Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.08.1996 15.1995.00217

Incarto n. 15.95.00217

Lugano 29 agosto 1996 /C/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 23 ottobre 1995

__________,

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________, sequestro n. __________, promossa dalla


patr. dall’avv. __________

contro


patr. dall’avv. __________

in tema di esecuzione del sequestro e di avviso e assegno di termine ex art. 106-109 LEF;

richiamato il decreto presidenziale 24 ottobre 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

6 novembre 1995 della __________ - 13 novembre 1995 della __________

14 novembre 1995 dell’UE di Lugano, Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto 22 maggio 1995 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza della __________ e contro __________ “presso la __________ e la __________, __________: tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in dossier, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma, sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, comunque nulla escluso intestato al debitore oppure anche a terzi nella misura in cui le destinatarie del presente decreto sappiano trattarsi di beni di proprietà del debitore in quanto avente diritto economico ai sensi dell’art. 307 CPS, anche se a lui non intestati. Il tutto fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione” di Fr. 24’343’750.--.

B. L’UE di Lugano ha eseguito lo stesso giorno il sequestro presso la __________ e la __________.

C. Il 1. giugno 1995 la __________ ha comunicato all’UE di Lugano di “aver provveduto a bloccare averi di pertinenza dell’escusso __________ sino a concorrenza di un attivo apparente di Fr. 611’463.45”, precisando che in questo importo “non è compreso un avere complessivo di US $ 1’430’000 (pari a Fr. 1’717’430.--), valuta 22 maggio 1995, collocato su un conto di cui l’escusso è cointestatario con un’altra persona”, ma, “secondo quanto noto alla banca”, non di sua pertinenza.

D. Con scritti 22 giugno 1995, 30 agosto 1995 e 4 ottobre 1995 lo studio legale __________ ha chiesto a “nome di __________ e di alcuni suoi clienti effettivi beneficiari del conto”, il dissequestro, nell’ipotesi fosse stato sequestrato, del conto n. __________ __________ presso la __________, perché “manifestamente non di proprietà del debitore, ma di terzi”: subordinatamente ha postulato “l’avvio della procedura di rivendicazione, con assegnazione del ruolo di attrice alla __________ ”.

Negli scritti viene evidenziato che “i beni (complessivamente US $ 1’430’000) sono stati depositati sul conto in base a regolare contratto di finanziamento tra ciascuno dei clienti di __________ e il debitore __________ ”. Inoltre “con ogni contratto il debitore ha firmato a favore dei singoli clienti di __________ un atto di pegno, cessione e garanzia di ogni suo bene e valore presso la __________ fino a concorrenza dell’importo di finanziamento, di complessivi US $ 1’430’000”, poi ridottosi a US $ 1’195’000. Così stando le cose, ritenuto che il valore complessivo di quanto depositato sul conto n. __________ il 9 agosto 1995 è di US $ 262’500, “i clienti di __________ ” fanno valere per la differenza negativa “fra il saldo netto del conto e l’importo di US $ 1’430’000 (ora: 1’195’000) un diritto di natura reale e obbligatoria sui beni di proprietà del debitore che fossero stati sequestrati dalla __________, riservandosi la rivendicazione per l’intero importo”.

E. Con provvedimento 12 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha notificato alla ____________________ che __________, __________ e __________ hanno fatto valere un diritto di proprietà del conto n. __________ e un diritto di pegno sugli “averi per un totale apparente di Fr. 611’463.45” appartenenti al debitore, impartendo alla creditrice il termine di dieci giorni ex art. 106 LEF per dichiarare “all’ufficio se e in quale misura intende contestare questa pretesa”.

F. Con scritto 13 ottobre 1995 la creditrice ha contestato le rivendicazioni dei reclamanti.

G. Con tempestivo reclamo 23 ottobre 1995 __________, __________ __________ e __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili:

“1. La notificazione di pretesa 12 ottobre 1995 dell’UE di Lugano nella procedura di esecuzione n. __________ (sequestro __________) è integralmente annullata.

  1. È autorizzato il dissequestro del conto n. __________ c/o __________, senza procedura di rivendicazione.

2.1. In via subordinata:

È avviata la procedura di rivendicazione relativa al conto n. __________ con nuova notifica a norma dell’art. 109 LEF (attribuzione del ruolo di attrice alla creditrice procedente __________ invece che ai rivendicanti qui reclamanti).

  1. È separatamente avviata la procedura di rivendicazione relativamente ai beni del debitore sequestrati presso la __________ __________, corrispondenti a un attivo apparente di Fr. 611’463.45, con nuova notifica a norma dell’art. 109 LEF (attribuzione del ruolo di parte attrice alla creditrice procedente __________ invece che ai reclamanti)”.

A sostegno delle loro richieste i reclamanti hanno argomentato che:

  • “i quattro clienti di __________ qui rivendicanti hanno conferito sul conto __________ c/o __________ (precedentemente c/o __________) i seguenti importi:

Primo cliente: __________: US $ 505’000

Secondo cliente__________: US $ 200’000

altri due clienti di __________ (che per essi, causa impossibilità di raggiungerli attualmente agisce in forza delle procure che ha per il conto, subordinatamente in qualità di gestore senza mandato, da noi rappresentata):

Terzo cliente __________: US $ 525’000

Quarto cliente __________: US $ 200’000”;

  • “successivamente sono stati restituiti al primo cliente US $ 135’000 e al secondo cliente US $ 100’000; il totale complessivo conferito netto dalle restituzioni ammonta cioè a US $ 1’195’000”;

  • ”essi hanno quindi la comproprietà sugli attivi del conto (rispettivamente la contitolarità)”;

  • “il conto (__________) è cointestato a __________, amministratore di __________, e al debitore __________ __________, che hanno firma collettiva a due”;

  • “l’amministratore di __________ è l’unico ad avere la procura amministrativa sul conto”;

  • “all’apertura del conto n. __________ presso la __________ __________ è stata debitamente compilata la dichiarazione 7.3.1995 con la determinazione dell’avente diritto economico, la quale indica espressamente i quattro beneficiari economici, clienti di __________, per un importo complessivo di US $ 1’430’000”;

  • “i beni depositati sul conto citato (originariamente US $ 1’430’000) lo sono stati in base a regolare contratto di finanziamento tra ciascuno dei clienti di __________ e il debitore della presente procedura di esecuzione; con ogni contratto il debitore ha firmato a favore dei singoli clienti di __________ un atto di pegno, cessione e garanzia di ogni suo bene e valore presso la __________ fino a concorrenza dell’importo del finanziamento, di complessivi US $ 1’430’000”;

  • “i beni, titoli, contanti, sul conto n. __________ fino all’importo indicato nella dichiarazione sull’effettivo beneficiario economico di complessivi US $ 1’430’000 (dedotta la differenza rimborsata precedentemente al sequestro di US $ 235’000) sono di spettanza dei reclamanti e quindi di terzi rispetto ai beni del debitore, e non dovrebbero quindi essere colpiti dal sequestro, poiché non di proprietà del debitore, non compresi cioè nel decreto di sequestro; l’UE avrebbe dovuto autorizzare subito la __________ al dissequestro del conto, senza procedura di rivendicazione”;

  • ”qualora il Tribunale non ritenesse di autorizzare il dissequestro del conto __________, la procedura di rivendicazione dovrebbe essere avviata conformemente all’art. 109 LEF, visto che il debitore non ha da solo il possesso sui beni sequestrati e che il diritto di natura reale dei clienti di ____________________, in virtù anche delle cessioni e dei diritti di pegno, è chiaro”;

  • in virtù delle cessioni sopra, i qui rivendicanti hanno un diritto di pegno (risp. contitolarità) sugli averi del debitore c/o __________ per la differenza fra l’importo corrispondente a US $ 1’195’000 e il saldo del conto __________ loro spettante”;

  • “il saldo del conto __________ al 30.9.1995 è di soli Fr. 387’393.15 (al cambio di 1.148 del 30.9.1995 US $ 337’450.40) quindi purtroppo di molto inferiore all’importo di cui alle cessioni, di US $ 1’195’000; i beni del debitore sequestrati hanno un “saldo apparente di Fr. 611’463.65”; lo scoperto del conto __________ è di Fr. 653’547.-- (1’040’940.-- ./. 337’450.--); i reclamanti rivendicano quindi integralmente i beni del debitore sequestrati”;

  • “in questo caso la procedura da avviare è quella dell’art. 109 LEF, la qualità di creditori dei reclamanti essendo più probabile di quella del debitore, in virtù delle cessioni”.

H. Con osservazioni 13 novembre 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame.

L’osservante rileva che “l’impugnativa dei signori ____________________ e __________ viene proposta da __________ nella forma della gestione senza mandato, ossia senza un valido, espresso e diretto incarico dei reclamanti indicati con le sole iniziali”: quindi manca la legittimazione del rappresentante come sancita dall’art. 97 n. 4 CPC. Inoltre __________ e __________ non sarebbero legittimati a proporre il reclamo perché “in ambito di rivendicazioni sulla base degli art. 106-109 LEF il Tribunale federale ha da sempre richiesto un estremo rigore nell’indicare non solo le generalità complete dei rivendicanti, ma anche il loro esatto e completo domicilio”. Irrilevante ai fini di causa risulta essere il conferimento a __________ di una procura bancaria, nemmeno documentata dagli atti di causa, che le permetterebbe di operare sul conto n. __________ aperto presso la __________.

A mente della creditrice, __________, mera promotrice del conto n. __________, non ha “alcun interesse pratico, legittimo ed attuale ad aggravarsi verso l’operato dell’UE”, perché le rivendicazioni di proprietà risp. di pegno di __________ e __________ non tangono in alcun modo la propria posizione.


evidenzia che “il sequestro viene decretato dal Pretore e che lui solo giudica sull’adempimento delle necessarie condizioni legali. All’Autorità di vigilanza non compete infatti il potere di cognizione per decidere circa la titolarità dei beni sequestrati (...): ne consegue l’irricevibilità della domanda dei reclamanti a che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di Vigilanza proceda a dissequestrare il conto n. __________ presso la __________ senza avviare la procedura di rivendicazione”.

Per la creditrice il “formulario A determina unicamente l’avente diritto economico su di una determinata relazione bancaria” e quindi è “ininfluente dal profilo civilistico in quanto la sua funzione si esaurisce agli aspetti di diritto bancario e penale”. Il suo contenuto “non può far concludere per l’esistenza di un rapporto di comproprietà sugli averi del conto”. Inoltre dallo stesso non emerge che il conto __________ sia intestato a __________ e agli asseriti clienti di __________.

I beni depositati sul noto conto “vi sono confluiti in virtù di un contratto di finanziamento (mutuo) tra gli asseriti clienti di __________ e il debitore (...): ne consegue che essi non sono proprietari degli attivi del conto sequestrato”, come dimostrano le “allegazioni di controparte, secondo cui esisterebbero validi contratti di pegno, cessione e garanzia aventi per oggetto gli averi depositati sul conto in rubrica”. Gli attivi del conto __________ sono di esclusiva proprietà del debitore sequestrato.

I. Con osservazioni 6 novembre 1995 la __________ si è rimessa al giudizio dell’Autorità di vigilanza. L’UE di Lugano ha invece postulato la reiezione del gravame.

Considerato:

in diritto: 1.a) In via preliminare deve essere risolta la questione d’ordine sollevata dalla __________ con le osservazioni al reclamo, ossia quella secondo cui __________ non sarebbe legittimata a rappresentare i “signori __________ e __________ ” perché essa agisce “nella forma della gestione senza mandato, ossia senza un valido, espresso e diretto incarico dei reclamanti indicati con le sole iniziali”. A mente dell’osservante inoltre __________ e __________ non sarebbero legittimati a proporre il reclamo perché “in ambito di rivendicazioni sulla base degli art. 106-109 LEF il Tribunale federale ha da sempre richiesto un estremo rigore nell’indicare non solo le generalità complete dei rivendicanti, ma anche il loro esatto e completo domicilio”.

A mente della creditrice, __________, mera promotrice del conto n. __________, non ha “alcun interesse pratico, legittimo ed attuale ad aggravarsi verso l’operato dell’UE”, perché le rivendicazioni di __________ e __________ non tangono in alcun modo la propria posizione.

b) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona lesa nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 6 n. 19 p. 58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 n.16).

La LPR non definisce la nozione di parte che è implicitamente sottesa alla legittimazione processuale: non vi è alcuna necessità d'ordine logico che imponga due definizioni identiche ma nulla si oppone a che coincidano (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 1991, p.163 n.2.2.5.5.). Parte è ogni persona fisica o giuridica che goda dei diritti civili ex art. 11 e 53 CC (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT I-1996, n. 3.1.6. lett.a), come pure la società in nome collettivo (art. 562 CO) e la società in accomandita (art. 602 CO).

Il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica.

Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4).

La legittimazione processuale -nella terminologia tedesca non più l'equivoco Beschwerdelegitimation ma ora Beschwerdebefugnis per evitare commistioni con Sachlegitimation che è nozione di diritto materiale (cfr. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, §14 n. 767-769)- coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere parte (Cometta, op. cit., n. 3.1.6. lett.b).

c) Legittimazione al reclamo dei rivendicanti __________ e __________

aa) Si è detto al cons.1b) che la legittimazione processuale coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere parte.

Parte è ogni persona fisica o giuridica che goda dei diritti civili ex art. 11 e 53 CC, come pure la società in nome collettivo (art. 562 CO) e la società in accomandita (art. 602 CO), cfr. Fritzsche/Walder, op. cit., § 9 n. 2 ss.

I rivendicanti __________ e __________, non altrimenti qualificati, non rientrano in tale forma indistinta tra le persone fisiche o giuridiche aventi la qualità di parte e non sono quindi legittimati al reclamo. Infatti il diritto di rivendicazione non può essere fatto valere da chi non renda nota la propria identità e nemmeno per interposta persona (cfr. DTF 109 III 57-58), atteso che non è sufficiente la rappresentanza in via fiduciaria di terzi non identificati: ratio della norma è infatti di permettere al creditore sequestrante di determinarsi sui diritti fatti valere dall’effettivo titolare del diritto in questione.

d) Legittimazione al reclamo di __________.

aa) __________ assevera in sostanza che i titoli per complessivi Fr. 611’463.45 e quanto depositato sul conto __________ __________ appartengano a __________, e


Orbene, se sono stati sequestrati beni non di proprietà della reclamante, __________ non è stata lesa dal provvedimento dell'UE di Lugano nei propri interessi giuridicamente protetti: mancando il pregiudizio materiale attuale, non si realizza nel caso di specie il presupposto processuale della legittimazione al reclamo.

Ne consegue l'irricevibilità del gravame di __________.

L’assegnazione del termine ex art. 106 LEF impartita il 12 ottobre 1995 dall’UE di Lugano alla creditrice procedente deve pertanto essere annullato limitatamente alla rivendicazione di __________.

e) Legittimazione al reclamo di __________ e __________.

aa) La via del reclamo è data contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'organo d'esecuzione (Amonn, op. cit., § 51 m. 45 e 62 con rif. ivi; Gilliéron, op. cit., p. 385).

bb) __________ e __________ si dichiarano aventi diritto sui beni sequestrati: in linea di principio i reclamanti sono legittimati a formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'organo d'esecuzione.

Infatti al terzo, che si ritiene proprietario dei beni sequestrati o di una parte di essi, sono dati due rimedi giuridici alternativi (DTF 115 III 129 con rif.):

aaa) quando è evidente che i beni indicati nel decreto gli appartengono -e ciò si verifica solitamente quando il creditore stesso gliene attribuisce la proprietà (DTF 112 III 56)-, il terzo deve formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro cui l'Ufficio esecuzione non avrebbe dovuto procedere;

bbb) quando è soltanto inverosimile che i beni indicati nel decreto appartengano al debitore, il terzo deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto pretorile di sequestro, dimostrando che l'autorità del sequestro (in casu: la Segretaria assessore) ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del debitore sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).

  1. I reclamanti hanno chiesto, in via principale, che “la notificazione di pretesa 12 ottobre 1995 dell’UE di Lugano nella procedura di esecuzione n. __________ (sequestro __________) venga annullata” e che venga ordinato “il dissequestro del conto n. __________, senza procedura di rivendicazione”.

  2. La via del reclamo è data contro l’esecuzione del sequestro ad opera dell’organo d’esecuzione (cfr. Amonn, op. cit., § 51 m. 62; Gilliéron, op. cit., p. 385).

  3. L’art. 17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.

Nel caso di specie i reclamanti hanno avuto conoscenza dell’esecuzione del sequestro al più tardi il 30 agosto 1995 quando hanno rivendicato presso l’UE di Lugano la comproprietà del conto n. __________ e la contitolarità degli altri conti bloccati presso la __________. Ne consegue che le censure mosse da __________ e __________ all’esecuzione del sequestro sono tardive. Il reclamo 23 ottobre 1995 di __________ __________ e __________ in quanto rivolto contro l’esecuzione del sequestro va pertanto dichiarato irricevibile per tardività.

  1. Pur avverandosi il reclamo contro l’esecuzione del sequestro irricevibile per tardività, è tuttavia opportuno rilevare come lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito.

  2. Il creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 LEF.

a) Se il pretore concede per errore un sequestro benché ne manchino gli essentialia, l’UEF deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del pretore, atteso che non gli è assolutamente possibile verificare le condizioni materiali del sequestro (salvo casi limite dove il principio dell’economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza).

b) L’UEF deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, atteso che carenze o formulazioni insufficienti trarranno seco la non prosecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384-385).

  1. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando:

a) i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 n. 45; Hans Ulrich Walder-Bohner, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, Zurigo 1982, p. 46 n. 93);

b) i beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 n. 45);

c) i beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 n. 45);

d) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6, 105 III 114 cons. 4 e 104 III 58-59 cons. 3; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 n. 45);

e) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1e; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 n. 45);

f) il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art. 2 cpv. 1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons. 4; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 n. 45).

  1. Nel caso in esame entra in linea di conto la sola ipotesi sub 7 d), atteso che per i reclamanti i beni sequestrati, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, non appartengono al debitore sequestrato ma ai reclamanti stessi quali aventi diritto economico sul conto n. __________ risp. diritto di contitolarità sui rimanenti beni dell’escusso presso la __________.

  2. La nozione di manifesta evidenza della proprietà di terzi sui beni sequestrati esige che sia di immediata comprensione, per l’organo d’esecuzione chiamato ad eseguire con celerità il decreto pretorile di sequestro, che i beni di cui si chiede che siano materialmente messi sotto sequestro non siano di proprietà del debitore sequestrato: ciò sarà il caso quando il creditore stesso indicherà siffatta circostanza (la cui portata giuridica sia sfuggita al Giudice del sequestro), come pure quando solo l’esecuzione permetterà di stabilire con immediata ed inconfutabile certezza tale elemento (ad. es.: se è chiesto il sequestro di un fondo -indicato di proprietà del sequestrato- ma in sede di esecuzione si constata che è iscritto a registro fondiario definitivo come proprietà di un terzo).

  3. Nel caso di specie l’affermazione dei reclamanti, secondo cui essi sarebbero gli aventi diritto economico sul conto n. __________ risp. avrebbero la contitolarità sui rimanenti beni dell’escusso presso la __________, non può essere accolta nei termini prospettati, atteso che dalle dichiarazioni della __________ (cfr. in particolare scritto 1. giugno 1995), dalle stesse asserzioni dei reclamanti nonché dal Formulario A riguardante la determinazione dell’avente diritto economico (doc. 6.4.) risulta che il conto n. __________ è cointestato all’escusso e a __________ mentre i rimanenti titoli sequestrati risultano di pertinenza dell’escusso. Non è quindi per nulla evidente che i beni indicati nel decreto di sequestro e oggetto di esecuzione dello stesso appartengano ai reclamanti: il reclamo va pertanto respinto, atteso che nella migliore delle ipotesi per i reclamanti -ossia se fosse soltanto inverosimile che i beni oggetto di sequestro appartengano al debitore- il terzo (ossia i reclamanti) non possono far capo al rimedio del reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'Ufficio esecuzione di Lugano ma devono procedere con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro il decreto della Segretaria assessore, dimostrando che l'Autorità del sequestro ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del debitore sequestrato sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).

La complessità della vicenda giudiziaria che coinvolge le parti qui entranti in linea di conto non consente all’autorità di esecuzione (Ufficio d’esecuzione, risp. Autorità di vigilanza), il cui potere di cognizione nella procedura di sequestro è sostanzialmente limitato agli aspetti formali, di determinarsi, previo esame approfondito di tutta la documentazione, con la celerità che l’istituto del sequestro impone: in assenza di evidenza manifesta che i beni sequestrati appartengano esclusivamente ad un terzo (i qui reclamanti __________ e __________), ciò che si verifica solitamente quanto il creditore stesso gli attribuisce la proprietà questione (DTF 112 III 56), il reclamo deve essere respinto.

Le allegazioni dei reclamanti sfuggono al potere di cognizione limitato dell’UE e devono formare oggetto di disputa avanti al giudice del merito nella procedura di rivendicazione.

  1. Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che __________ e __________ rivendicano per sé l’esclusiva proprietà dei beni sequestrati, l’UE di Lugano darà, come del resto già ha fatto, avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF, applicabili pure nei casi di sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF (DTF 107 III 39; Amonn, op. cit., § 51 n.. 46; Gilliéron, op. cit., p. 386).

  2. I reclamanti hanno chiesto, in via subordinata, che venga “avviata la procedura di rivendicazione relativa al conto n. __________ con nuova notifica a norma dell’art. 109 LEF (attribuzione del ruolo di attrice alla creditrice procedente __________ invece che ai rivendicanti qui reclamanti) e che separatamente venga pure “avviata la procedura di rivendicazione relativamente ai beni del debitore sequestrati presso la __________ __________, corrispondenti a un attivo apparente di Fr. 611’463.45, con nuova notifica a norma dell’art. 109 LEF (attribuzione del ruolo di parte attrice alla creditrice procedente __________ invece che ai reclamanti)”.

Il reclamo su questo punto ha per oggetto l’assegnazione dei ruoli processuali nella pedissequa azione di merito ex art. 107 o 109 LEF volta all’accertamento dei diritti di proprietà o di pegno (azione di rivendicazione).

  1. Per l'art. 107 cpv. 1 LEF quando una cosa si trova in possesso del debitore, se il creditore o il debitore contesta la pretesa del terzo, l'ufficio invita quest'ultimo a farla valere in giudizio quale parte attrice entro 10 giorni; per l'art. 109 LEF se la cosa non si trova in possesso del debitore, ma presso un terzo che vanti su di essa un diritto di proprietà o di pegno, l'ufficio assegna al creditore un termine di dieci giorni per agire, quale attore, giudizialmente contro il terzo.

Determinante per l’assegnazione dei ruoli processuali è quindi il possesso o meno della cosa da parte del debitore (DTF 89 III 70 e 87 III 12; CEF 6 marzo 1990 su reclamo S.W.C. SA cons. 2 e 23 gennaio 1987 su reclamo W. cons. 2).

Quando il debitore non ha il possesso esclusivo di una cosa ma lo condivide con il terzo rivendicante, la procedura di rivendicazione è eseguita conformemente all’art. 109 LEF (DTF 83 III 131, Amonn, op. cit., § 25 n. 27, 34, 38), ed il termine per agire in giudizio è assegnato al creditore.

Momento determinante per la qualificazione del possesso ex art. 106 cpv. 1 LEF (rispett. 109 LEF) è quello dell’esecuzione del pignoramento (DTF 110 III 92 e 89 III 70; Gilliéron, op. cit., p. 210; Amonn, op. cit., § 25 n. 35; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schulbetreibung und Konkurs, 3. ed, Zurigo 1911, n. 1 all’art. 106 LEF).

  1. Con possesso ex art. 106 cpv. 1 risp. 109 LEF (che nel regesto in DTF 110 III 87 è indicato con "custodia" in traduzione dal tedesco "Gewahrsam" e dal francese "possession") si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: "die ausschliessliche tatsächliche Verfügungsgewalt über die Sache"; cfr. anche DTF 93 III 102-103, 85 III 51 e 145, 76 III 12; CEF 23 gennaio 1987 su reclamo W. cons. 3).

  2. Per decidere sulla questione del possesso ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF, occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa il potere effettivo di disporre (cfr. DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se il possesso è conforme o meno al diritto (cfr. DTF 110 III 90 cons. 2a).

Questioni di diritto possono essere prese in considerazione ove siano liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere effettivo di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l'esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore indagine da parte del giudice in procedura di merito. La nozione di possesso LEF ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF è puramente fattuale e non va di regola confusa con elementi di diritto (cfr. Fritzsche/Walder, op. cit., § 26 n. 6), a meno che la situazione in diritto possa essere accertata con facilità facendo capo ad es. a documenti non controversi o a iscrizioni nei pubblici registri di cui non sia contestata l'esattezza del contenuto (cfr. DTF 87 III 12).

  1. Quando i beni non si trovano in custodia del terzo rivendicante né del debitore bensì di una quarta persona (il quarto detentore) il ruolo delle parti dipenderà dalla questione a sapere per conto di chi il quarto detentore ha la custodia sui beni (Gilliéron, op. cit., p. 211).

Ai fini dell’assegnazione dei ruoli processuali la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ribadito che l’applicazione degli art. 106-107 LEF, con la conseguente assegnazione al terzo rivendicante del ruolo processuale di attore, entra in linea di conto solamente nei casi in cui la cosa sia in “possesso ex art. 106-109 LEF” del debitore, ritenuto che in tutte le altre ipotesi, segnatamente quando il quarto esercita il “possesso” non esclusivamente per conto del debitore, torna applicabile l’art. 109 LEF, con la conseguenza che nell’azione giudiziaria è il creditore che assumerà il ruolo di attore (cfr. DTF 87 III 12, 83 III 28, 71 III 6 e 54 III 148).

Determinante per stabilire per conto di chi il quarto esercita il “possesso” della cosa è la dichiarazione che fornisce appunto in proposito il “possessore” immediato e l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti e, segnatamente, non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del quarto detentore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto (cfr. sentenze citate). La decisione di applicare gli art. 106-107 o 109 LEF ha infatti carattere interlocutorio, fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del quarto di non possedere (rispettivamente di possedere) esclusivamente per il debitore, ed ha l’unico effetto di determinare chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito (cfr. Tribunale federale 26 settembre 1975 su ricorso S.SpA p. 4-5, non pubblicata).

  1. Nel caso in esame il quarto detentore __________ ha dichiarato in termini univoci nello scritto del 1. giugno 1995 trasmesso all’UE di Lugano di possedere titoli “di pertinenza dell’escusso __________ sino a concorrenza di un attivo apparente di Fr. 611’463.45”. Nello scritto del 1. giugno 1996 la Banca ha anche dichiarato che l’escusso è “cointestatario con altra persona” del conto __________, ma che tale conto secondo quanto noto alla banca non “è di pertinenza dell’escusso bensì di terze persone”.

Detto altrimenti il quarto detentore __________ ha dichiarato expressis verbis di possedere i titoli per complessivi Fr. 611’463.45 per conto esclusivo del debitore mentre non ha dichiarato di possedere quanto depositato sul conto __________ esclusivamente per conto di __________, essendo lo stesso semplice cointestatario.

Ne consegue che saranno i rivendicanti a dover promuovere l’azione di rivendicazione ex art. 107 LEF contro __________ __________ per quanto riguarda i titoli per complessivi Fr. 611’463.45 detenuti dalla __________ per conto esclusivo del debitore: mentre sarà la creditrice __________ __________ a dover promuovere l’azione ex art. 109 LEF contro i rivendicanti per quanto riguarda quanto depositato sul conto __________ __________

  1. Il reclamo 23 ottobre 1995 di __________ è irricevibile mentre il reclamo di __________ e __________, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 106-109, 274 cpv. 2 LEF; 2 cpv. 1, 11 e 53 CC

pronuncia: 1. Il reclamo 23 ottobre 1995 __________, è irricevibile mentre il reclamo di __________, e ___________ in quanto ricevibile è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza:

1.1.1. E’ dichiarato nullo l’assegno di termine ex art. 106 LEF notificato il 12 ottobre 1995 alla __________ dall’UE di Lugano limitatamente alle rivendicazioni di __________.

1.1.2. E’ fissato a __________ un termine di dieci giorni per agire giudizialmente ex art. 109 LEF contro i terzi rivendicanti __________ e __________ per quanto riguarda quanto depositato sul conto __________ presso la __________ __________, con la comminatoria che la pretesa dei terzi si avrà per riconosciuta in caso di decorso infruttuoso del termine.

1.1.3. E’ fissato a __________ e a __________ un termine di dieci giorni per agire giudizialmente ex art. 107 LEF contro la creditrice __________ __________ per quanto riguarda i rimanenti titoli detenuti dalla __________ per conto esclusivo del debitore, con la comminatoria di rinuncia alla pretesa in caso di decorso infruttuoso del termine.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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