Incarto n. 15.95.00033
Lugano 18 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 1 febbraio 1995 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l'emissione della comminatoria di fallimento 23 gennaio 1995 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 13 febbraio 1995 della
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ la __________ (in seguito: __________) procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 62’566.55 oltre accessori.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha spiccato in data 23 gennaio 1995 la comminatoria di fallimento. Con atto 1. febbraio 1995 la __________ ha presentato reclamo argomentando che la creditrice, ancorchè sia soggetto giuridico di diritto privato, deve essere equiparata per legge ad un ente pubblico come le casse pensioni dello Stato o le casse cantonali di compensazione AVS/AI/IPG. L’UE avrebbe dovuto pertanto proseguire l’esecuzione in via di pignoramento.
C. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
in diritto:
a) Per l’art. 38 cpv. 2 LEF l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o in via di fallimento.
L’ufficiale esecutore determina d’ufficio (DTF 115 III 89) quale specie d’esecuzione sia da applicare (art. 38 cpv. 3 LEF), ritenuto il suo obbligo di accertare se esiste un’iscrizione nel registro di commercio (DTF 79 III 13).
L’art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF impone per norma di diritto cogente la prosecuzione in via di fallimento se il debitore è iscritto nel registro di commercio quale società anonima.
b) L’art. 43 LEF stabilisce che l’esecuzione per imposte, tributi, tasse, sportule, ammende e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari ha sempre luogo in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. Affinchè una società anonima sfugga alla comminatoria di fallimento occorrono così due requisiti cumulativi (DTF 115 III 90 cons. 2):
il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico;
il creditore deve essere un soggetto di diritto pubblico.
c) Nel caso in esame la reclamante sostiene che la __________ va equiparata per legge ad un istituto di diritto pubblico.
Ora l’art. 48 cpv. 2 LPP prevede che gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico. La creditrice appartiene alla prima categoria di soggetti e non può in alcun caso essere equiparata ad un ente di diritto pubblico. Tanto meno se si pensa che la norma dell’art. 43 LEF deroga al sistema legale - in particolare all’art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF - e deve perciò essere interpretata restrittivamente (cfr. DTF 115 III 89, 94 III 71 cons. 3; cfr. anche Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 457 nota 68). Di conseguenza essendo in casu la creditrice un soggetto di diritto privato, manca già uno dei requisiti richiesti. L’art. 43 LEF non può quindi essere applicato. Ne consegue che la comminatoria di fallimento è stata emessa in conformità del diritto esecutivo, l’esecuzione dovendo essere proseguita in via di fallimento.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 38, 39 e 43 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 1. febbraio 1995 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria