Incarto n. 15.95.00124
Lugano 8 giugno 1995/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 maggio 1995 di
__________, (patr. dall’ avv. __________)
contro
nella procedura dipendente dal sequestro decretato il 16 febbraio 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano su istanza di
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
__________ (__________);
viste le osservazioni 24 maggio 1995 di __________ e 29 maggio 1995 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
IN FATTO:
A. Con decreto 16 febbraio 1995 la Segretaria assessore del Distretto di Lugano ha sequestrato per Fr. 2'044'325.90 oltre accessori, "presso la __________, Succursale di __________ Via __________ ", "tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopra citata banca appartenenti, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, alla debitrice" __________
B. L'UE di Lugano ha eseguito il sequestro il 16 febbraio 1995. Con lettera 22 febbraio 1995 la __________ ha reso noto all'UE di Lugano:
"Oggetto: sequestro __________ - __________ Ci riferiamo alla vostra intimazione del 16.2.1995 per informarvi che dalle nostre ricerche risulta il seguente conto:
__________ titolare del conto __________ sul quale ci è stato dichiarato essere l'avente diritto economico la società __________ - gli averi al 16.2.1995 erano i seguenti:
conto saldo
0001 USD 1'134.07 creditore
0003 CHF 1'983.55 creditore
Deposito fiduciario CHF 500'000.--
Deposito fiduciario USD 85'000.--
I suddetti conti sono bloccati dalla data indicata".
C. Con lettera 19 aprile 1995 __________, patrocinata dall'avv. __________ ha reso noto all'UE di Lugano che "da quanto ci risulta dalla documentazione messaci a disposizione quest'oggi dalla __________ sono stati sequestrati i conti della __________, nonostante il fatto che il debitore non sia la __________ ma la __________ A nome della __________ le confermiamo che la stessa è proprietaria dei beni sequestrati e che si oppone a detto sequestro". __________ ha poi chiesto di "notificarci ufficialmente una copia del decreto di sequestro nonchè del relativo verbale".
D. Il 24 aprile 1995 l'UE di Lugano ha notificato ex art. 106 LEF a __________ la pretesa di __________ sui beni sequestrati.
E. Con reclamo 3 maggio 1995 __________ ha chiesto la revoca del sequestro con conseguente sblocco del conto presso la __________, protestate spese e ripetibili, atteso che:
il 12 aprile __________, società facente capo al gruppo __________, incaricava lo Studio legale __________ "in quanto i conti della ricorrente presso la __________ risultavano bloccati";
il 19 aprile 1995 la reclamante ha preso visione del decreto e del verbale di sequestro, come pure del formulario A (doc.7);
"è la titolare del conto e si oppone al fatto che i propri conti siano stati sequestrati per un credito nei confronti della __________. Anche se la __________ essere la casa madre od una società sorella della ricorrente (le modalità di detenzione delle varie partecipazioni all'interno del gruppo __________ non sono esattamente note al sottoscritto) un sequestro può essere posto unicamente su beni che appartengono giuridicamente, non solo economicamente, al debitore";
F. Il 5 maggio 1995 __________ contestato la rivendicazione, ritenuto altresì che la stessa è tardiva.
Con provvedimento 12 maggio 1995 l'UE di Lugano ha assegnato a __________ un termine di dieci giorni per promuovere l'azione di rivendicazione ex art. 107 LEF.
Con petizione 19 maggio 1995 __________ ha chiesto sia "riconosciuta la sua proprietà sui beni depositati presso il conto __________ presso la __________ ", con conseguente dissequestro del citato conto.
G. Dal formulario A "dichiarazione al momento dell'apertura di un conto o di un deposito" (doc.7), sottoscritto il 7 maggio 1992 da __________ quale "rappresentante del titolare del conto/deposito", risulta che __________, __________ "an den einzubringenden Werten wirtschaftlich berechtigt ist".
H. __________ e l'UE di Lugano hanno chiesto la reiezione del gravame in ordine per tardività (la reclamante avendo avuto conoscenza del provvedimento già il 12 aprile 1995 secondo __________ oppure il 19 aprile 1995 secondo l'UE), come pure nel merito per i motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
IN DIRITTO:
La tempestività è data, il 12 e il 19 aprile 1995 cadendo nelle ferie pasquali con Pasqua il 16 aprile 1995.
si dichiara titolare dei beni sequestrati: in linea di principio la reclamante è legittimata a formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'organo d'esecuzione.
Infatti al terzo, che si ritiene proprietario dei beni sequestrati o di una parte di essi, sono dati due rimedi giuridici alternativi (DTF 115 III 129 con rif.):
a) quando è evidente che i beni indicati nel decreto gli appartengono - e ciò si verifica solitamente quando il creditore stesso gliene attribuisce la proprietà (DTF 112 III 56) -, il terzo deve formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro cui l'Ufficio esecuzione non avrebbe dovuto procedere;
b) quando è soltanto inverosimile che i beni indicati nel decreto appartengano al debitore, il terzo deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto pretorile di sequestro, dimostrando che l'autorità del sequestro (in casu: la Segretaria assessore) ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del debitore sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).
a) Se il pretore concede per errore un sequestro benchè ne manchino gli elementi essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è assolutamente possibile verificarne le condizioni materiali (salvo casi limite dove il principio dell'economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l'organo d'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza).
b) L'UE deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti trarranno seco la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons.1; Gilliéron, op. cit., p.384-385).
a) i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., §51 m.45; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §58 m.15 p.472-473);
b) i beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2 p.467; Gilliéron, op. cit., p.384; Amonn, op. cit., §51 m.45);
c) i beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
d) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons.6, 105 III 114 cons.4 e 104 III 58-59 cons.3; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2 p.468; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
e) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex jure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons.1e; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
f) il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art.2 cpv.1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons.4; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 n.4 p.467; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45).
Nel caso in esame entra in linea di conto la sola ipotesi sub 4d, atteso che per la reclamante i beni sequestrati, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, non appartengono alla debitrice sequestrata ma alla reclamante stessa quale terzo proprietario.
Contrariamente all'assunto della reclamante, __________ non ha mai affermato che i beni da sequestrare o colpiti da sequestro siano di proprietà della __________ ma anzi ha di continuo ribadito che "i beni colpiti da sequestro bancario sono di proprietà __________ ". In questo senso va pure il decreto di sequestro che menziona unicamente la __________. La situazione è comunque ben lungi dall'essere chiara, sivvero che dal Formulario A (prodotto dalla reclamante quale doc.7) non emerge che __________ sia titolare del conto bensì solo che sia rappresentante del titolare del conto.
Non è quindi per nulla evidente che i beni indicati nel decreto di sequestro e oggetto di esecuzione dello stesso appartengano alla reclamante: il reclamo va pertanto respinto, atteso che nella migliore delle ipotesi per la reclamante - ossia se fosse soltanto inverosimile che i beni oggetto di sequestro appartengano alla __________. - il terzo (ossia la reclamante __________) non può far capo al rimedio del reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'Ufficio esecuzione di Lugano ma deve procedere con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro il decreto della Segretaria assessore, dimostrando che l'Autorità del sequestro ha ammesso in modo insostenibile la proprietà della debitrice sequestrata sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).
Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 271 ss. LEF
PRONUNCIA:
Il reclamo 3 maggio 1995 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria