Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.10.2025 14.2025.171

RE 1

Incarto n. 14.2025.171

Lugano 13 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.248 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 gennaio 2025 da

CO 1 __________ CO 2 __________ (rappr. da: RA 1 __________)

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 2 ottobre 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 17'760.– oltre agli interessi del 7% dal 1° ottobre 2024 (indicando quale causa del credito: “Affitto

  • acc. spese accessorie + posto auto 1.8/31.10.2024 (Fr. 5'920.–- x 3) ufficio in __________”) e fr. 103.60 (per “int. fino al 30.9.2024”);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 gennaio 2025 CO 1 CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che statuendo con decisione del 19 settembre 2025, il Pretore ha constatato che il convenuto ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine per presentare osservazioni e ha parzialmente accolto l’i­­stanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto (per fr. 17'783.50 oltre interessi anziché per fr. 17'863.60 oltre interessi), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 550.– a favore degli istanti;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 ottobre 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che venga “dichiarata nulla” e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­po­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che il reclamo presentato il 2 ottobre 2025 (data del timbro postale), ossia entro dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC) del 22 settembre 2025, è tempestivo;

che nella decisione impugnata il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dopo aver constatato che la parte convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuoso il termine assegnatole per presentare le osservazioni all’istanza;

che il reclamante si duole in particolare di non aver potuto difendere i propri interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione (pag. 9 e segg.);

che dall’incarto trasmesso alla Camera risulta che con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Pretore ha fissato alla parte convenuta un termine di venti giorni per presentare osservazioni all’istanza e che la raccomandata contenente tale invito al convenuto è tornata alla Pretura con la menzione “non ritirato” per due volte, prima il 31 gennaio 2025 (con impostazione dell’invio il 20 gennaio 2025) e poi il 14 febbraio 2025 (con impostazione dell’invio il 5 febbraio 2025);

che sulla busta ritornata al mittente il 14 febbraio 2024 è indicata a mano un’annotazione, da cui risulta che la Pretura abbia in seguito trasmesso l’invio alla parte convenuta per posta A, senza attestazione di ricevuta;

che giusta l’art. 138 cpv. 1 e 4 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, e non tramite invio postale ordinario;

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi-­­zione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; v. pure, tra altre, sentenze della CEF 14.2020.60 del 23 luglio 2020, pagg. 2-3 e 14.2019.90 del 3 luglio 2019, pagg. 2-3);

che non risulta d’altronde che la parte convenuta abbia avuto conoscenza della procedura di rigetto dell’opposizione prima di ricevere la decisione impugnata;

che in queste circostanze il Pretore non poteva considerare valida la notifica ed emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un agente di polizia (già citata sentenza della CEF 14.2020.60, pag. 3, Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138 CPC);

che il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;

che una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.3) e non ne risulti per lei alcun pregiudizio (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

che nella fattispecie il reclamante invoca anche censure sui fatti della causa, sulle quali la Camera ha un potere cognitivo limitato, potendo intervenire solo in caso di accertamenti manifestamente errati del primo giudice (art. 310 lett. b CPC, v. anche già citata sentenza della CEF 14.2020.60, pag. 3 e reclamo, pag. 18 infine: “le conclusioni cui giunge il Giudice di prime cure, per i motivi esposti, derivano (…) ad un accertamento manifestamente errato dei fatti circa il titolo di rigetto e l’esecuzione”);

che la causa non è pertanto matura per il giudizio;

che in accoglimento del reclamo la sentenza impugnata va per-tanto annullata e la causa rinviata alla Pretura per nuovo giudizio dopo aver sentito il convenuto (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4; sentenza della CEF 14.2018.41 del 29 marzo 2018 pag. 3);

che con l’emanazione del presente giudizio, la domanda d’effetto sospensivo contenuta nel reclamo diviene priva d’oggetto;

che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

che non si attribuiscono ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di principio di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (già citata sentenza della CEF 14.2018.41 pag. 3);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'783.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della facoltà di esprimersi sull’istanza.

  1. Non si riscuotono spese processuali.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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