Incarto n. dal n. 15.95.00134 al n. 15.95.00141
Lugano 14 dicembre 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 18 giugno 1995 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro la reclamante dalla
viste le osservazioni 13 luglio 1995 della __________ e 21 giugno 1995 e 14 luglio 1995 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
IN FATTO:
A. __________, escussa nonchè condebitrice solidale e terza proprietaria del pegno, vive separata dal marito __________ dall'11 maggio 1994 (cfr. verbale della Pretura di Locarno-Città dell'11 maggio 1994 da cui risulta che i coniugi __________ vivono separati di fatto da circa un anno e che una conciliazione non risulta possibile).
A seguito di istanza 29 maggio 1995 ex art. 421 CPC, i coniugi __________ sono stati citati per un nuovo esperimento di conciliazione per il 13 luglio 1995.
B. __________ è parte interessata nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
Tutti i precetti esecutivi - salvo il n. __________, notificato direttamente al patrocinatore di __________ che ha interposto opposizione duplice contro il credito e il diritto di pegno - sono stati notificati a __________ che si è limitato a formulare opposizione semplice.
C. Con tempestivi gravami, __________ chiede in via principale che tutti i PE siano dichiarati nulli, subordinatamente inefficaci, protestate spese e ripetibili, atteso che:
i coniugi __________ sono in fase di divorzio, vivono separati di fatto dal 1994 nello stesso stabile ma in appartamenti differenti situati su piani diversi;
il marito non è più legittimato a ricevere atti esecutivi destinati alla moglie;
ha saputo delle esecuzioni due o tre giorni prima della formulazione del reclamo che è pertanto tempestivo;
D. La creditrice ha chiesto la reiezione dei gravami, protestate spese e ripetibili, ritenuto che __________ "vive ancora nello stesso stabile dove abita suo marito ed era perfettamente a conoscenza di tutte le notifiche", pur concedendo alla reclamante la possibilità di sollevare opposizione tardiva per quel che concerne il diritto di pegno" per sette esecuzioni "in quanto per quella n. __________ è già stata sollevata opposizione da parte del legale della reclamante".
Considerato
IN DIRITTO:
Gli otto reclami sono diretti contro la notifica di otto precetti esecutivi al marito dell'escussa e sono incentrati su allegazioni identiche tanto fattuali che in diritto: le cause inc. da 15.95.134 e 15.95.141 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Il caso di specie è incentrato sulla questione a sapere se è corretta la notifica di precetti esecutivi al marito dell'escussa, separato di fatto e con interessi patrimoniali contrastanti.
a) Se, per un vizio della notifica, il precetto esecutivo non è pervenuto al debitore, l'esecuzione è radicalmente nulla e la sua nullità deve essere rilevata in qualsiasi momento.
b) Vi è sanatoria solo se il precetto esecutivo è comunque pervenuto all'escusso (DTF 110 III 11; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §12 m.19-20 e rif. ivi a DTF 104 III 12 e 110 III 9; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §14 m.17 p.171; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1911, n.5 ad art. 64 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 129-130 con rif. a DTF 112 III 84 ss.): in tale evenienza, gli effetti della notifica saranno riportati al momento in cui essa ha avuto luogo.
c) La prova della corretta notifica incombe all'Ufficio esecuzione (cfr. DTF 117 III 13; Amonn, op. cit., §12 m.19).
d) L'escusso deve conoscere l'esatto contenuto di un precetto esecutivo per potersi determinare in termini proceduralmente corretti (cfr. DTF 110 III 12 cons.3; Jaeger, op. cit., vol. I, n.5 ad art. 64 LEF).
In linea di principio, solo la detenzione di fatto del precetto esecutivo notificato irregolarmente può far decorrere i termini legati alla sua notifica (cfr. DTF 110 III 9-13, giurisprudenza condivisa da Amonn in ZBJV 1986 p.468; si veda anche Gilliéron, op. cit., p.105).
L'UEF di Locarno non ha quindi notificato correttamente i sette precetti, il marito non essendo più legittimato a rappresentare la moglie perchè nel periodo entrante in linea di conto i coniugi vivevano separati dopo che l'esperimento di conciliazione ex art. 421 CPC era scaduto infruttuoso.
ha tempestivamente reclamato contro le notifiche tre giorni dopo essere entrata in possesso dei precetti esecutivi: siffatta asserzione poggia su affermazione del patrocinatore della reclamante che trova conforto indiziante nella dichiarazione di opposizione semplice formulata dal marito, ritenuto - che per fatto non imputabile alla moglie - manca la prova del momento esatto in cui gli atti esecutivi le sono pervenuti.
La sanzione della nullità è però eccessiva nel caso di specie, bastando il ripristino del termine per far valere qualsivoglia diritto processuale in connessione con i sette PE notificati in modo non corretto. Sette reclami vengono pertanto parzialmente accolti, mentre l'ottavo - inc. 15.95.136, riferito all'esecuzione n. __________ sulla quale __________ si è già espressa con opposizione sul credito e sul diritto di pegno - è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF), contrariamente ai petita tanto della reclamante quanto della creditrice, perchè così imposto per norma di diritto regolamentare federale.
Per questi motivi, richiamato l'art. 64 LEF
PRONUNCIA:
Le procedure inc. da 15.95.134 a 15.95.141 sono dichiarate congiunte.
I reclami 18 giugno 1995 (inc. n. 15.95.134, 15.95.135, 15.95.137, 15.95.138, 15.95.139, 15.95.140 e 15.95.141) di __________, sono parzialmente accolti.
2.1. Di conseguenza è fissato ad __________ un termine di dieci giorni per far valere qualsivoglia diritto, oltre l'opposizione contro il credito, in connessione con le sette esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ contro di lei promosse dalla __________.
Il reclamo 18 giugno 1995 (inc. 15.95.136, riferito all'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________) di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: __________
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria