Incarto n. 15.95.00153
Lugano 4 ottobre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 12 luglio 1995
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ e __________ promosse dalla
contro
e contro
in tema di avviso di ricezione della domanda di vendita;
richiamato il decreto presidenziale 14 luglio 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
28 luglio 1995 della __________
13 luglio e 8 agosto 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ e n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 2 aprile 1993 dell’UEF di Locarno __________, di cui è da successore in diritto la __________ (cfr. sub C), procede contro __________ con __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria del pegno e contro __________ con __________ quale condebitrice solidale per Fr. 109’747.55.-- oltre accessori rispettivamente contro __________ con __________ quale condebitrice solidale e contro __________ __________ con __________ quale condebitore solidale e terzo proprietario del pegno per Fr. 108’275.-- oltre accessori.
Le opposizioni interposte ai PE sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città con sentenze 12 ottobre 1993, cresciute in giudicato.
B. Il 3 maggio 1994 la creditrice ha presentato le domande di vendita e il giorno successivo l’UEF di Locarno ne ha comunicato agli escussi la ricezione.
C. Il 21 giugno 1994 il patrocinatore della creditrice ha comunicato all’UEF di Locarno che la __________ è stata assunta dalla __________. Egli ha quindi ritirato le domande di vendita formulate ancora a nome della società sciolta e ne ha presentate delle nuove a nome della società assuntrice.
D. Con atti 12 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha fissato al 23 agosto 1995 la data dell’incanto dei Fol PPP n. __________ del fondo base part. __________ RFD di __________.
E. Il 14 giugno 1995 l’Ufficio ha sospeso la vendita dei fondi e ha comunicato agli escussi e qui reclamanti i nuovi avvisi di ricezione delle domande di vendita datati 22 giugno 1994/14 giugno 1995.
F. Con provvedimenti 7 luglio 1995 l’UEF ha poi fissato all’8 settembre 1995 la vendita dei fondi oggetto del diritto di pegno.
G. Con tempestivo reclamo 12 luglio 1995 __________ __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità degli “avvisi d’incanto unico __________ nelle esecuzioni n. __________ e ____________________, atteso che:
“nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno n. __________ e __________, l’UEF di Locarno fece intimare agli insorgenti in data 22 giugno 1994/14 giugno 1995 tutta una serie di avvisi di ricezione della domanda di vendita”;
“conseguentemente, in data __________, l’UEF di Locarno faceva pubblicare sul FUC e sul FUSC la sospensione dell’incanto”;
“per il tramite degli avvisi qui impugnati, l’UEF riattivava la procedura e chiedeva nuovamente la pubblicazione della vendita”;
“ai ricorrenti sono sconosciuti i motivi che hanno portato alla sospensione dell’incanto”;
“in questi termini, facendo pubblicare un nuovo avviso di vendita dopo averla sospesa motu proprio, l’UEF ha agito illegalmente”;
“dopo la sospensione ex officio dell’UEF, la domanda di vendita non esplica più alcun effetto, ma vale come ritirata”;
“ne discende che la vendita degli immobili di cui alle procedure esecutive n. __________ e __________ deve essere annullata”.
H. Con osservazioni 28 luglio 1995 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame, asseverando di non aver “chiesto né autorizzato nessuna sospensione o rinvio degli incanti”, per cui “l’avvenuta sospensione, rispettivamente l’avvenuto rinvio non può essere considerato come un ritiro della domanda di vendita”.
I. Con osservazioni 13 luglio e 8 agosto 1995 l’UEF di Locarno ha pure chiesto la reiezione del gravame.
L’ufficio rileva che il _______ ha pubblicato sul FUC e sul FUSC gli avvisi d’incanto per ________, ma, a seguito di una telefonata del debitore __________, si è accorto “che le domande di vendita 22 giugno 1994 non sono state intimate ai debitori”. Quindi ha sospeso l’incanto con pubblicazioni 14 giugno 1995 e ha trasmesso ai debitori le domande di vendita. Il 3 luglio 1995, trascorso il termine di pagamento, l’Ufficio ha nuovamente pubblicato gli avvisi d’incanto per l’8 settembre 1995.
Considerato
in diritto:
a) il debitore ritiri l’opposizione;
b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo;
d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione.
Rigettate dal Pretore le opposizioni, la procedura esecutiva deve continuare, ricevuta domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 154 LEF), con l’avviso di ricezione della domanda di vendita (art. 155 cpv. 2 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita (art. 133 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF).
Con provvedimenti 12 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha pubblicato gli avvisi d’incanto dei fondi in esecuzione per il 23 agosto 1995 senza notificare agli escussi gli avvisi di ricezione delle domande di vendita. Accortosi dell’irregolarità, l’Ufficio ha immediatamente sospeso l’incanto e ha comunicato agli escussi che la creditrice ha chiesto la vendita dei pegni. Così facendo l’Ufficio ha sanato l’errore procedurale commesso in precedenza. Trascorso infruttuosamente il termine di cinque giorni per il pagamento degli importi dedotti in esecuzione, l’Ufficio ha poi provveduto, con atti 7 luglio 1995, a fissare nuovi termini d’incanto. Il suo operato è stato pertanto corretto, atteso che, a differenza di quanto ritenuto dai reclamanti, la decisione dell’Ufficio di sospendere la vendita per correggere l’irregolarità commessa in precedenza non è parificabile ad una richiesta del creditore di rinviare o sospendere la vendita del pegno, la quale equivale al ritiro della domanda di vendita (DTF 114 III 102, 95 III 18, 74 III 44s., 42 III 42, 41 III 429; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 29 m. 4 e § 31 m. 5).
Il reclamo 12 luglio 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 79, 83 cpv. 2, 133 cpv. 1, 154, 155 cpv. 2 e 156 LEF
PRONUNCIA
Il reclamo 12 luglio 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria