Incarto n. 15.95.00089
Lugano 26 gennaio1999 MR/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 maggio 1988 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ decretato il 7 gennaio 1988 dal Pretore del Distretto di __________ su istanza della ricorrente nei confronti di
richiamata l’ordinanza presidenziale 30 maggio 1988, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 giugno 1988 __________, 27 maggio 1988 e 16 giugno 1988 dell’UEF di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di __________ Infortuni, __________, nei confronti di , il 7 gennaio 1988 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato - sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.5 vLEF e di tre attestati di carenza di beni __________ di Leventina (n.) - il sequestro dello stipendio percepito dal debitore presso l’agenzia della Assicurazione La __________, fino a concorrenza di un credito di complessivi Fr. 4’250.15 (doc.E).
B. Il 15 gennaio 1998 l’UEF __________ ha proceduto al sequestro (n.1/88) della quota di Fr. 1’500.-- mensile dello stipendio del debitore, con effetto a partire dal mese di gennaio 1988, sulla base del calcolo dell’eccedenza pignorabile indicato in calce al verbale di sequestro di medesima data. Relativa diffida ex art. 99 LEF è stata notificata al datore di lavoro, con l’indicazione che “il sequestro sarà mantenuto fino al completo pagamento del credito ed accessori dell’importo approssimativo di Fr. 4’350.-- (...)”.
C. Ricevuto il verbale di sequestro, __________ ha promosso l’esecuzione a convalida facendo spiccare contro __________ il precetto esecutivo n.__________ per un credito di Fr. 4’250.15, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
D. Nel frattempo, il 29 gennaio 1988, __________ ha versato al patrocinatore della creditrice sequestrante l’importo di Fr. 1’500.-- pari alla prima quota pervenutagli dalla datrice di lavoro del debitore sequestrato.
E. Con istanza 8 febbraio 1988 __________ ha chiesto al Pretore il rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base dei tre attestati di carenza di beni citati, istanza respinta con decisione 17 marzo 1988 (doc.D), a seguito dell’accoglimento dell’eccezione sollevata dall’escusso di compensazione del credito dedotto in esecuzione con una propria pretesa di Fr. 12’000.-- per provvigioni.
F. Con atto 18 marzo 1988 (doc.A) __________ ha chiesto al Giudice delegato della Camera civile del Tribunale d’appello, presso cui era già pendente una causa civile promossa direttamente in appello da __________ contro la stessa assicurazione , “di includere (...) l’importo di Fr. 4’250.15 nelle poste di domanda riconvenzionale” e di modificare conseguentemente il petitum della domanda riconvenzionale nel modo seguente:
“Quo alla domanda riconvenzionale
A) IN VIA PRINCIPALE
Conseguentemente, e a convalida del sequestro 7/8 gennaio 1988 viene rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al __________ di __________.
B) IN VIA SUBORDINATA
Conseguentemente, e a convalida del sequestro 7/8 gennaio 1988 viene rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di __________.
G. Con scritto 24 marzo 1988 l’UEF ha chiesto a sua volta al patrocinatore della creditrice di voler retrocedere l’importo di Fr. 1’500.-- versatole “per errore” il 29 gennaio 1988, “siccome gli attivi della procedura allo stato di sequestro devono rimanere in deposito (art.98-100-275 LEF) presso l’Ufficio esecuzione, sino a definizione delle contestazioni”.
H. Il 28 marzo 1988 (doc.B) il legale della creditrice ha comunicato __________ di provvedere al chiesto ristorno della somma di Fr. 1’500.--, precisando tuttavia “che il sequestro rimane e che pertanto l’importo deve essere da voi trattenuto in deposito, avendo insinuato tale pretesa (il credito sotteso al sequestro, n.d.r.) nell’ambito della procedura che contrappone le parti avanti al Tribunale di Appello, __________ ”. Copia dell’atto 18 marzo 1988 indirizzato al Tribunale di appello è stata annessa allo scritto 28 marzo 1988.
I. Con scritto 4 maggio 1988 il legale dell’escusso, rilevando che “la decisione del Pretore (del 17 marzo 1988, n.d.R.) è cresciuta in giudicato” e che “la lettera 18 marzo 1988 indirizzata __________ Infortuni al Tribunale d’appello non è un ricorso avverso la sentenza del Pretore di __________ ”, ha chiesto che venga “immediatamente ordinato il dissequestro”, con l’invito a riversare immediatamente all’escusso “le somme di sua competenza”.
L. Il 5 maggio 1988 __________ ha proceduto a ritornare a __________ Fr. 3’000.-- pari alle quote di stipendio fino ad allora trattenute. Sulla ricevuta si legge in particolare la causale “causa perenzione sequestro”.
M. Il 16 maggio 1988 __________ ha quindi inviato alla creditrice il seguente scritto (doc.C):
“Vogliate prendere atto che il sequestro in oggetto è caduto in perenzione in data 27 marzo 1988 e meglio come a dichiarazione 27 aprile 1988 della Pretura di __________, che attesta la crescita in giudicato della sentenza 17 marzo 1988, con la quale è stata respinta l’istanza di rigetto dell’opposizione al precetto no. __________ dell’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________.”
N. Con ricorso 20 maggio 1988 __________ postula che “la comunicazione 16.5.1988 dell’UEF di __________ sia annullata” e che ”il mantenimento del sequestro venga confermato”, con la messa “a carico del funzionario responsabile delle spese di cancelleria, a norma dell’art. 10 dell’ordinanza sulla procedura di reclamo”, atteso in sostanza:
che tempestivamente la creditrice ha chiesto l’esecuzione a convalida del sequestro e successivamente il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso;
che la sentenza che respinge l’istanza di rigetto è datata 17 marzo 1988 e che il 18 marzo 1988 la creditrice “includeva il credito di cui al sequestro nell’ambito di una vertenza che oppone le parti”, e in particolare “nell’ambito della domanda riconvenzionale” proposta dalla __________;
che “del fatto che il credito di cui al sequestro fosse stato fatto valere nelle vie ordinarie entro 10 giorni , a norma dell’art. 278 cpv. 2 (in fine) (v)LEF dall’intimazione della sentenza che respingeva la domanda di rigetto dell’opposizione era stata data tempestiva comunicazione all’ufficio di esecuzione e fallimenti __________, come attesta lo scritto doc.B del 28 marzo 1988”;
che tale circostanza non poteva peraltro essere ignota __________, “in quanto lo stesso se ne era accertato telefonicamente presso il segretario del Tribunale di Appello, sig. __________, che ha confermato l’avvenuta intimazione del doc.A (atto 18 marzo 1988, n.d.r.);
che ciononostante __________ ha dichiarato decaduto il sequestro;
che tuttavia “sull’ammissibilità o meno della procedura adottata, in particolare se era proceduralmente lecito includere il credito in parola nell’azione pendente, non tocca __________ giudicare, così come anche sulla domanda a sapere se il Tribunale d’appello sia competente o meno a giudicare su questo credito (DTF 77 III 142).
O. Delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
P. Nelle sue osservazioni 16 giugno 1988 __________ - che pure si oppone al gravame - comunica inoltre che “preso atto che al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, procede comunque alla riattivazione della pratica, rinnovando al datore di lavoro il sequestro della quota pignorabile sul salario del debitore”. Con atto di medesima data __________ ha infatti proceduto a rinnovare la diffida ex art. 99 __________ alla __________ assicurazioni di __________, già inviata il 15 gennaio 1988, pure con l’indicazione che il sequestro sarebbe stato mantenuto “fino al completo pagamento del credito ed accessori dell’importo approssimativo di Fr. 4’350.-- (...)”.
Considerato
in diritto: 1. Il sequestro è stato ordinato il 7 gennaio 1988, sulla base del diritto in vigore fino al 31 dicembre 1996 (in seguito ). Si terrà conto pertanto del nuovo diritto () nei limiti posti dalle disposizioni transitorie di cui all’art.2 Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994.
a) Per l’art. 278 cpv.1 vLEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve domandare l’esecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell’escusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 278 cpv.2 vLEF; art. 279 cpv.2 LEF).
b) Già sotto il diritto previgente parte della dottrina (cfr. Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §60, n.3, p.488 s.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, §51 n.78; contra Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.390 s.) e in tempi recenti la giurisprudenza federale (DTF 121 III 184) hanno riconosciuto la possibilità di convalidare un sequestro anche mediante l’introduzione, entro lo stesso termine di dieci giorni, dell’azione di accertamento del credito, facoltà ora ammessa esplicitamente dall’art. 279 cpv.1 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997: in tal caso il creditore deve promuovere l’esecuzione a convalida (cfr. supra cons. 2a) entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di merito (Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, p.489, n.3; cfr. art. 279 cpv.4 LEF).
c) La (tempestiva) promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del sequestro sia già stata promossa un’esecuzione rispettivamente sia già pendente un’azione per lo stesso credito. Nel primo caso l’esecuzione già pendente vale quale esecuzione a convalida del sequestro e continua alle medesime condizioni (cfr. supra cons. 2a), atteso tuttavia che se è stata formulata opposizione al precetto esecutivo prima dell’intimazione del verbale di sequestro, il termine di dieci giorni per chiedere il rigetto o per promuovere l’azione di riconoscimento del credito (cfr. art. 278 cpv.2 vLEF; art. 279 cpv.2 primo periodo LEF) inizia a decorrere non già dalla notificazione dell’opposizione, ma dall’intimazione del verbale di sequestro (DTF 93 III 70; Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, § 60 p. 491 n.7; Gilliéron, op. cit., p. 390). Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall’azione già pendente in Svizzera o all’estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, ancora promuovere l’esecuzione a convalida (art. 278 cpv.3 vLEF; art. 279 cpv.4 LEF).
a) Per l’art. 278 cpv.4 vLEF (ripreso nel contenuto dall’art.280 LEF) il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art. 278 cpv.1, 2 e 3 vLEF rispettivamente art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere l’azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente rigettata dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi contemplati dall’art. 278 cpv.4 vLEF (art. 280 LEF) il sequestro decade ope legis, senza necessità di intervento dell’autorità, e il debitore rientra nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Gilliéron, op. cit., p. 393; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 p. 424 n.9; DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare se il sequestro è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare d’ufficio; qualora l’ufficio non dovesse constatare da solo la decadenza del sequestro e procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta in tal senso (DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia l’accertamento che la conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono suscettibili di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1). Va comunque ricordato che, vista la conseguenza della loro decisione, l’ufficio d’esecuzione, e con esso l’autorità di vigilanza, devono operare con una certa cautela: in particolare possono concludere per la caducità del sequestro soltanto quando hanno una conoscenza sicura dell’esito sfavorevole per il creditore della causa di convalida, segnatamente quando lo stesso tribunale oppure una delle parti produce loro una sentenza passata in giudicato (DTF 77 III 145 ss; BlSchK 1991, p.24 s.).
b) Se un’azione è idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall’oggetto dell’azione. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che l’azione a convalida del sequestro deve avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il sequestro (DTF 93 III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60 n. 19, p.498), che dev’essere diretta al pagamento di una somma di denaro (DTF 106 III 94 cons.2) e che, se promossa all’estero, deve condurre a un giudizio eseguibile in Svizzera (DTF 65 III 51; 66 III 59 cons.2). Qualora un’azione già pendente al momento della concessione del sequestro non sia idonea a convalidare il sequestro, il creditore è tenuto a procedere come se quella azione non esistesse, ossia a convalidare il sequestro entro dieci giorni dall’intimazione del relativo verbale - con un’esecuzione oppure con un’azione di riconoscimento del credito - pena la decadenza del sequestro.
Richiamati gli art.17, 278 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 20 maggio 1988 __________, è accolto.
1.1. Il provvedimento 16 maggio 1988 dell’UEF di __________ è annullato.
1.2. Il sequestro n.1/1988 decretato il 7 gennaio 1988 dal Pretore del Distretto di __________ per un credito di Fr. 4’250.15 vantato da __________, Lugano nei confronti di __________, __________, di una quota di Fr. 1’500.-- mensile dello stipendio percepito da __________, ed eseguito il 15 gennaio 1988 __________ di __________ resta in vigore.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: Il segretario: