Incarto n. 15.95.00025
Lugano 29 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 febbraio 1995 di
contro l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il reclamante da
rappr. Dal __________
in materia di incanto immobiliare (sospensione);
richiamato il decreto presidenziale 3 febbraio 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 21 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto
che l’UE di Lugano ha depositato il 20 gennaio 1995 le condizioni d’incanto riferite all’immobile di proprietà di __________ alle particelle n.__________ e __________ RFD di __________ la cui vendita era prevista per il 3 febbraio 1995 alle ore 15.00;
che il 3 febbraio 1995 __________ ha consegnato all’UE di Lugano alle ore 14.15 il reclamo con istanza di effetto sospensivo, volto al rinvio dell’incanto ormai prossimo, con “aggiornamento della perizia” e modifica delle condizioni d’asta “come a reclamo che presenterò entro il 10 febbraio 1995”;
che con decreto presidenziale l’effetto sospensivo non è stato concesso e il 3 febbraio 1995 le particelle n.__________ e __________ RFD di __________ sono state aggiudicate per complessivi Fr. 480’000.-- al__________, creditrice ipotecaria in primo rango;
che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio esecuzione sia accessibile al pubblico e gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);
che venerdì 20 gennaio 1995 l’Ufficio esecuzione di Lugano era liberamente accessibile e il termine ha quindi iniziato a decorrere;
che per l’art. 31 cpv.1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere
che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza lunedì 30 gennaio 1995;
che il reclamo 3 febbraio 1995 è pertanto irricevibile per tardività;
che, in via abbondanziale, come rettamente dimostrato dall’Ufficio esecuzione di Lugano, vi è stato l’ossequio della normativa esecutiva, atteso che:
a) presentare tempestivamente la domanda, ritenuto che l’istanza di differimento è tardiva se è stata presentata qualche giorno prima dell’incanto, dopo che il debitore è rimasto a lungo inattivo;
b) affermare e rendere verosimile di trovarsi in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua;
c) aver versato la prima rata richiesta e determinata dall’UE;
che, ancora in via abbondanziale, la censura sul presunto non accertamento del valore aggiornato della stima è al limite del temerario, atteso che - come rettamente ha evidenziato l’UE di Lugano - vi è stato l’aggiornamento della stima con la perizia 14 novembre 1994 del , resa nota al reclamante con l’avviso d’incanto 18 novembre 1994 nonchè con pubblicazione sul FUC n. del __________;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
pronuncia
Il reclamo 3 febbraio 1995 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria