Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.07.1995 15.1995.143

Incarto n. 15.95.00143

Lugano 17 luglio 1995/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla domanda di revisione 30 giugno 1995 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presentata da


patr. dall'avv. __________

contro la sentenza 8/19 giugno 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. 15.95.124 su reclamo 3 maggio 1995 di


in materia di esecuzione del sequestro decretato dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano su istanza di


patr. dall'avv. __________

contro


esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con decreto 16 febbraio 1995 la Segretaria assessore del Distretto di Lugano ha sequestrato per Fr. 2'044'325.90 oltre accessori, "presso la Banca __________ ", "tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopra citata banca appartenenti, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, alla debitrice" __________

B. L'UE di Lugano ha eseguito il sequestro il 16 febbraio 1995. Con lettera 22 febbraio 1995 la __________ ha reso noto all'UE di Lugano:

"Oggetto: sequestro __________

Ci riferiamo alla vostra intimazione del 16.2.1995 per informarvi che dalle nostre ricerche risulta il seguente conto:

__________ titolare del conto __________, sul quale ci è stato dichiarato essere l'avente diritto economico la società __________

gli averi al 16.2.1995 erano i seguenti:

conto saldo

0001 USD 1'134.07 creditore

0003 CHF 1'983.55 creditore

Deposito fiduciario CHF 500'000.--

Deposito fiduciario USD 85'000.--

I suddetti conti sono bloccati dalla data indicata".

C. Con lettera 19 aprile 1995 __________ patrocinata dall'avv. __________, ha reso noto all'UE di Lugano che "da quanto ci risulta dalla documentazione messaci a disposizione quest'oggi dalla Banca __________ sono stati sequestrati i conti della __________, nonostante il fatto che il debitore non sia la __________ ma la __________ A nome della __________ le confermiamo che la stessa è proprietaria dei beni sequestrati e che si oppone a detto sequestro".

D. Con reclamo 3 maggio 1995 __________ ha chiesto la revoca del sequestro con conseguente sblocco del conto presso la Banca __________, atteso che per quanto qui di rilievo:


"è la titolare del conto e si oppone al fatto che i propri conti siano stati sequestrati per un credito nei confronti della __________. Anche se la __________ dovesse essere la casa madre od una società sorella della ricorrente (le modalità di detenzione delle varie partecipazioni all'interno del gruppo __________ non sono esattamente note al sottoscritto) un sequestro può essere posto unicamente su beni che appartengono giuridicamente, non solo economicamente, al debitore";

  • la reclamante richiama DTF 106 III 86 da cui risulta che non possono essere sequestrati beni che il creditore sequestrante designa come proprietà di un terzo. Tale principio si applica anche laddove il creditore dichiari che la proprietà del terzo è meramente fiduciaria e che, dal punto di vista economico, i beni appartengono al debitore.

E. Dal formulario A "dichiarazione al momento dell'apertura di un conto o di un deposito" (doc.7), sottoscritto il 7 maggio 1992 da __________ quale "rappresentante del titolare del conto/deposito", risulta che __________ "an den einzubringenden Werten wirtschaftlich berechtigt ist".

F. Con sentenza 8/19 giugno 1995 questa Camera ha respinto il reclamo 3 maggio 1995 di __________, ritenuto che per quanto qui di rilievo:

  • alla reclamante, quale terzo che si ritiene proprietario dei beni sequestrati o di una parte di essi, sono dati due rimedi giuridici alternativi (DTF 115 III 129 con rif.):

a) quando è evidente che i beni indicati nel decreto gli appartengono - e ciò si verifica solitamente quando il creditore stesso gliene attribuisce la proprietà (DTF 112 III 56) - il terzo deve formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro cui l'Ufficio esecuzione non avrebbe dovuto procedere;

b) quando è soltanto inverosimile che i beni indicati nel decreto appartengano al debitore, il terzo deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto pretorile di sequestro, dimostrando che l'autorità del sequestro (in casu: la Segretaria assessore) ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del debitore sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a);

  • se il pretore concede per errore un sequestro benchè ne manchino gli elementi essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è assolutamente possibile verificarne le condizioni materiali (salvo casi limite dove il principio dell'economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l'organo d'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza);

  • l'Ufficio esecuzione deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti trarranno seco la non esecuzione del sequestro, ad esempio se i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo;

  • per la reclamante i beni sequestrati, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, non appartengono alla debitrice sequestrata ma alla reclamante stessa quale terzo proprietario;

  • contrariamente all'assunto della reclamante, __________ non ha mai affermato che i beni da sequestrare o colpiti da sequestro siano di proprietà della __________ ma anzi ha di continuo ribadito che "i beni colpiti da sequestro bancario sono di proprietà __________ ". In questo senso va pure il decreto di sequestro che menziona unicamente la __________. La situazione è comunque ben lungi dall'essere chiara, sivvero che dal Formulario A (prodotto dalla reclamante quale doc.7) non emerge che __________ sia titolare del conto bensì solo che sia rappresentante del titolare del conto;

  • non è quindi per nulla evidente che i beni indicati nel decreto di sequestro e oggetto di esecuzione dello stesso appartengano alla reclamante: il reclamo va pertanto respinto, atteso che nella migliore delle ipotesi per la reclamante - ossia se fosse soltanto inverosimile che i beni oggetto di sequestro appartengano alla __________ - il terzo (ossia la reclamante __________) non può far capo al rimedio del reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'Ufficio esecuzione di Lugano ma deve procedere con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro il decreto della Segretaria assessore, dimostrando che l'Autorità del sequestro ha ammesso in modo insostenibile la proprietà della debitrice sequestrata sui beni ivi elencati.

G. Con tempestiva domanda di revisione, fondata sull'art. 26 lett.a e b LPR, __________ ha chiesto l'annullamento della sentenza con conseguente revoca dell'esecuzione del sequestro "in relazione al conto bancario della __________ presso la Banca __________ ", protestate spese e indennità, ritenuto che:

  • "l'autorità non ha considerato fatti rilevanti che risultano dalla documentazione bancaria prodotta in sede di reclamo (doc. 7, 8, 9 e 10)";

  • "nella sentenza si fa unicamente riferimento al formulario A (doc.7), interpretandolo apparentemente nel senso che la __________ non è la titolare del conto, ma solo la rappresentante del titolare del conto": "questa interpretazione non è corretta, in quanto trascura semplicemente il resto della documentazione prodotta (doc.8-10) ed è pure contraddittoria (punto B e G della sentenza)";

  • "comunque sia, bisogna ammettere che il formulario A (doc.7), visto da solo e senza il resto della documentazione (doc.8-10, nonchè quella prodotta con la presente istanza di revisione), può creare una certa confusione";

  • "su nostra richiesta, la __________ ci ha inoltre effettivamente confermato che il formulario A era stato a suo tempo, per motivi ignoti, riempito in modo non corretto. Giustamente il formulario A avrebbe dovuto essere compilato dalla istante come titolare del conto ("als Konto-/Depotinhaber");

  • "il fatto rilevante e decisivo che la __________ non è solo "rappresentante del titolare del conto" bensì titolare del conto può comunque essere facilmente provato dall'istante producendo la completa documentazione bancaria firmata in occasione dell'apertura del conto" (doc.17-25);

  • "__________ è solo avente diritto economico" e "nel campo dell'esecuzione e del fallimento occorre basarsi unicamente sulla realtà giuridica e non quella economica".

Considerato

in diritto:

a) Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione, se l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni tra loro contraddittorie (art. 26 lett.a LPR).

b) È motivo di revisione l'errore dell’Autorità di vigilanza quando è facilmente correggibile perchè gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultano dall'incarto che ha portato alla sentenza oggetto di revisione.

c) Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata - espressamente menzionata - ma che l'autorità non ha ritenuto decisiva, poichè un siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico.

d) La nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvedutezza dal suo tenore esatto, in particolare da quello letterale.

e) L’inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti.

La revisione non è finalizzata a correggere eventuali errori di diritto del giudice: segnatamente essa non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione.

f) Chi sostiene esservi contrasto con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente:

  • indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;

  • dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.

  1. L'istante __________ censura in estrema sintesi che il giudizio su reclamo di questa Camera non abbia considerato per inavvertenza (art. 26 lett.a LPR) anche i doc. da 8 a 10, limitandosi al doc. 7.

A torto.

a) Premesso che il giudizio ex art. 26 lett.a LPR va attuato facendo capo ai soli documenti versati agli atti della pregressa procedura, la sentenza impugnata ha esaminato anche i documenti ivi prodotti che l'istante invoca a sostegno delle sue allegazioni, giungendo però a conclusioni diverse; detto altrimenti, l'apprezzamento delle prove ha determinato questa Camera - avuto riguardo ai limiti del potere di cognizione riservato all'Autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione del decreto pretorile di sequestro - nel senso che non era evidente che i beni oggetto dell'esecuzione del decreto di sequestro appartenessero alla reclamante (sul grado di evidenza richiesto, cfr. DTF 112 III 55-56 cons.2; 109 III 127 con rinvii).


disattende che quando sia dubbio o improbabile che i beni sequestrati rientrino nel patrimonio del debitore, l'Ufficio di esecuzione non può rifiutarsi di procedere: deve sequestrare i beni e conferire al terzo che se ne reputa proprietario la possibilità di far valere i suoi diritti nell'ambito di una rivendicazione ex art. 106 ss. LEF (DTF 112 III 56 cons.2; 109 III 126).

L'organo d'esecuzione può rinunciare al sequestro unicamente se la situazione è del tutto chiara, quando sia manifesto che l'oggetto litigioso appartiene al terzo. Un'evenienza del genere non si ravvisa, in pratica, che se il creditore medesimo attribuisce a un estraneo la proprietà dei valori elencati nel decreto; questo convincimento può emergere dal decreto stesso o da una dichiarazione rilasciata dal creditore al di fuori della procedura, purchè non sussista al riguardo il minimo rischio di equivoco (DTF 112 III 56 cons.2; 109 III 127 con rinvii).

b) L'istante sembra dimenticare che l'Autorità di vigilanza non può procedere a libero esame ma apprezza le prove entro limiti estremamente ristretti: in quest'ambito assume forte rilevanza il noto doc. 7 (Formulario A "dichiarazione al momento dell'apertura di un conto o di un deposito", sottoscritto il 7 maggio 1992 da __________ quale "rappresentante del titolare del conto/deposito"). Siffatta dichiarazione, ancorchè ambigua se messa in relazione con i doc. da 8 a 10, non consente conclusione diversa da quella cui è giunta la sentenza impugnata: mancando l'evidenza certa, la via del reclamo non consente di non eseguire il sequestro.

c) A __________ va ricordato che quando è soltanto inverosimile che i beni indicati nel decreto appartengano al debitore, il terzo deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto pretorile di sequestro, dimostrando che l'autorità del sequestro (in casu: la Segretaria assessore) ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del debitore sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).

d) Questo giudizio, come pure quello pregresso su reclamo, non pregiudicano i diritti dell'istante nelle azioni di merito volte a far accertare la proprietà dei beni rivendicati. __________ è però malvenuta a far valere in sede di esecuzione del decreto pretorile di sequestro argomentazioni che hanno quale sedes materiae il merito o, se del caso, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

a) Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione, se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell'esecuzione o del provvedimento (art. 26 lett.b LPR).

b) È motivo di revisione l'accertamento della nullità dell’esecuzione o del provvedimento sulla base di fatti rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell’Autorità di vigilanza.

La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile: la nullità di provvedimenti esecutivi, determinata da violazione di principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti, impone l’intervento anche d’ufficio dell’Autorità cantonale di vigilanza nonostante il decorso infruttuoso dei termini d’impugnativa (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti, in: Rep 1988 p.230 n.6), purchè sussista un interesse procedurale pratico. A maggior ragione si deve ammettere l’intervento su domanda di revisione della parte interessata.

  1. L'istante ha prodotto una serie di documenti (dal 17 al 25), che già avrebbe peraltro potuto e dovuto produrre in sede di reclamo, per dimostrare la nullità dell'esecuzione o del provvedimento.

a) A prescindere dall'irrimediabile tardività di siffatta produzione documentale, manca altresì il requisito della nullità: nel caso di specie, il provvedimento censurato (esecuzione del decreto di sequestro) interessa infatti solo la creditrice __________, la debitrice __________. e __________ quale terzo rivendicante la proprietà dei beni sequestrati e non una cerchia indeterminata di possibili interessati. Non vi è quindi spazio per il rimedio straordinario di diritto della revisione ex art. 26 lett.b LPR.

  1. La domanda di revisione va pertanto respinta.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF e 17 LPR).

Richiamati gli art. 275 LEF e 26 lett.a e b LPR,

PRONUNCIA

  1. La domanda di revisione 30 giugno 1995 __________ è respinta.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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