Incarto n. 15.95.00187
Lugano 24 maggio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 1. settembre 1995 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno quale ufficio richiesto nella procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________ nella procedura concordataria concernente
in materia di condizioni d’asta;
richiamato il decreto presidenziale 5 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
2 ottobre 1995 della __________
4 settembre 1995 e 5 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nel concordato della __________, con rogatoria di vendita del 17 luglio 1995 la liquidatrice, __________, ha incaricato l’UEF di Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà della ditta al beneficio del concordato;
che con avviso d’incanto del 2 agosto 1995 __________, l’UEF di Locarno ha fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 26 settembre 1995 la data dell’incanto;
che al n. 10 delle condizioni d'asta l’UEF ha stabilito che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:
se l’offerta supera Fr. 135’000.--: il saldo in contanti o a mezzo assegno bancario al momento dell’aggiudicazione e il resto entro 30 giorni con l’interesse del 7 %;
oltre a Fr. 10’000.-- quale acconto spese di realizzazione e di trapasso e Fr. 15’000.-- quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria
che con reclamo 1. settembre 1995 la __________. ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità delle condizioni d'asta depositate il 21 agosto 1995, atteso che:
il pagamento a contanti di Fr. 15’000.--, previsto al pto 10 del verbale d’incanto, quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria __________, è eccessivo;
“non vi è traccia nell’incarto delle spese che la __________ __________ ha dovuto sostenere e non è stato allestito nessun conto delle spese”;
“la ricorrente chiede che tale importo venga percepito non già quale acconto, bensì quale somma definitiva. Inoltre che tale importo venga massicciamente ridotto”;
che l’UEF di Locarno ha depositato il 21 agosto 1995 il verbale d’incanto d’immobili riferito al fondo di proprietà della __________ __________ alla particella n. __________ RFD di __________
che ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti sia accessibile al pubblico e che gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);
che lunedì 21 agosto 1995 l’UEF di Locarno era liberamente accessibile e il termine ha quindi cominciato a decorrere;
che per l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere;
che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza giovedì 31 agosto 1995;
che di conseguenza il reclamo 1. settembre 1995 è irricevibile per tardività;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF
pronuncia:
Il reclamo 1. settembre 1995 della __________, è irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione:______________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria