Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.02.2025 14.2025.30

Incarto n. 14.2025.30

Lugano 24 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.249 (fallimento) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 1° ottobre 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Faido dell’Uf­­ficio d’esecuzione, il 1° ottobre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'729.45 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 19 novembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo, secondo cui, in particolare, la convenuta si è impegnata a versare all’istante fr. 1'000.– entro il 20 dicembre 2024 (punto 2), in difetto di che il giudice avrebbe pronunciato il fallimento, precisato che la causa sarebbe rimasta sospesa indicativamente fino alla fine dell’anno (punto 3).

C. Con scritto del 9 gennaio 2025, ritirato dalla convenuta il giorno successivo, il Pretore le ha impartito, senza successo, cinque gior­ni per produrre la conferma del pagamento dei fr. 1'000.– pattuiti.

D. Statuendo con decisione del 27 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 17 febbraio 2025 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 gennaio 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 10 febbraio. Presentato tre giorni pri­ma (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

  1. La reclamante si duole che il Pretore non ha convocato una nuova udienza dopo quella del 19 novembre 2024, ma ha decretato il fallimento il 27 gennaio 2025 senza sentirla dopo aver constatato il mancato pagamento pattuito. Si duole di una violazione dell’art 168 LEF e del suo diritto di essere sentita.

In realtà l’udienza prevista dall’art. 168 LEF è stata tenuta regolarmente il 19 novembre 2024 in presenza delle parti. Dal verbale d’udienza, consegnato anche alla convenuta seduta stante, risultava chiaramente che il Pretore avrebbe decretato il fallimento ove la convenuta non avesse versato all’istante i fr. 1'000.– pattuiti entro il 20 dicembre 2024. La reclamante non può seriamente, in buona fede, invocare la violazione del proprio diritto di essere sentita, tanto meno che non pretende di aver versato l’importo in questione prima del fallimento, nemmeno dopo aver ritirato il 10 gennaio 2025 l’assegnazione del termine di cinque giorni per pagare i fr. 1'000.– e documentare l’accredito, emessa dal Pretore il gior­no prima, che indicava senza ambiguità che in caso contrario il fallimento sarebbe stato decretato.

  1. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.1 Nella fattispecie, la reclamante sostiene che il fallimento dev’es­sere annullato perché il conteggio del 31 gennaio 2025 accluso al reclamo (doc. C) non elenca tra le esecuzioni in corso quella del­l’istante. Essa si guarda però bene dall’asserire che tale esecuzione sarebbe estinta, tanto che ha ritenuto necessario depositare i fr. 1'000.– pattuiti presso il proprio patrocinatore. Ad ogni modo, l’estratto in questione è irrilevante, poiché l’esecuzione dell’istante non fa parte di quelle in corso, in quanto è considerata estinta con la pronuncia del fallimento (secondo la giurisprudenza del Tribunale federale: DTF 124 III 123), ciò che sarebbe risultato evidente se la reclamante avesse prodotto, com’è usuale, l’estratto comple­to del registro delle esecuzioni. Al limite del pretesto, la censura va respinta.

3.2 L’allegato deposito dell’importo dovuto all’istante presso il proprio patrocinatore non adempie all’evidenza la condizione del deposito dell’importo dovuto “presso l’autorità giudiziaria superiore” a disposizione del creditore a tenore dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF (v. sentenza della CEF 14.2022.51 del 3 giugno 2022 consid. 2.2). Anche su questo punto il reclamo è infondato.

3.3 La reclamante non rende d’altronde verosimile la propria solvibilità, giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, producendo cinque preventivi (doc. B) da essa stessa allestiti e sprovvisti della firma dei committenti.

  1. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

  2. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico della RE 1.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Faido; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2025.30
Entscheidungsdatum
24.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026