Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2025 14.2025.15

Incarto n. 14.2025.15

Lugano 23 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.1686 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 marzo 2024 dalla

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con cinque contratti intitolati “contrat de location de services” relativi al cantiere “”, la RE 1 ha prestato il suo personale (cinque dipendenti) alla CO 1 dal 9 gennaio 2023, quattro a durata “determinata” e uno a durata indeterminata. Con altri due contratti sempre intitolati “contrat de location de services” riferiti al cantiere “” la RE 1 ha prestato il suo personale (due dipendenti) alla CO 1 dal 20 febbraio 2023 per una durata “determinata” e dal 27 febbraio 2023 per una durata indeterminata.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 79'411.80 complessivi più interessi, così suddivisi: fr. 38'820.45 oltre agl’interessi del 5% dal 6 maggio 2023 (indicando quale causa del credito la “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 31 marzo 2023”), fr. 11'132.95 oltre agl’interessi del 5% dal 6 maggio 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 31 marzo 2023”), fr. 5'365.60 oltre agl’interessi del 5% dal 6 maggio 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 31 marzo 2023”), fr. 23'496.65 oltre agl’interessi del 5% dall’8 giugno 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 3 maggio 2023 ”) e fr. 596.15 oltre agl’interessi del 5% dal 7 luglio 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 1 giugno 2023”).

C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 marzo 2024 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole per presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.

D. Con decisione del 6 agosto 2024, il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della CO 1, che questa Camera ha annullato mediante sentenza del 20 novembre 2024.

E. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2025 per ottener­ne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza per complessivi fr. 79'411.80 oltre agl’interessi del 5% annuo dal 6 maggio 2023 su fr. 55'319.–, dall’8 giugno 2023 su fr. 23'496.65 e dal 7 luglio 2023 su fr. 596.15, e in via subordinata l’annullamento della decisione e la retrocessione della causa al primo giudice, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nel termine impartitole per presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 20 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 30 gennaio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 La reclamante lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC) facendo valere che il primo giudice non ha considerato le sue allegazioni, i documenti da lei prodotti né la giurisprudenza da lei citata e ha preso posizione sulle censure in modo superficiale. In particolare RE 1 evidenzia di aver spiegato nel dettaglio ciascun calcolo che avrebbe dovuto consentire all’autorità intimata di comprende­re gli importi dovuti dalla CO 1.

1.3.1 Sennonché, visto che il primo giudice ha escluso l’esistenza di un titolo di rigetto, era inutile calcolare le ore per verificare la quantificazione della pretesa dell’istante. Non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito in tal senso. Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza è sufficiente se il giudice menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno guidato e sui quali ha fondato la sua decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto della sua portata e possa impugnarla con cognizione di cau­sa. Non ha invece l’obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocate dalle parti, ma può limitarsi a quelli che gli appaiono pertinenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1).

1.3.2 Nel caso di specie, il Pretore ha motivato chiaramente la sua decisione. La reclamante si duole in modo generico, e quindi insufficientemente motivato (v. sopra consid. 1.2), che il primo giudice avrebbe omesso di considerare alcune sue allegazioni e documen­ti senza peraltro specificare quali. Proprio il contenuto del reclamo, esteso e dettagliato, dimostra che la RE 1 ha capito la portata della sentenza impugnata e ha potuto valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita non può considerarsi leso (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2023.70 del 6 dicembre 2023 consid. 1.3.3 con rinvii). La censura è quindi priva di pregio.

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che se la documentazione prodotta nel complesso indizia senza dubbio a favore del rapporto intercorso tra le parti, l’istante non ha però addotto documenti idonei a ottenere il rigetto dell’opposizione. In effetti, i contratti di locazione di servizi, pur essendo firmati dalla convenuta, non possono valere come titolo di rigetto, poiché non verto­no su alcun debito concreto con un importo determinato o determinabile al momento della loro sottoscrizione. Costituiscono inve­ro un’offerta, la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, al momento della sottoscrizione, neppure determinabili. A mente del Pretore i rapporti d’intervento prodotti dall’istante potrebbero invece assurgere a valido riconoscimento di debito se fossero controfirmati dall’escussa, ciò che tuttavia non è il caso. Non è d’altronde sufficiente che i rapporti siano stati accettati per via elettronica dall’escussa, rappresentata da PI 1, come sostiene l’istante, ritenuto che questa persona non è iscritta a registro di commercio quale organo della società convenuta e che, in ogni caso, l’accettazione su una piattaforma digitale non può sostituire una firma manoscrit­ta della debitrice. Infine, poiché non recano la firma manoscritta della convenuta, nemmeno le fatture agli atti possono rappresentare, secondo la legge, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione. Il Pretore ha quindi respinto l’istanza.

  3. Nel reclamo la RE 1 ribadisce che la documentazione da essa prodotta nel suo insieme configura invece un valido titolo di rigetto e che l’importo finale dovuto è facilmente determinabile moltiplicando la tariffa oraria, prevista nei contratti di locazione di servizi firmati dalle parti, per il numero di ore prestate dagli operai, confermato dalla CO 1 sulla piattaforma "". Il calcolo dettagliato figura del resto nelle fatture. La RE 1 spiega che la CO 1 aveva accesso alla piattafor­ma "", che le permetteva di conoscere in ogni momento lo stato delle missioni assegnate agli operai e di convalidare il numero di ore di lavoro fornito. Dai documenti prodotti risulta che tutti i rapporti d’intervento degli operai messi a disposizione dalla reclamante sono stati convalidati dalla CO 1 tramite tale PI 1. Per la reclamante il rigetto dell’opposizione del­l’escussa avrebbe quindi dovuto essere accordato. Negandolo, secondo lei il Pretore ha accertato i fatti in modo manifestamente errato. Evidenzia inoltre che il primo giudice, siccome la CO 1 non ha eccepito nulla in merito ai crediti dovuti, avreb­be dovuto statuire in base agli elementi presentati nell’istanza.

  4. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1 Nella sentenza 14.2020.10 del 5 giugno 2020 (consid. 4.3.4.1, mas­simata in RtiD 2021 I 756 n. 39c), la Camera ha già avuto modo di giudicare che l’opposizione a un’esecuzione volta all’incasso di salari a cottimo, di rimborsi spese o di pretese per ore supplementari pattuiti in un contratto di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro può essere rigettata in via provvisoria se il lavoratore produce un conteggio delle ore di lavoro o delle spese da rimborsare allestito o approvato dal datore di lavoro (Veuillet/Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 176 e 178 ad art. 82 LEF). Non è necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro (se lo fosse, costituirebbe esso stesso un riconoscimento di debito). Il titolo di rigetto è infatti il contratto di lavoro, non il conteggio, il quale funge solo da prova dell’importo della pre­stazione riconosciuta nel contratto di lavoro. Il meccanismo giuridico alla base del ragionamento è analogo a quello che conduce la giurisprudenza a considerare che un titolo di rigetto può essere dedotto anche da un riconoscimento di debito che non menziona esplicitamente l’importo riconosciuto o che è subordinato a una con­dizione sospensiva, purché l’escutente dimostri l’entità del debito o la realizzazione della condizione con altri documenti. I bollettini o i rapporti di lavoro, unitamente ai contratti di locazione di servizi, sono rilevanti solo se sono allestiti o approvati da rappresentanti autorizzati dell’escusso, ciò che l’escutente deve dimostrare, in particolare nel caso in cui l’escusso contesta di averli firmati (sentenza della CEF 14.2020.191 del 9 giugno 2021 consid. 5.2).

5.2 Nel caso in esame, come rilevato dal Pretore, il conteggio delle ore risultante dalla piattaforma "__________" è stato approvato da tale PI 1, il cui potere di rappresentanza dell’escussa non è stato dimostrato dall’istante e non è notorio (art. 151 CPC), siccome egli non è menzionato nell’estratto del registro di commercio tra le persone aventi diritto di firma per la CO 1. Ora, solo un rappresentante i cui poteri di rappresentanza sono dimostrati può vincolare l’escusso in una causa di rigetto del­l’opposizione. Per ottenere il rigetto, i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) conferiti dall’escusso devono di principio essere documentati dall’istante, pena la reiezione dell’istanza (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142; sentenze della CEF 14.2024.4 del 26 giugno 2024 consid. 5 e 5.2 [caso del conteggio firmato dall’archi­­tetto], 14.2014.63 del 5 agosto 2014 consid. 6.3 e 14.2013.4 del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).

5.2.1 Nel caso di specie l’istante non ha dimostrato i poteri di rappresentanza di PI 1 e nemmeno con il reclamo spiega chi è costui né in base a quale atto giuridico era abilitato ad approvare il conteggio delle ore. Il rigetto non poteva quindi essere concesso.

D’altronde nemmeno dai contratti di locazione di servizio firmati dalla CO 1 risulta che PI 1 fosse abilitato ad approvare i conteggi. Inoltre, la reclamante non ha prodotto una procura o una ratifica dell’operato di PI 1 e neppure ha allegato e dimostrato l’esistenza di circostanze da cui de-durre l’esistenza di una procura o di una ratifica per atti concludenti (sentenza della CEF 14.2019.222 dell’8 maggio 2020 consid. 5.1.2).

5.2.2 La reclamante allega però che la CO 1 non ha presentato osservazioni e quindi non ha contestato che PI 1 potesse validamente rappresentarla, di modo che il Pretore avreb­be dovuto considerare tale circostanza dimostrata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario).

5.2.2.1 In linea di massima, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente produce un titolo di rigetto, ossia un documento firmato dall’escusso o un atto pubblico in cui egli riconosce il credito posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF), oppure un attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 149 cpv. 2 LEF) o dopo fallimento se vi è indicato che il fallito ha riconosciuto il credito (art. 265 cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto non può legittimamente fondarsi su un’allegazione del creditore non contestata dal debitore per stabilire l’esigibilità del credito posto in esecuzio­ne ove la circostanza allegata non risulti dagli atti (sentenza 5A_ 399/2021 del 2 giugno 2023, consid. 5.3.2-5.3.3; sentenza della CEF 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD 2024 II 720 n. 34c, consid. 5.3.2).

5.2.2.2 Vero è, tuttavia, che secondo l’opinione comune, a meno che il titolo prodotto dall’escutente non sia d’acchito sospetto – ciò che il giudice verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di fatto) esatti e le firme che vi sono apposte sono reputate au­tentiche (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 143; sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c con­sid. 6.2 e in rinvii). Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove l’inesattezza o la falsificazione non sia resa verosimile seduta stan­te. Spetta all’escusso rendere verosimile che la firma non è stata apposta da una persona abilitata a rappresentare la società escus­sa. Solo in caso di contestazione attendibile sorge a carico dell’e­­scutente l’obbligo di recare la prova piena che la firma figurante sul riconoscimento di debito è quella dell’escusso o di un suo va­lido rappresentante (citate DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142 [secondo cui l’ammissione dei poteri di rappresentanza in caso di mancata contestazione non è arbitraria] e 14.2019.222 consid. 5.1.1.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 82 LEF e i rinvii; Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82).

Nella fattispecie, i rapporti d’intervento (doc. E e F) non sono però firmati, sicché la presunzione di rappresentanza appena evocata non si applica.

5.2.2.3 Non è invero necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro, ma dev’essere evidente che è stato allestito o approvato da lui o da suoi rappresentanti autorizzati, ciò che l’escutente deve dimostrare (sopra consid. 5.1). Orbene, nel caso all’esame è invece chiaro che i rapporti d’intervento sono stati allestiti dalla stes­sa escutente sulla piattaforma web InteriJob, procedendo all’im­­portazione dei dati dal suo applicativo (SAM) e alla loro registrazione e validazione (“pda en tant que entreprise”). Non ha d’altron­­de dimostrato che rappresentanti autorizzati della CO 1 abbiano approvato tali rapporti, giacché manca ogni informazione sul potere di rappresentanza di PI 1, indicato solo come il “client CO 1” che avrebbe registrato e validato i rapporti. In mancanza di un valido riconoscimento del numero delle ore prestate dagli impiegati interinali, le somme poste in esecuzione non possono ritenersi riconosciute nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, sicché la decisione impugnata resiste alla critica.

5.2.3 La reclamante si avvale anche a torto della giurisprudenza secon­do cui il giudice del rigetto non dev’essere persuaso dell’esistenza dei fatti allegati, ma deve solo, basandosi su elementi oggettivi, avere l’impressione che tali fatti si siano verificati, senza escludere la possibilità che possano essersi svolti diversamente. Questo principio riguarda infatti le eccezioni dell’escusso, che in virtù del­l’art. 82 cpv. 2 LEF devono solo essere rese verosimili, mentre secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF l’escutente deve portare la prova pie­na dell’esistenza del titolo esecutivo di rigetto da lui invocato (DTF 144 lll 552 consid. 4.1.4; Staehelin, op. cit., n. 89a ad art. 82) e deve farlo per mezzo di documenti ("par titre": sentenze del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4 e 5A_ 399/2021 del 2 giugno 2023 consid. 5.3.2).

  1. La reclamante sostiene infine che la CO 1 ha pagato le fatture per ventidue mesi e le ha richiesto di conoscere il saldo del debito pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento. Sollevata per la prima volta con il reclamo (in prima sede avendo sostenuto al punto 79 che l’escussa “non ha mai pagato” gli importi dovuti), la censura è inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo né l’eventuale richiesta (non documentata) di conoscere il saldo del debito né l’esistenza di precedenti pagamenti (non documentati) sono di rilievo per il rigetto dell’opposizione all’esecu­zione relativa al saldo insoluto, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso – non dà titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.150 del 5 giugno 2024, consid. 5.3).

  2. In definitiva il reclamo va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità. La decisione odierna, ad ogni modo, non priva l’escu­­tente del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2), previa istanza di conciliazio­ne. Nell’ambito di tale procedimento la RE 1 potrà dimostrare con altri mezzi di prova, che non sia un titolo di rigetto nel ristretto senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’esistenza del credito posto in esecuzione. Essa ha altresì la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo questa volta i documenti – se ne è in possesso – che dimostrano che PI 1 era abilitato a rappresentare la CO 1 (sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 9).

  3. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 79'411.80, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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