Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 15.1995.00187

Incarto n. 15.95.00187

Lugano 24 maggio 1996/C/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 1. settembre 1995 della


Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno quale ufficio richiesto nella procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________ nella procedura concordataria concernente


in materia di condizioni d’asta;

richiamato il decreto presidenziale 5 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

  • 2 ottobre 1995 della __________

  • 4 settembre 1995 e 5 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  • che nel concordato della __________, con rogatoria di vendita del 17 luglio 1995 la liquidatrice, __________, ha incaricato l’UEF di Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà della ditta al beneficio del concordato;

  • che con avviso d’incanto del 2 agosto 1995 __________, l’UEF di Locarno ha fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 26 settembre 1995 la data dell’incanto;

  • che al n. 10 delle condizioni d'asta l’UEF ha stabilito che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:

  • se l’offerta supera Fr. 135’000.--: il saldo in contanti o a mezzo assegno bancario al momento dell’aggiudicazione e il resto entro 30 giorni con l’interesse del 7 %;

  • oltre a Fr. 10’000.-- quale acconto spese di realizzazione e di trapasso e Fr. 15’000.-- quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria


  • che con reclamo 1. settembre 1995 la __________. ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità delle condizioni d'asta depositate il 21 agosto 1995, atteso che:

  • il pagamento a contanti di Fr. 15’000.--, previsto al pto 10 del verbale d’incanto, quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria __________, è eccessivo;

  • “non vi è traccia nell’incarto delle spese che la __________ __________ ha dovuto sostenere e non è stato allestito nessun conto delle spese”;

  • “la ricorrente chiede che tale importo venga percepito non già quale acconto, bensì quale somma definitiva. Inoltre che tale importo venga massicciamente ridotto”;

  • che l’UEF di Locarno ha depositato il 21 agosto 1995 il verbale d’incanto d’immobili riferito al fondo di proprietà della __________ __________ alla particella n. __________ RFD di __________

  • che ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;

  • che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti sia accessibile al pubblico e che gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);

  • che lunedì 21 agosto 1995 l’UEF di Locarno era liberamente accessibile e il termine ha quindi cominciato a decorrere;

  • che per l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere;

  • che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza giovedì 31 agosto 1995;

  • che di conseguenza il reclamo 1. settembre 1995 è irricevibile per tardività;

  • che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;

Per questi motivi

richiamati gli art. 17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF

pronuncia:

  1. Il reclamo 1. settembre 1995 della __________, è irricevibile per tardività.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.Intimazione:______________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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