al detto PE dall’escusso e stralciata dai ruoli l’11 aprile 1996 l’azione di disconoscimento promossa da __________. con atto 29/30 maggio 1996 la __________ ha chiesto all’UE la realizzazione del pegno manuale.
Con atto 3 giugno 1996 l’UE ha proceduto ad avvisare il debitore della ricezione della domanda di realizzazione, fissando nel contempo un termine per il pagamento di un acconto di fr. 100’000.-- in vista di un’eventuale richiesta di differimento della vendita ed avvertendo che, salvo pagamento dell’importo entro cinque giorni dalla data dell’avviso, la vendita sarebbe stata fissata e che successivamente gli sarebbero stati comunicati data, ora e luogo della stessa.
C. Con avviso del 16 luglio 1996 spedito per raccomandata anche al debitore l’UE ha comunicato che l’incanto avrebbe avuto luogo il 9 agosto 1996 alle ore 10.30 presso lo stesso UE e che lo stesso avviso sarebbe stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.
D. __________.
E. In data 9 agosto 1996 ha avuto luogo l’incanto delle quattro cartelle ipotecarie al portatore che sono state aggiudicate alla __________, unica offerente, per l’importo complessivo di fr. 1.-- a parziale compensazione del proprio credito.
Lo stesso giorno è stato rilasciato alla __________ un attestato d’insufficienza del pegno per l’importo scoperto del credito di complessivi fr. 607’350.55.
Comunicazione all’escusso dell’avvenuto incanto e del rilascio di un attestato di insufficienza del pegno al procedente è stata data con scritto raccomandato 9 agosto 1996.
F. Con tempestivo reclamo del 19 agosto 1996 __________ __________ ha postulato l’annullamento dell’aggiudicazione delle cartelle ipotecarie alla __________, affermando:
che dal 15 luglio 1996 fino al 12 agosto 1996 egli sarebbe stato all’estero;
che avrebbe dato ordine alla posta di trattenere tutta la sua corrispondenza presso l’ufficio postale dal 15 luglio al 12 agosto 1996;
che inoltre avrebbe “cautelativamente” avvisato l’ufficio postale della sua assenza e lasciato allo stesso “un avviso, per il quale i mittenti sarebbero stati avvisati della (sua) assenza”;
che il 12 agosto 1996 avrebbe ritirato la corrispondenza, prendendo così conoscenza solo allora dell’avviso di incanto 16 luglio 1996, unitamente alla comunicazione 9 agosto 1996 dell’avvenuta vendita;
che detto avviso di incanto, in quanto ricevuto dopo l’aggiudicazione, sarebbe nullo, così come nulla sarebbe la stessa aggiudicazione, avvenuta senza ch’egli ne fosse stato a conoscenza;
che inoltre anche la pubblicazione dell’avviso di incanto “durante le vacanze estive” gli avrebbe causato un pregiudizio;
che tale circostanza spiegherebbe la presenza all’incanto dei soli rappresentanti della __________, ciò che avrebbe reso possibile l’aggiudicazione delle cartelle ipotecarie al prezzo di un solo franco, ritenuto che a suo dire “qualsiasi persona avrebbe offerto di più”;
che se egli avesse saputo (tempestivamente) dell’incanto avrebbe “in ogni caso fatto un’offerta migliore, oppure terzi avrebbero acquistato le CI su (sua) richiesta”;
che infine nella fattispecie sarebbe stato violato l’art. 6 CEDU, secondo cui “ognuno ha il diritto di essere a conoscenza di tutto ciò quanto è fatto contro di lui e (...) ognuno deve avere il tempo e la possibilità per la propria difesa”.
G. Delle osservazioni 26 agosto 1996 della __________, in cui si chiede che il reclamo venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. L’UE di Lugano si è associato alle osservazioni presentate dalla __________, concludendo anch’esso per la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto
Nel caso in esame l’avviso di incanto datato 16 luglio 1996, indica come luogo dell’incanto “__________ c/o Ufficio esecuzione, settore 2, __________ ”, come data il 9 agosto 1996 e come ora le 10.30. Detto avviso è stato spedito al debitore lo stesso giorno per invio raccomandato.
Dal verbale d’incanto risulta inoltre che la vendita all’asta abbia effettivamente avuto luogo il 9 agosto 1996.
Si tratta quindi di accertare se l’avviso d’incanto 16.7.1996 è stato validamente notificato al reclamante ai sensi dell’art. 125 LEF.
a) Per l’art. 34 LEF tutte le comunicazioni degli uffici d’esecuzione o dei fallimenti si fanno per iscritto e, salvo contraria disposizione della legge, mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta. Gli art. 64 e segg. LEF stabiliscono per contro una forma qualificata per la consegna degli “atti esecutivi”, i quali - in caso di persone fisiche - devono essere notificati in principio personalmente al debitore, nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione e ad opera dell’ufficio di esecuzione, eventualmente di un funzionario comunale o di polizia (art. 64 LEF). La legge parla espressamente di notificazione soltanto in relazione al precetto esecutivo (art. 71, 72, 74 cpv. 1 LEF) e alla comminatoria di fallimento (art. 161, 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 LEF). Benché nella dottrina si sia voluto intendere anche in senso estensivo la nozione di “atto esecutivo” ex art. 64 e segg. LEF (cfr. in particolare Carl Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ed. fr., Losanna/ Ginevra 1920, N.1 ad art. 64 LEF, pag. 159, per il quale costituivano “atti esecutivi” ai sensi di tale norma tutte le comunicazioni con le quali l’ufficio esecuzioni informa il debitore su operazioni per lui importanti, quindi per es. anche il verbale di pignoramento, l’avviso di ricezione della domanda di vendita e, seppure con qualche limitazione, l’avviso d’incanto ex art. 125 LEF), il Tribunale federale ha finora limitato la procedura di notifica ex art. 64 e segg. LEF al precetto esecutivo e alla comminatoria di fallimento (cfr. per il precetto esecutivo: DTF 116 III 8 e segg.; P.-R. Gilliéron, op. cit., pag. 102; in questo senso anche K. Amonn, op.cit. § 12 N. 8 pag. 104; Ernst Blumenstein, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, Berna 1911, pag. 230; cfr. anche H. Fritsche/ H.U. Walder, op. cit. N. 31, pag. 170, che includono però anche l’avviso di pignoramento). Ne consegue che l’avviso di incanto ex art. 125 cpv. 3 LEF rientra nelle comunicazioni dell’ufficio di esecuzioni ex art. 34 LEF, e la sua notifica per invio raccomandato - così come in ispecie - è pertanto corretta (cfr. del resto il tenore del nuovo art. 125 LEF, in vigore dal 1.1.1997, secondo il quale per la notifica dell’avviso di vendita basterà l’invio per lettera semplice).
b) Per prassi federale costante gli atti spediti per raccomandata si reputano notificati al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è stato recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta entro il termine di giacenza, si reputa notificato il settimo ed ultimo giorno di deposito presso l’ufficio postale in conformità all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1) in: RS 783.01], sempre che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (1) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (DTF 97 III 10; 100 III 3; 116 III 58; H. Fritsche/ H.U. Walder, op.cit. , N. 99 pag.156) e che il destinatario doveva aspettarsi l’invio di una raccomandata in quel periodo (P.-R. Gilliéron, op.cit., pag. 102).
La giurisprudenza federale ha pure stabilito che chi si allontana dal proprio recapito mentre è pendente una procedura in cui è coinvolto deve prendere le misure appropriate affinché le comunicazioni dell’autorità gli possano essere notificate, sia designando un rappresentante, sia indicando il nuovo recapito, sia convenendo con l’autorità che la stessa non proceda all’intimazione di atti durante il periodo di assenza. Tale obbligo di diligenza sussiste tuttavia soltanto quando il destinatario deve aspettarsi con una certa verosimiglianza un’intimazione durante il periodo di assenza (DTF 97 III 10; 101 Ia 7; 107 V 189; 115 Ia 14; 116 Ia 92). Non costituisce invece una misura adeguata nel senso citato l’ordine all’ufficio postale di trattenere la corrispondenza (DTF 107 V 190), misura che pertanto non comporta una deroga al citato principio secondo cui un invio raccomandato è ritenuto notificato l’ultimo dei sette giorni di giacenza di cui all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) OSP (1) (DTF 99 II 352; 107 V 187; 113 Ib 90; confermata ancora in DTF [I Corte di diritto pubblico] 2 settembre 1994 in re S.).
c) Nel caso in esame la procedura esecutiva è in corso nei confronti del reclamante fin dal 1994. Il 30 maggio 1996 l’Ufficio di esecuzione ha ricevuto la domanda di vendita del procedente ed ha provveduto in data 3 giugno 1996 ad inviare al reclamante, per raccomandata, l’avviso di ricezione della domanda di vendita. Ne consegue che fin dall’inizio di giugno il reclamante doveva attendersi da un momento all’altro la fissazione della data dell’incanto, tanto più che ciò corrispondeva a quanto indicato esplicitamente nello stesso avviso di ricezione 3 giugno 1996 per l’ipotesi, realizzatasi, di mancato pagamento.
In tali circostanze era pertanto dovere del reclamante, prima di assentarsi per oltre quattro settimane dal proprio domicilio, accertarsi presso l’ufficio di esecuzione sullo sviluppo della pendente procedura esecutiva, e conseguentemente adottare le misure appropriate a salvaguardia dei propri interessi, sia concordando direttamente con l’ufficio esecuzione una data conveniente per l’incanto, che designando un rappresentante al quale l’autorità esecutiva potesse indirizzare eventuali comunicazioni durante il periodo di assenza.
Dagli atti non risulta invece che il reclamante abbia avvertito l’ufficio di esecuzione della sua imminente partenza, né che abbia chiesto allo stesso di non procedere ad atti o inviare comunicazioni durante il periodo di assenza, né che abbia designato un rappresentante. Egli afferma al proposito di aver “cautelativamente” avvisato l’ufficio postale della sua assenza e lasciato allo stesso “un avviso, per il quale i mittenti sarebbero stati avvisati della (sua) assenza”. In realtà si è limitato a dare ordine all’ufficio postale di trattenere la corrispondenza dal 15.7.1996 al 10.8.1996, indicando quale data per il ritiro il 12.8.1996 (due giorni dopo la fine del periodo di custodia), misura questa già ritenuta inadeguata dal Tribunale federale e comunque non atta ad influire sulla notifica di atti o comunicazioni al destinatario che si assenta. Né può evidentemente supplire al mancato avviso all’ufficio di esecuzioni della propria imminente partenza il fatto di aver autorizzato l’ufficio postale a comunicare ai terzi che l’avessero richiesto la durata dell’assenza, non derivando evidentemente da tale autorizzazione alcun obbligo per l’ufficio postale di avvertire sistematicamente tutti i mittenti dell’assenza del destinatario.
Ne consegue che in base ai principi giurisprudenziali sopra esposti, le comunicazioni spedite al reclamante durante il periodo della sua assenza vanno considerate come validamente notificate il settimo giorno successivo al loro arrivo all’ufficio postale (giorno di scadenza del termine regolamentare di giacenza degli invii raccomandati) e ciò indipendentemente dal fatto che il reclamante le abbia effettivamente ritirate soltanto il 12 agosto 1996.
Ora l’avviso di incanto è stato spedito per raccomandata il 16 luglio 1996 (un martedì) ed è arrivato presso l’ufficio postale di __________ il giorno successivo: esso deve pertanto reputarsi notificato al reclamante al più tardi lunedì 24 luglio 1996.
Il termine di tre giorni di cui all’art. 125 cpv. 3 LEF risulta pertanto ampiamente rispettato, ritenuto che l’incanto ha avuto luogo il 9 agosto 1996.
La censura di nullità dell’avviso di incanto in quanto ricevuto dopo la vendita si rivela pertanto infondata.
d) Il reclamante censura anche la scelta da parte dell’ufficio di esecuzione di fissare la data dell’incanto “durante le vacanze estive”, ciò che a suo dire spiegherebbe la presenza all’incanto dei soli rappresentanti della banca procedente e l’aggiudicazione delle cartelle ipotecarie al prezzo di un solo franco.
Già si è detto dell’ampio potere discrezionale che la legge conferisce all’ufficio di esecuzione per la determinazione del modo, del tempo e dell’ora in cui svolgere gli incanti (cfr. art. 125 cpv. 2 LEF). La procedura esecutiva non conosce inoltre “vacanze estive”, così come le intende il reclamante. Secondo l’attuale art. 56 n. 3 LEF le ferie esecutive cadono infatti sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la Festa Federale ed il Natale. Ora nel calendario 1996 la Pentecoste cade il 26 maggio, mentre la Festa federale il 15 settembre, per cui il giorno fissato per l’incanto (il 9 agosto) non rientra manifestamente nel periodo delle ferie esecutive.
Occorre del resto considerare che nella fattispecie la data, il luogo e l’ora dell’incanto sono stati resi noti, mediante pubblicazione sul foglio ufficiale cantonale, già lunedì 2 agosto 1996: anche in questo caso è stato pertanto rispettato il termine minimo di tre giorni pieni che occorre lasciar trascorrere dal momento della ricezione della pubblicazione alla data dell’incanto (cfr. Circolare del Tribunale federale No. 2 del 7 novembre 1912; Circolare della CEF No. 7/1996 del 23 gennaio 1996).
Dalle considerazioni che precedono l’operato dell’UE di Lugano risulta conforme alla legge e in particolare - nelle circostanze del caso - non vi sono motivi per ritenere pregiudizievole per gli interessi delle parti la scelta del 9 agosto quale data per l’incanto. Ne consegue che il reclamo __________ risulta infondato e va respinto.
PQM
richiamati gli art. 34, 125 e 156 LEF, gli art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1)],
pronuncia:
Il reclamo 19 agosto 1996 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria