Incarto n. 14.2025.55
Lugano 19 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Bellotti, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell'opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 6 settembre 2024 dal
Patriziato di CO 1, __________ (__________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 27 marzo 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 marzo 2025 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2024 dalla sede di Bellinzona dell'Ufficio d'esecuzione (UE), il Patriziato di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale causa del credito “Tasse diverse anno 2023 (tassa allacciamento acquedotto)”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 settembre 2024 il Patriziato ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni scritte del 1° ottobre. Con “duplica” (recte: replica) e duplica, rispettivamente, del 14 e 22 ottobre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 21 marzo 2025, la Giudice di pace ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2025 per ottenerne implicitamente la riforma, nel senso della reiezione dell'istanza, nonché la condanna dell’istante al pagamento di fr. 500.– a suo favore, protestate le spese processuali e “spese di gestione” (recte: ripetibili) di fr. 300.–. Nelle sue osservazioni del 22 aprile, il Patriziato ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate le spese giudiziarie. Mediante replica, duplica, triplica e quadruplica, rispettivamente, dell’8, 19 e 26 maggio, e del 5 giugno, le parti hanno ribadito le proprie contrastanti argomentazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 26 marzo 2025, il termine d'impugnazione è scaduto sabato 5 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 27 marzo 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella sentenza impugnata la Giudice di pace, per quanto qui d’interesse, ha statuito che la fattura del 16 settembre 2023 emessa dal Patriziato nei confronti di RE 1 e prodotta in causa, relativa al pagamento della tassa di allacciamento acqua potabile di fr. 100.-, costituisce una decisione amministrativa (passata in giudicato) e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il credito posto in esecuzione. Dapprima, citando un passo di dottrina, ha infatti spiegato che il destinatario di una decisione amministrativa riconoscibile come tale, ma priva dell’indicazione dei rimedi giuridici, deve intraprendere, in un lasso di tempo ragionevole (indicativamente trenta giorni), i passi necessari per salvaguardare i propri diritti, in difetto dei quali l’atto può essere considerato esecutivo e servire da siffatto titolo di rigetto. Quindi, ha rilevato che l’escusso aveva chiesto l’allacciamento all’acquedotto patriziale, che l’ente pubblico aveva accolto la richiesta con decisione del 2 agosto 2021, infine, ch’egli, al più tardi nel mese di maggio 2024, aveva preso visione del regolamento patriziale (che prevede la tassa di allacciamento) e chiesto l’esenzione dalla tassa. Ricordato che per le spese esecutive non avrebbe potuto concedere il rigetto, pure richiesto dall’istante, giacché la decisione su di esse spetta esclusivamente all’UE, la prima giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 100.–.
RE 1 ribadisce, in particolare, che la fattura del 16 settembre 2023 non costituisce una decisione amministrativa e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo, giacché una simile decisione, giusta l’art. 35 LPAmm, dev’essere motivata e notificata per scritto, come pure indicare i rimedi giuridici, comprensivi dell’autorità e del termine di ricorso, tutti elementi che la fattura non possiede. Chiede pertanto la reiezione dell'istanza, nonché la condanna dell’istante al pagamento di fr. 500.– e fr. 300.– a suo favore.
Il Patriziato non prende posizione sulla censura del reclamante.
5.1 Dal 1° gennaio 2011, giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze (giudiziarie), e dunque costituiscono un titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive; la decisione è esecutiva, quando non è più impugnabile con un mezzo d’impugnazione ordinario (ad esempio opposizione, contestazione, ricorso) oppure quando tale mezzo non ha effetto sospensivo automatico (cioè non sospende automaticamente l’esecutività) o tale effetto è stato revocato. Come per le sentenze, invece, non è necessario il passaggio in giudicato (DTF 145 III 30 consid. 7.3.3.2; tra tante: CEF 14.2024.40 del 25 luglio 2024, consid. 5 e il riferimento), salvo diversa disposizione di legge (per le imposte federali, art. 165 cpv. 3 LIFD [RS 642.11] e, per le imposte ticinesi, art. 244 LT [RL 640.100]; STF 4A_387/2024 del 24 ottobre 2024 consid. 3.1.2; fra molte: CEF 14.2024.47 del 7 agosto 2024, consid. 5).
5.1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Camera, costituisce una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF l’atto che si qualifica come tale o trae siffatta qualità dalla legge (fra molte: citata CEF 14.2024.40 consid. 5) oppure contiene un’indicazione sulla sua natura decisionale e sia dunque riconoscibile come decisione, ciò che di principio si realizza se contiene la menzione dei rimedi giuridici (CEF 14.2023.46/47 del 7 agosto 2023, consid. 5, 14.2023.45 del 29 settembre 2023, consid. 5.2, 14.2019.144 del 25 novembre 2019, consid. 5.2, 14.2018.26 del 9 maggio 2018, consid. 5.2/b).
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che la legge talvolta richiede che una decisione si qualifichi come tale (ad esempio, art. 35 cpv. 1 PA) e talaltra invece no (ad esempio, art. 49 cpv. 3 LPGA), per stabilire se un atto costituisce una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, poco importa che esso sia intitolato “decisione” o rispetti i requisiti formali imposti dalla legge, essendo piuttosto determinante che abbia le caratteristiche materiali di una decisione, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla volontà dell’autorità o del privato (DTF 143 III 162 consid. 2.2.1; STF 5A_567/2019 del 23 gennaio 2020, consid. 7.1.1).
5.1.2 Di regola, se un atto amministrativo è una “semplice fattura”, non costituisce una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (STF 5A_747/2019 del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1), giacché una fattura emessa da una collettività pubblica non è necessariamente una decisione (DTF 143 II 268 consid. 4.2.2, con riferimento alla STF 2C_444/2015 del 4 novembre 2015, consid. 3.2.3, che tratta il concetto di “decisione” anche in relazione all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, in un caso concernente il pagamento di tasse per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque di scarico; STF 2C_244/2024 del 9 ottobre 2024, consid. 1.5, pure con riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Anzi, nell’ambito dell’amministrazione di massa, è abbastanza comune e ammissibile che una collettività emetta dapprima una fattura con una richiesta di pagamento, quindi, in assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (citata STF 760/2018 consid. 3.1, ancora con riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Nell’interesse della certezza del diritto, è necessario che per il destinatario la decisione sia riconoscibile come tale; ciò è il caso, ad esempio, se l’atto indica i rimedi giuridici (STF 2C_339/2017 del 24 maggio 2018, consid. 4.3, sempre con riferimento citata 2C_444/2015 consid. 3.2.3 e 3.2.4, in un caso concernente il pagamento di una tassa per la fornitura di elettricità da parte dell’azienda comunale).
5.1.3 Una richiesta di pagamento emessa da un’autorità federale, cantonale o comunale svizzera oppure da un’organizzazione privata a essa equiparata (indipendentemente che sia fondata sul diritto pubblico federale, cantonale o comunale svizzero) può nondimeno essere qualificata quale decisione amministrativa nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, anche se non designata tale, purché costituisca un provvedimento esecutivo, individuale e concreto che imponga in modo coattivo il pagamento di una somma di denaro (citate 5A_747/2019 consid. 3.1 e 5A_760/2018 consid. 3.1 e 3.4.2, DTF 143 III 162 consid. 2.2.1, pag. 165) e, di principio, indichi i rimedi giuridici (DTF 143 III 162 consid. 2.2.2; citata 5A_567/2019 consid. 7.1.2; v. anche messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del 28 giugno 2006 [FF 2006 6593, pag. 6756] e relativo Progetto [FF 2006 6785], il cui allegato al pto. II, n. 17, ha dato all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF il suo attuale tenore).
5.2 Nella fattispecie, è escluso che la fattura del 16 settembre 2023 costituisca un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di allacciamento all’acquedotto posta in esecuzione, dal momento che non menziona i rimedi giuridici e con contiene altro elemento che la renda riconoscibile come decisione.
5.3 Vero è che secondo l’autore citato dalla Giudice di pace (Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 148 ad art. 80 LEF), il quale si fonda su due decisioni del Tribunale federale (DTF 129 II 125 consid. 3.3 e 119 IV 330 consid. 1/c pag. 334), l’assente indicazione dei rimedi giuridici su una decisione non può impedire a tempo indeterminato ch’essa diventi esecutiva e, di conseguenza, costituisca un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sopra consid. 5.1). Se il destinatario può riconoscere l’atto come una decisione, ciò che dipende dalle circostanze concrete, in particolare dalle sue conoscenze giuridiche e dal fatto che sia o meno rappresentato da un avvocato, allora egli deve compiere i passi necessari per salvaguardare i suoi diritti (ad esempio, consultare un avvocato o l’autorità che ha emesso l’atto) e ciò in un tempo ragionevole, indicativamente trenta giorni; se il destinatario non compie tali passi, la decisione diventa ciononostante esecutiva.
5.4 Sennonché, anche questa tesi presuppone che il destinatario non abbia dubbi sulla natura decisionale dell’atto, ciò che non è il caso per la fattura del 16 dicembre 2023. Difatti, posto che il patriziato, allorché chiede il pagamento di una tassa di allacciamento all’acquedotto, può essere considerato un’amministrazione di massa, ovvero una collettività che può emettere dapprima una fattura con una richiesta di pagamento, quindi, in assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. citata STF 2C_444/2015 e sopra, consid. 5.1.2), la fattura in parola è stata emessa dall’“Ufficio Contabilità”, non indica alcuna base legale per la percezione della tassa, non è firmata, e si limita a riportare in calce una cedola di versamento, sicché appare veramente tale, piuttosto che una decisione. Peraltro, nessuno pretende che RE 1 sia un avvocato o abbia conoscenze giuridiche. Ne viene che la fattura non era per lui riconoscibile come decisione, sicché egli non era tenuto a compiere alcun passo necessario per salvaguardare i suoi diritti, e ch’essa – ammesso e non concesso che costituisca una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF – non è diventata esecutiva e, di conseguenza, che anche per questo motivo non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
5.5 Riassumendo, poiché manca un valido titolo esecutivo, la Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza. Siccome fondato su questo punto, il reclamo va accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata nel senso di respingere l’istanza.
5.6 Visto quanto sopra, non è determinante esaminare se una qualche norma di diritto pubblico imponesse particolari presupposti relativamente alla forma o al contenuto delle decisioni del Patriziato. Parimenti non è necessario esaminare le ulteriori censure del reclamante riferite al tema del rigetto, segnatamente quella secondo cui il Patriziato non disponeva di una base legale per il prelievo della tassa.
5.7 Da ultimo, per rispondere alla richiesta, formulata dal Patriziato nella quadruplica, circa il modo di procedere, in caso di accoglimento del reclamo, “per un eventuale annullamento della tassa emessa e susseguente ripristino della situazione precedente all’allacciamento”, è sufficiente precisare (per quanto di competenza della scrivente Camera), che l’escutente potrà emettere un nuovo atto amministrativo che imponga il pagamento della tassa; qualora intenda utilizzarlo onde procurarsi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, stavolta esso dovrà però essere riconoscibile quale decisione, segnatamente indicando i rimedi giuridici, che l’escusso potrà se del caso far valere.
Ora, qualora il convenuto avesse in un primo momento inteso invocare l’estinzione per compensazione del debito oggetto d’esecuzione con una propria contropretesa, la questione sarebbe evasa dall’esito della presente procedura. Sennonché a partire dalla duplica (pag. 2) egli ha espresso (invero tardivamente) tale pretesa (di valore superiore al debito posto in esecuzione) quale richiesta condannatoria, ovvero quale azione riconvenzionale. Volendo ammettere l’ammissibilità teorica di una simile azione nell’ambito della procedura sommaria di rigetto (contrario: Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 24 e 45 ad art. 224 CPC), essa è però da dichiarare irricevibile, tenuto conto che RE 1 non ha postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (v. sentenze della CEF 14.2021.189 del 9 maggio 2022, pag. 3, e 14.2015.177 del 20 gennaio 2016, consid. 6) e che la pretesa, oltretutto contestata dal Patriziato e non liquida, non rientra quindi nel campo di applicazione della procedura sommaria (art. 224 cpv. 1, 248 lett. b e 257 CPC) bensì, alla luce del valore litigioso, in quello della procedura semplificata, previo esperimento del tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) e rilascio dell’autorizzazione ad agire, quale presupposto processuale (art. 59, 60, 209 cpv. 1, 243 cpv. 1 e 244 cpv. 3 lett. b CPC). Sul tema, il reclamo non può pertanto trovare accoglimento.
In entrambe le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) che, tenuto conto delle rispettive domande e del loro esito, può essere ripartita fra le parti in ragione di metà ciascuna. Eventuali indennità sono compensate.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso dei considerandi, e di conseguenza la decisione 21 marzo 2025 della Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc. SO.2024.395) è così riformata:
L’istanza del CO 1 è respinta.
La domanda riconvenzionale di RE 1 è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 80.–, da anticipare dal Patriziato di CO 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (fr. 40.- a carico di ciascuna parte), compensate eventuali indennità.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (fr. 75.- a carico di ciascuna parte), compensate eventuali indennità.
Notificazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).