Incarto n. 15.95.00202
Lugano 15 novembre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 ottobre 1995 della
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato il 20 settembre 1995 dal Pretore di Lugano, Sezione 4, su istanza della reclamante
contro
in materia di avviso e assegno di termine per promuovere azione ex art. 109 LEF;
richiamato il decreto presidenziale 3 ottobre 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 13 ottobre 1995 di
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 20 settembre 1995 il Pretore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, presso i magazzini della __________ a __________ su istanza di __________ __________ un’autovettura __________, un’autovettura __________, un’autovettura __________, un’autovettura Jaguar 4.2. mod. Typ. E, un’autovettura __________, un motoscafo entrobordo, una motocicletta __________ “sempre che risultino essere di proprietà del debitore” __________.
B. Il 22 settembre 1995 l’UE di Lugano ha eseguito il sequestro alla presenza di __________, di un’autovettura __________ (n. 1), un’autovettura __________ (n. 2), un motoscafo entrobordo (n. 3) e una motocicletta __________ (n. 4). __________ ha indicato i beni inventariati sub 1 e 2 di proprietà di __________, sub 3 di proprietà di __________ e sub 4 di proprietà di __________.
Con provvedimento 22 settembre 1995, intimato alle parti il 27 settembre successivo unitamente al verbale di sequestro, l’UE di Lugano ha assegnato alla __________ il termine di dieci giorni ex art. 109 LEF per promuovere “avanti al Giudice competente l’azione di disconoscimento” delle pretese dei rivendicanti, con comminatoria di rinuncia in caso di omissione.
C. Con tempestivo reclamo 3 ottobre 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 22/27 settembre 1995 e ha chiesto di ordinare ai rivendicanti di far valere in giudizio le proprie pretese, atteso che:
“sulla scorta dell’attestato di carenza beni es. n. __________ dell’UE di Lugano consegnato alla __________ per crediti scoperti di complessivi Fr. 1’135’816.40 nei confronti di __________, la reclamante ha chiesto ed ottenuto in data 19 settembre 1995 -fra le altre cose- il sequestro dei beni del debitore trovantisi presso i magazzini della __________ a __________ ”;
la signora __________ assevera di essere proprietaria della __________ inventariata sub 1 sulla scorta “di una carta di circolazione risalente al 1983, emessa a nome della __________ e nel frattempo annullata” e della __________ inventariata sub 2 sulla scorta di “una carta di circolazione USA recante il nome dell’asserito contestato precedente proprietario ed un certificato di sdoganamento praticamente in bianco, che non la indica come detentore“;
“quale regola generale per l’attribuzione dei ruoli nella procedura di rivendicazione di un bene sottoposto a pignoramento o sequestro, legge, dottrina e giurisprudenza fanno riferimento al possesso del bene da parte del debitore”;
in concreto “le autovetture sono state rinvenute presso __________ personalmente nei locali locati dalla __________, di cui egli è presidente del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale. Egli quindi poteva in ogni tempo liberamente disporre di quegli oggetti secondo i suoi insindacabili desideri e/o necessità. Notasi ancora che __________ __________ non ha da parte sua rivendicato alcunché”;
“il rapporto di perizia della dogana di Lugano mostrato dalla signore __________ all’UE per comprovare la proprietà della motocicletta __________ è per nulla fedefacente. Trattasi infatti di formulario completamente bianco, sulla cui autenticità vanno espressi seri dubbi”;
“stessa censura va sollevata al riguardo del motoscafo, per il quale la rivendicante __________ non è stata in grado di produrre il libretto di navigazione”.
D. Con osservazioni 13 ottobre 1995 __________, hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
Gli osservanti rilevano che gli oggetti sequestrati sono depositati in un magazzino affittato dalla __________: “in base alle presunzioni del ________ ed in particolare ritenuto che la __________ è una persona giuridica a sé stante, i beni dei quali si è chiesto il sequestro non erano in possesso e nella sfera di dominio di __________ ”, irrilevante essendo che quest’ultimo è presidente del consiglio di amministrazione della società.
E. Pure l’UE di Lugano ha chiesto che il gravame venga respinto, precisando che gli oggetti sequestrati erano depositati presso un deposito di proprietà __________ e affittato alla __________ __________ di cui __________ è presidente del consiglio di amministrazione”.
Considerato
in diritto:
Nei casi di sequestro tornano infatti applicabili, per quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all'art. 275 LEF (DTF 107 III 39; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 51 m. 46; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 386).
Determinante per l’assegnazione dei ruoli processuali è quindi il possesso o meno della cosa da parte del debitore (DTF 89 III 70 e 87 III 12; CEF 6 marzo 1990 su reclamo S.W.C. SA cons. 2 e 23 gennaio 1987 su reclamo W. cons. 2).
Quando il debitore non ha il possesso esclusivo di una cosa ma lo condivide con il terzo rivendicante, la procedura di rivendicazione è eseguita conformemente all’art. 109 LEF (DTF 83 III 131, Amonn, op. cit., § 25 m. 27, 34, 38), ed il termine per agire in giudizio è assegnato al creditore.
Momento determinante per la qualificazione del possesso ex art. 106 cpv. 1 LEF (rispett. 109 LEF) è quello dell’esecuzione del pignoramento (DTF 110 III 92 e 89 III 70; Gilliéron, op. cit., p. 210; Amonn, op. cit., § 25 m. 35; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schulbetreibung und Konkurs, 3. ed, Zurigo 1911, n. 1 all’art. 106 LEF).
Con possesso ex art. 106 cpv. 1 risp. 109 LEF (che nel regesto in DTF 110 III 87 è indicato con "custodia" in traduzione dal tedesco "Gewahrsam" e dal francese "possession") si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: "die ausschliessliche tatsächliche Verfügungsgewalt über die Sache"; cfr. anche DTF 93 III 102-103, 85 III 51 e 145, 76 III 12; CEF 23 gennaio 1987 su reclamo W. cons. 3).
Per decidere sulla questione del possesso ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF, occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa il potere effettivo di disporre (cfr. DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se il possesso è conforme o meno al diritto (cfr. DTF 110 III 90 cons. 2a).
Questioni di diritto possono essere prese in considerazione ove siano liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere effettivo di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l'esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore indagine da parte del giudice in procedura di merito. La nozione di possesso LEF ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF è puramente fattuale e non va di regola confusa con elementi di diritto (cfr. Fritzsche/Walder, Schulbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 26 n. 6), a meno che la situazione in diritto possa essere accertata con facilità facendo capo ad es. a documenti non controversi o a iscrizioni nei pubblici registri di cui non sia contestata l'esattezza del contenuto (cfr. DTF 87 III 12).
Ai fini dell’assegnazione dei ruoli processuali la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ribadito che l’applicazione degli art. 106-107 LEF, con la conseguente assegnazione al terzo rivendicante del ruolo processuale di attore, entra in linea di conto solamente nei casi in cui la cosa sia in “possesso ex art. 106-109 LEF” del debitore, ritenuto che in tutte le altre ipotesi, segnatamente quando il quarto esercita il “possesso” non esclusivamente per conto del debitore, torna applicabile l’art. 109 LEF, con la conseguenza che nell’azione giudiziaria è il creditore che assumerà il ruolo di attore (cfr. DTF 87 III 12, 83 III 28, 71 III 6 e 54 III 148).
Determinante per stabilire per conto di chi il quarto esercita il “possesso” della cosa è la dichiarazione che fornisce appunto in proposito il “possessore” immediato e l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti e, segnatamente, non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del quarto detentore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto (cfr. sentenze citate). La decisione di applicare gli art. 106-107 o 109 LEF ha infatti carattere interlocutorio, fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del quarto di non possedere (rispettivamente di possedere) esclusivamente per il debitore, ed ha l’unico effetto di determinare chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito (cfr. Tribunale federale 26 settembre 1975 su ricorso ________ p. 4-5, non pubblicata).
I beni mobili rivendicati da __________, __________, __________ e __________ si trovano nei locali locati da una terza società alla __________. Unico possessore dei beni rivendicati è dunque la __________, atteso che essere presidente del consiglio di amministrazione della __________ non conferisce ad __________ il diritto di disporre dei noti beni per uso personale.
Nel caso in esame il quarto detentore __________ ha dichiarato in termini univoci tanto durante l’esecuzione del sequestro quanto in sede di osservazioni al reclamo di “possedere” i noti beni per conto delle rivendicanti: ne consegue che sarà la creditrice __________ a dover promuovere le azioni di rivendicazione ex art. 109 LEF contro __________, quali terze rivendicanti la proprietà (Gilliéron, op. cit., p. 211 e rif. ivi; Amonn, op. cit., § 24 m. 44), così come correttamente stabilito dall’UE di Lugano con il provvedimento impugnato.
Il reclamo 3 ottobre 1995 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), contrariamente alla domanda di __________, poiché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 106-109 e 275 LEF
PRONUNCIA
Il reclamo 3 ottobre 1995 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria