Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 15.1995.156

Incarto n. 15.95.00156

Lugano 05 gennaio 1996 B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 13 luglio 1995 di


(rappr. da: __________)

Contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiedente l’annullamento del pignoramento dell’autovettura __________ in diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da


(esec. n. __________, __________, __________, __________)


(esec. n. __________ , __________, __________, __________)


(esec. n. __________)


(esec. n. __________)


(esec. n. __________)

viste le osservazioni :

  • 8 agosto 1995 delle __________

  • 9 agosto 1995 del __________ e dell’__________

  • 16 agosto dello __________ e della __________

rilevato che con decreto presidenziale 19 luglio 1995 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. In seguito a diverse procedure esecutive, l’UEF di Bellinzona con provvedimento 22 luglio 1994 ha pignorato a __________ l’autovettura di marca Mercedes Benz 190. Avendo il debitore dichiarato che l’autovettura era di proprietà di sua madre, e questa rivendicazione essendo stata contestata, in data 26 settembre 1994 alla rivendicante è stato assegnato il termine di 10 giorni per far valere le sue pretese. Non essendo stata inoltrata nessuna rivendicazione, l’autovettura è stata riconosciuta di proprietà di __________ ed in data 14 giugno 1995 l’UEF di Bellinzona ha emesso l’avviso d’incanto. La vendita era prevista per il 24 luglio 1995.

B. Contro l’avviso d’incanto si è aggravato il debitore argomentando che la sua situazione non è mutata rispetto al momento del pignoramento. Anzi le condizioni respiratorie (enfisema polmonare) sarebbero peggiorate con il trascorrere dei mesi e l’auto-vettura munita d’aria condizionata gli serve per la ricerca di un posto di lavoro adeguato, a tempo parziale. Di conseguenza l’autovettura dovrebbe essere considerata quale mezzo di lavoro e dichiarata impignorabile.

C. Delle osservazioni delle __________, del , dell’, dello __________, della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1.a) Ex art. 93 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi e gli strumenti in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della sua professione.

b) Il funzionario deve decidere d’ufficio caso per caso sulla base degli accertamenti fatti in relazione alla situazione nel momento del pignoramento, se per il debitore e la sua famiglia ad un determinato oggetto va riconosciuta la qualità d’impignorabilità (cfr. DTF 111 III 56, 112 III 80; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Zurigo 1993, § 23 m. 10 p. 175).

c) Dalla lettera 14 novembre 1994, inviata dal reclamante all’UEF di Bellinzona, si evince che è disoccupato dal 1992. Agli atti risulta inoltre un rapporto ufficiale del medico curante datato 22 gennaio 1994 che lo dichiara abile al lavoro al 100% per lavori leggeri, come lavori d’ufficio. Con il reclamo __________ ha sostenuto che l’automobile gli serve per cercarsi un posto di lavoro adeguato. Questo motivo non può tuttavia essere ritenuto sufficiente per dichiarare la vettura in oggetto impignorabile. Infatti non può essere affermato che la disponibilità di un’automobile abbia facilitato il reclamante nella ricerca di un lavoro, se si considera che egli ha dichiarato di essere disoccupato dal 1992 e che lo è purtroppo tuttora, dopo tre anni di ricerche. Il debitore, che abita a __________, può inoltre disporre dei mezzi pubblici per presentarsi ad un eventuale posto di lavoro. D’altronde la pretesa necessità, fatta valere con il reclamo, di usare un’autovettura munita di aria condizionata, a causa delle condizioni delle sue vie respiratorie, è, se del caso, limitata ad un periodo di al massimo 4-6 settimane durante i mesi di luglio / agosto, periodo d’altro canto tra i meno adatti alla ricerca di lavoro, considerato che uffici ed imprese sono chiusi per le ferie.

d) Ne consegue che l’auto non può essere considerata nel caso di specie quale strumento necessario per l’esercizio della professione.

  1. Il reclamo 13 luglio 1995 di __________ va di conseguenza respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi, richiamato l’art. 92 n. 3 LEF, nonché i disposti citati

pronuncia: 1. Il reclamo 13 luglio 1995 di __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione:


per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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