Incarto n. 15.96.00109
Lugano 16 settembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 4/5 luglio 1996 di
Contro
l’operato del liquidatore __________ nella liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore del
in materia di graduatoria in liquidazione concordataria;
viste le osservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che nella graduatoria ex art. 316g LEF il liquidatore non ha riconosciuto la pretesa di Fr. 6'802.70 vantata da __________ __________ per i motivi indicati - in termini proceduralmente corretti - a p.3 sub A (doc. B);
che la reclamante insiste perché sia modificata la graduatoria nel senso che lo sconto del 10% a suo tempo concesso al __________ non può più essergli riconosciuto, atteso che "erano già da tempo decadute le condizioni essenziali che permettevano a __________ di tollerare lo sconto nella misura del 10% sulle fatture intestate al __________ " (cfr. reclamo, p.3 con rif. all'art. 81 CO);
che la reclamante ha impugnato la graduatoria chiedendone "l'annullamento o la modifica relativamente al riconoscimento della somma di Fr. 6'802.70 dovuta a __________ e risultante dalla decurtazione operata sulle fatture dalla stessa emesse" (cfr. reclamo, p.3);
che alla graduatoria ex art. 316g LEF sono applicabili mutatis mutandis le norme sul fallimento (DTF 115 III 145, 113 III 150, 110 III 105, 107 III 106 e 105 III 31; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §55 n.15-16);
che la graduatoria può essere impugnata per ragioni di forma in via di reclamo ex art. 17 LEF (DTF 119 III 84-85 cons.2a; Amonn, op. cit., §46 n.37; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.337-338) e per motivi di merito con l'azione di contestazione della graduatoria fondata sull'art. 250 LEF (DTF 119 III 85 cons.2b; 115 III 145 cons.1, 106 III 26 cons.2, 105 III 31 cons.3 e 103 III 14 cons.1; Amonn, op. cit., §46 n.40; Gilliéron, op. cit., p.338);
che la pretesa creditoria della reclamante è in tutta evidenza questione di merito;
che pertanto non è data la via del reclamo;
che il gravame è di conseguenza irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 250, 316a ss. e 316g LEF,
pronuncia
Il reclamo 4/5 luglio 1996 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria