Incarto n. 15.94.00012
Lugano 23 maggio 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 5 dicembre 1994
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione d'un pegno immobiliare promossa da
contro
patr. dall'avv. __________
in materia di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 7 dicembre 1994 di non concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
5 gennaio 1995 della __________
6 dicembre 1994 e 19 gennaio 1995 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro __________, con atto 22 novembre 1994 l'UEF di Locarno ha comunicato agli interessati l'elenco oneri riferito al Fol PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escussa.
B. La domanda di vendita è stata formulata __________, creditrice ammessa nell'elenco oneri per l'importo di Fr. 852’858.-- garantito da cartelle ipotecarie dal primo al settimo grado.
Ad elenco oneri è pure iscritta __________ per l’importo di Fr. 51’126.-- garantito da una cartella ipotecaria di ottavo grado.
C. I crediti garantiti da pegno immobiliare convenzionale della __________ e della __________ sono preceduti nell'elenco oneri (sub n. 1 a e b) dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
1 a. COMUNE DI __________
Imposta comunale 1992 Fr. 1’648.70
Imposta comunale 1993 (provvisoria) Fr. 1’700.--
Imposta comunale 1994 (provvisoria) Fr. 1’700.--
1 b. STATO DEL CANTONE TICINO
Imposta cantonale 1992 -.--
Imposta cantonale 1993 (provvisoria) Fr. 585.40
Imposta cantonale 1994 (provvisoria) Fr. 585.40
Interessi Fr. 195.95
D. Con tempestivo reclamo 5 dicembre 1994 __________ ha chiesto di stralciare dall'elenco oneri i crediti sub 1 a e b per le imposte cantonali e comunali dal 1993 al 1994 rispettivamente dal 1992 al 1994, atteso che:
“tali ipoteche legali, quo all’imposta comunale e cantonale per l’anno 1992 non si riferiscono alle imposte dovute dalla debitrice per l’immobile in oggetto, bensì a imposte ordinarie dovute dalla __________ per tutta la sua attività commerciale”;
“quo alle imposte comunali e cantonali per gli anni 1993 e 1994, l’elenco oneri addirittura precisa che trattasi di conteggi provvisori. Ciò significa che in realtà non esiste una tassazione cresciuta in giudicato, e pertanto non vi è un valido titolo di credito ai sensi della LEF e del RFF, che permetta l’iscrizione di un’ipoteca legale a favore dei due enti pubblici”;
“le cartelle ipotecarie poste a pegno dalla debitrice presso la __________, sono state costituite presso tale istituto bancario a titolo di pegno manuale, e non quale pegno immobiliare, e parzialmente le stesse gravano pure in modo collettivo altre proprietà immobiliari della __________. Trattandosi di un pegno manuale, la __________ di __________ non può prevalersi del diritto di precedenza garantito dal rango delle cartelle ipotecarie in suo possesso, perché deve innanzitutto procedere alla realizzazione del pegno manuale”.
E. Con osservazioni 5 gennaio 1995 __________ ha postulato la reiezione del gravame asseverando, per quanto riguarda l’iscrizione dei crediti nell’elenco oneri, che “nella misura in cui il gravame fosse inteso quale impugnazione dell’esistenza, estensione, esigibilità o grado delle pretese”, esso non potrebbe essere oggetto di reclamo ex art. 17 LEF perché “sfugge alla competenza ratione materiae di codesta Camera”.
A mente dell’osservante anche nel merito il gravame sarebbe da respingere perché “__________ ha ricevuto e da sempre detenuto pacificamente i titoli in proprietà”. La banca produce poi tutte le cartelle ipotecarie gravanti dal I al VII rango il fondo, dalle quali risulterebbe che il pegno non è collettivo e indivisibile.
F. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Il gravame verte anche sulla questione a sapere se le imposte cantonali dello Stato del Cantone Ticino e comunali del Comune di __________, riferite al periodo dal 1993 al 1994 rispettivamente dal 1992 al 1994, beneficiano della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario anche se sono in parte solo provvisorie.
In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è applicabile la Legge tributaria del 28 settembre 1976, atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio 1995, non può essere applicata alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti la sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 Nuova LT).
E’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che sull’esistenza di un diritto di pegno, sia esso immobiliare o mobiliare, invocato da un creditore procedente, non è competente a decidere né l’ufficio delle esecuzioni né l’autorità di vigilanza bensì il giudice nella procedura di rigetto dell’opposizione o, se del caso (nell’ipotesi che il terzo interessato ne sia rimasto senza notizia), il giudice nella procedura di appuramento dell’elenco degli oneri, cfr. DTF 119 III 102, 105 III 63-65 e 78 III 95-98; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1988, § 33 m. 12; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 111.
Se il creditore al beneficio di un diritto di pegno su un credito garantito da ipoteca promuove, per errore, l’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, il debitore escusso rispettivamente il terzo proprietario del pegno devono interporre opposizione al precetto contestando la specie d’esecuzione se vogliono che non venga realizzato l’immobile bensì dapprima il credito ipotecario.
Se il debitore o il terzo proprietario del pegno omettono di formulare opposizione contro la specie d’esecuzione, l’esecuzione sarà proseguita così come iniziata (DTF 105 III 63-63 e 78 III 93-94).
a) Quando il debitore escusso rispettivamente il terzo proprietario del pegno omettono di interporre opposizione al precetto esecutivo contestando la specie d’esecuzione, i terzi che vantano dei diritti sull’oggetto del pegno e che vengono lesi da questa omissione, possono far valere i loro interessi nella procedura di appuramento dell’elenco degli oneri (DTF 105 III 64).
La reclamante non può quindi sottoporre in via di reclamo all’autorità di vigilanza, per manifesta incompetenza per materia di questa autorità amministrativa, la questione a sapere se la creditrice doveva procedere in via di realizzazione di un pegno manuale oppure immobiliare.
b) L’elenco oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).
L’art. 39 cpv. 1 RFF stabilisce che in caso di contestazione dell’elenco degli oneri l’ufficio d’esecuzione procede ex art. 107 cpv. 1 LEF, prescindendo dall’art. 106 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 112 III 111): l’appuramento degli oneri costituisce una procedura parallela a quella di rivendicazione nel pignoramento dei beni mobili.
Sarà quindi il giudice della procedura di appuramento dell’elenco oneri, nell’ipotesi che in concreto i termini di contestazione siano stati rispettati dalla reclamante, ossia nell’ipotesi che __________ abbia impugnato l’elenco oneri nel termine di dieci giorni ex art. 140 cpv. 2 LEF e 39 cpv. 1 RFF, ad esprimersi pregiudizialmente in tale sede, sedes materiae per la trattazione di siffatta contestazione della specie d’esecuzione.
a) L'art. 836 CC consente al diritto cantonale "per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi" di stabilire , a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l'iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L'art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell'ipoteca legale ex art. 836 CC "allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile" (cfr. anche art. 229 cpv. 1 LT).
L'apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39 cons. 3).
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese creditorie fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune di __________, ma contestate da chi ne é legittimato (in casu dalla creditrice ipotecaria __________), costituiscono crediti al beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons.
a) Il credito d'imposta é esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu: Stato del Cantone Ticino e Comune di __________) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256‑ 257).
b) La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), é fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 217 LT e per le imposte comunali come all'art. 267 LT, con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari é applicabile l'art. 217 LT.
c) L'art. 217 LT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto"; per il cpv.5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 "anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la tassazione"; per il cpv. 6 “se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto é inferiore a quello pagato, l'eccedenza é rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 LT".
d) Con decreto 14 dicembre 1993 (cfr. BU __________ p. __________) il Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1994, tra l'altro quanto segue:
art. 2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
art. 3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
‑ per la I rata di acconto il 1. maggio 1994
‑ per la II rata di acconto il 1. luglio 1994
‑ per la III rata di acconto il 1. settembre 1994
‑ per la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1994 per le bollette notificate entro il 30 novembre 1994; alla data d'intimazione per le altre;
e) Decreti analoghi valgono per gli anni precedenti (ad es. per il 1993 cfr. BU 1992 p. 379).
f) La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:
in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque esigibilità che determina -in caso di non pagamento- il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato della tassazione che lo concerne);
in caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254).
Può capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso: siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello pratico.
I crediti per le imposte cantonali e comunali per gli anni dal 1993 al 1994 rispettivamente dal 1992 al 1994, insinuati dallo Stato del Cantone Ticino (importi annui di Fr. 585.40) e dal Comune di __________ (importi annui di Fr. 1’648.70 e di Fr. 1’700.--), appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 LT. Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali con il valore di stima peritale del fondo oggetto d'esecuzione di Fr. 788’650.--. Essi vanno pertanto ammessi così come sono stati notificati al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario, sebbene siano solo provvisori (eccetto l’importo notificato dal comune di __________ per il 1992), atteso che sono comunque già esigibili anche se con conseguenze solo di interessi di ritardo e non di interessi di mora.
Il reclamo 5 dicembre 1994 di __________, per quanto ammissibile, è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 106 cpv. 2, 107 cpv. 1, 140 cpv. 2 LEF; 36, 39 cpv. 1, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 217, 220, 229 cpv. 1, 267 LT; 324 cpv. 2 Nuova LT
PRONUNCIA
Il reclamo 5 dicembre 1994 di __________, per quanto ammissibile è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria