Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.1995 15.1995.45

Incarto n. 15.95.00045

Lugano 13 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 9 gennaio 1995 di


rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarno, in materia di esecuzione di decreto pretorile di inventario nell'esecuzione n. __________ per Fr. 5'000'000.-- promossa dalla reclamante contro


rappr. dall'avv. __________

viste le osservazioni 23 gennaio 1995 dell’ing. __________ e 23 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto

A. Con sentenza 19 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna ha rigettato l’opposizione interposta dall’ing. __________ al PE cambiario n.__________ dell’UEF di Locarno per Fr. 5’000’000.--, oltre accessori, fatto emettere contro di lui dal __________.

B. L’escusso si è aggravato alla CEF contro il pronunciato pretorile con appellazione 27 dicembre 1994 tuttora pendente.

C. Con atto 22 dicembre 1994 __________ ha chiesto al Pretore “con riferimento alla sentenza 19/20 dicembre 1994” di “ordinare un provvedimento conservativo ai sensi dell’art. 183 LEF, segnatamente la formazione dell’inventario giusta gli art. 162 a 165 LEF, nei confronti dell’ing. __________”. L’istanza 22 dicembre 1994 è priva di qualsivoglia motivazione.

D. Con decreto 27 dicembre 1994, privo di motivazione, il Pretore di Locarno-Campagna ha ordinato all’UEF di Locarno di “procedere all’inventario di tutti i beni dell’ing. __________ ”.

E. Con tempestiva appellazione 28 dicembre 1994 __________ ha chiesto l’annullamento dell’ordine d’inventario;

F. Con provvedimento 29 dicembre 1994 l’UEF di Locarno non ha dato seguito all’ordine pretorile emesso in contrasto con i principi giurisprudenziali e dottrinali che regolano la procedura d’inventario.

G. Con reclamo 9 gennaio 1995 __________ ha impugnato il provvedimento 29 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno e ne ha chiesto l’annullamento, atteso che:

  • l’UEF di Locarno si è riferito erroneamente all’art. 162 LEF mentre l’inventario è stato chiesto in base all’art. 183 LEF;

  • la competenza di ordinare l’inventario è esclusivamente del giudice e l’UEF non può rifiutarsi di eseguire l’ordine impartitogli dal Pretore;

  • “l’UEF non ha dato seguito all’ordine pretorile, prendendo una decisione per la quale non era competente, contraria al diritto federale e commettendo quindi un diniego di giustizia”.

H. Con osservazioni 23 gennaio 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame, ritenuto che:

  • il 5 gennaio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di fallimento presentata dalla reclamante contro __________ e pertanto decadono tanto la procedura fallimentare quanto i provvedimenti conservativi ordinati, compresa l’erezione dell’inventario;

  • “nessuno contesta la facoltà del giudice di ordinare l’inventario” purchè ne siano dati i presupposti;

  • “l’ufficiale UEF di Locarno non ha sindacato sull’ordine del pretore ma si è limitato a non eseguirlo per manifesto contrasto con i principi in vigore. Diverso sarebbe stato se il pretore avesse ravvisato, nell’agire dell’escusso, un comportamento tale da rendere verosimile un pericolo per i diritti del creditore: ma non è stato il caso”.

I. Con sentenza 15 febbraio 1995 questa Camera ha accolto l’appello 28 dicembre 1994 dell’ing. __________ contro il decreto d’inventario del Pretore di Locarno-Campagna, riformandolo nel senso che “l’istanza di inventario 22 dicembre 1994 del __________ è respinta”.

L. Con osservazioni 23 febbraio 1995 l’UEF di Locarno ha chiesto la reiezione del gravame, con riferimento ai principi dottrinali dedotti da Rep. 1993 p.123 ss.

Considerato

in diritto

  1. L’inventario preventivo è misura di natura esclusivamente conservativa e costituisce un provvedimento incidentale nella procedura di fallimento.

Il suo scopo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli al riparo da manovre scorrette che debitori alle soglie del fallimento potrebbero commettere.

  1. Vi sono due specie di inventario preventivo in funzione del momento procedurale (cfr. Flavio Cometta, L’inventario preventivo nell’esecuzione in via di fallimento - art. 83 cpv.1 e 162 LEF - , in: Rep. 1993 p.123):

a) alla crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv.1 LEF);

b) contestualmente alla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 162 LEF).

Presupposto minimo per entrambe le specie di inventario preventivo è la crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto dell’opposizione.

  1. L’art. 183 cpv.1 LEF estende all’esecuzione cambiaria l’istituto dell’inventario preventivo, ritenuto che - oltre all’ovvio requisito della crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto cambiario - per le peculiarità dell’esecuzione cambiaria non occorre la comminatoria di fallimento, potendosi richiedere il fallimento cambiario producendo il precetto esecutivo, la cartavalore e la sentenza di rigetto dell’opposizione (art. 188 cpv.1 LEF).

  2. La concezione secondo cui l’inventario va ammesso , senza che sia esaminata la necessità di questa misura, già nella sola ipotesi che il creditore sia al beneficio di un pronunciato di rigetto provvisorio dell’opposizione cresciuto in giudicato, è opinione dottrinale ormai superata, oltre che in insanabile contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale federale a partire da DTF 82 I 145 ss. (cfr. Cometta, op. cit., p.123-124 con riferimenti).

  3. E’ possibile ottenere l’inventario dei beni del debitore quando i fatti e le ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l’opportunità della misura richiesta.

Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere l’opportunità dell’inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e ogniqualvolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall’istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti; sulla soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo, si veda p.125).

  1. Dal considerando 6 della citata sentenza CEF 15 febbraio 1995 risulta che il pronunciato pretorile 27 dicembre 1994 “ha fatto ordine all’UEF di Locarno di procedere all’inventario di tutti i beni dell’ing. __________: oltre ad essere privo di motivazione, il pronunciato non considera che:

a) la decisione di rigetto cambiario, sottesa all’istanza per l’allestimento dell’inventario, non è cresciuta in giudicato formale;

b) l’istante non ha dimostrato il superamento della soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo: anzi, non ha nemmeno reputato necessario spendere una sola parola di allegazione su fatti legittimanti l’inventario.

Ne consegue la revoca dell’ordine pretorile, per doppia manifesta carenza - di immediato riscontro - degli essentialia legittimanti l’inventario”.

  1. Il decreto d’inventario 27 dicembre 1994 del Pretore non è stato eseguito dall’UEF di Locarno che si è correttamente determinato nel provvedimento 29 dicembre 1994 qui impugnato: infatti, per analogia con le competenze autonome dell’organo d’esecuzione nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro, se il Pretore concede per errore un inventario benchè ne manchino i presupposti essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del Pretore, atteso che non gli è in linea di principio possibile verificare le condizioni materiali del decreto di inventario.

Vi sono però casi limite dove il principio dell'economia processuale deve prevalere sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, quando è di tutta evidenza, come nel caso di specie, che il giudice dell’inventario è incorso in un errore manifesto - immediatamente riscontrabile dall’organo d’esecuzione chiamato ad eseguire il decreto pretorile d’inventario

  • non essendosi avveduto che la sentenza di rigetto, su cui si fonda l’inventario, non è ancora cresciuta in giudicato formale, l'Ufficio esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del decreto di inventario con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza.

E’ quanto è avvenuto, in termini proceduralmente corretti, con il noto provvedimento 29 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno che merita conferma.

  1. In via abbondanziale, il reclamo va respinto anche per un altro motivo d’ordine logico.

L’esecuzione di un inventario ad opera dell’Ufficio esecuzione costituisce accessorio della decisione pretorile di inventario che ne è l’elemento principale.

Orbene, con sentenza 15 febbraio 1995 di questa Camera il decreto d’inventario è stato annullato e l’UEF di Locarno non può quindi eseguire un ordine che più non esiste: infatti la caducità del principale trae seco quella dell’accessorio.

  1. Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 TarLEF).

Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 83, 162 e 183 LEF,

pronuncia

  1. Il reclamo 9 gennaio 1995 del __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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