Incarto n. 14.2025.1
Lugano 6 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.312 (rigetto definitivo e provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 15 novembre 2024 dallo
CO1, Be______ (rappresentato dalla CO2, Be______)
contro
RE, B______
giudicando sul reclamo del 6 gennaio 2025 presentato da RE contro la decisione emessa il 18 dicembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 4 settembre 2001, lo CO1, rappresentato dalla S______ S______, ha concesso a RE un credito agricolo d’investimento (un mutuo) senza interessi di fr. 137'000.–, da rimborsare in 20 rate annuali di fr. 6'850.– la prima il 31 dicembre 2002, condizionando la concessione del credito, segnatamente, alla costituzione di un’ipoteca a garanzia dello stesso; ha affidato alla CO2 le “operazioni di perfezionamento della pratica”.
B. Mediante atto pubblico del 17 gennaio 2002, RE si è riconosciuta debitrice del Cantone di fr. 137'000.– “a titolo di mu-tuo senza interessi, che si obbliga a restituire”, e “a garanzia della restituzione del mutuo, del pagamento degli interessi, provvigioni, spese esecutive e giudiziali o di ogni altra prestazione dovuta a dipendenza del mutuo” gli ha concesso un’ipoteca di fr. 137'000.– oltre agl’interessi del 10% sul diritto (per sé stante e permanente) di superficie n. 93.1 (oggi: n. 79) RFD B__.
C. Con ricorso del 18 marzo 2019, RE ha impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) una risoluzione del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2019, che le aveva intimato di conformare, entro cinque mesi, la destinazione della sua azienda agricola a quella stabilita in una convenzione con il Cantone del 20 agosto 2001 (dispositivo n. 1), pena la revoca del mutuo (n. 2) e la condanna al pagamento degl’interessi del 5% su ciascuna rata, entro determinati termini (n. 3). Il 13 aprile 2021, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la risoluzione impugnata limitatamente ai punti n. 2 e 3 del dispositivo.
D. In uno scritto dell’11 giugno 2021, la CO1 ha chiesto a RE di rimborsare le rate insolute del quinquennio 2016-2020 entro il 16 luglio, pena l’emissione di una decisione di revoca del mutuo. Con decisione del 27 luglio 2021, la S______ S______ ha revocato il mutuo e ha ingiunto alla mutuataria di rimborsare il saldo di fr. 41'100.– entro il 31 dicembre. Il 22 marzo 2024, il TRAM ha respinto il ricorso interposto dalla mutuataria contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 18 maggio 2022, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso contro la decisione della Sezione.
E. Con precetto esecutivo n. 50 in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 25 settembre 2024 dalla sede di B_ dell’Ufficio d’esecuzione, il Cantone ha escusso RE per l’incasso di fr. 41'100.–, indicando quale causa del credito l’“Obbligo ipotecario di: CHF 137'000.00 dg 130 iscritto il 21.01.2002 + int. 10%. CAI Credito agricolo di investimento n. _______.__01/09” e quale oggetto del pegno il “diritto per sé stante e permanente part. 79 RFD di B”.
F. Avendo RE interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 novembre 2024 il Cantone ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 dicembre 2024.
G. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità.
H. Contro la sentenza appena citata RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 gennaio 2025 per ottenerne la riforma, nel senso, in via principale, di respingere l’istanza e annullare il precetto esecutivo, protestate spese e ripetibili, e in via subordinata di annullare “la richiesta del 10% di interessi presente sul precetto esecutivo”, protestate “parte delle spese”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE il 27 dicembre 2024 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 vLEF e 145 cpv. 4 vCPC; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2025, è scaduto domenica 12 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 gennaio 2025 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6 gennaio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art. 82 LEF, invece, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che provvisorio, è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate agli art. 81, rispettivamente 82 cpv. 2 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che l’atto notarile di costituzione d’ipoteca funge, in via di principio, da valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il credito posto in esecuzione, sia per l’esistenza del pegno. Ha d’altronde respinto l’eccezione dell’escussa, secondo cui l’esecuzione sarebbe nulla, poiché l’escutente, prima di promuoverla, non le aveva inviato una fattura e, se del caso, una diffida. Il primo giudice ha infatti spiegato che nessuna norma imponeva all’escutente di procedere in tal senso. Ha peraltro rilevato che il Cantone aveva non solo diffidato la debitrice a pagare le rate degli anni 2016-2020, con lo scritto dell’11 giugno 2021, ma aveva anche revocato il mutuo e le aveva ingiunto di versare il saldo di fr. 41'100.– mediante la decisione del 27 luglio, confermata da ultimo dal TRAM con la sentenza del 22 marzo 2024. Il magistrato ha del resto rilevato che l’escussa non aveva né contestato l’obbligo di rimborsare i fr. 41'100.–, né preteso di non sapere dove eseguire il versamento. Ha pertanto accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Egli è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, purché il diritto di essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenze della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020, consid. 4.1, e 14.2014.184 del 27 aprile 2015, RtiD 2015 II 896 n. 55c consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).
4.1 Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 134 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 RtiD 2012 II 895 n. 56c, consid. 4.1), l’autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito posto in esecuzione (DTF 147 III 358 consid. 3.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1 e della CEF 14.2021.61 del 29 settembre 2021, consid. 5.1, 14.2018.171 del 12 marzo 2019, consid. 5.1, e 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi).
4.2 Nel caso in esame, nella decisione del 27 luglio 2021 (doc. E) la S______ S______ si è fondata sugli art. 48 cpv. 1 lett. b (oggi 13 cpv. 1) e 59 cpv. 1 lett. h (oggi 70 cpv. 1 lett. h) dell’Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt, RS 913.1) per porre a carico di RE l’obbligo di rimborsare fr. 41'100.– entro il 31 dicembre 2021. Sono norme in apparenza sufficienti perché la S______ S______ potesse accertare la propria pretesa di restituzione in modo sovrano. L’opposizione dell’escussa, per quanto attiene alla pretesa, avrebbe pertanto dovuto essere rigettata in via definitiva in base alla decisione del 27 luglio 2021, confermata da ultimo dalla decisione del TRAM del 22 marzo 2024 (doc. F), siccome non è contestato che la stessa sia esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (Staehelin, op. cit., n. 110 ad art. 80). Pare pertanto errata la sentenza impugnata, laddove rigetta in via provvisoria l’opposizione al credito sulla scorta dell’atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B) (sopra consid. 4.1).
4.2.1 Non si tratta però di una carenza manifesta, che giustificherebbe un intervento d’ufficio della Camera (cfr. sopra consid. 1.2), da una parte perché lo stesso istante ha chiesto il rigetto provvisorio ancorché fosse nel suo interesse ottenere quello definitivo, dall’altra soprattutto poiché le parti hanno apparentemente davvero inteso concludere un contratto di mutuo con atto “privato” (rogito [doc. B], premessa “b”), ciò che appariva invero inutile, stante la decisione del 4 settembre 2001 (doc. A), impropriamente designata nel rogito come “lettera” (doc. B, premessa “a”), ma non era di principio vietato, anche se l’atto notarile avrebbe potuto essere limitato alla costituzione di un’ipoteca a garanzia del credito già concesso dallo Stato.
4.2.2 Il tipo (provvisorio) di rigetto concesso dal Pretore non sembra invece opinabile per quanto riguarda l’esistenza del pegno, ricordato che, salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Lo Stato ha infatti scelto la via della costituzione di un’ipoteca di diritto privato (e non quella dell’ipoteca legale, prevista dall’art. 42 della legge cantonale sull’agricoltura [LAgr, RL 910.100] a garanzia della pretesa di restituzione) e prodotto sia l’atto costitutivo del pegno, ovvero l’atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B), sia un estratto del registro fondiario (doc. C), che ne prova l’iscrizione e pertanto l’esistenza, ciò che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione al pegno giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (Veuillet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 236 ad art. 82 LEF; altri autori non esigono però entrambi i documenti: per Vock [in: SchKG, Kurzkommentar, 3a ed. 2025, n. 35 ad art. 82 LEF] basta l’uno o l’altro, come per Staehelin [op. cit., n. 169 ad art. 82], purché l’atto costitutivo sia munito del timbro dell’Ufficio del Registro che ne attesti l’iscrizione, mentre secondo Foëx [in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 153a LEF] è sufficiente il solo estratto).
5.1 Sennonché, il credito di fr. 41'100.– non comprende interessi. Sebbene nel precetto esecutivo, nel campo della causa del credito, sia indicato un interesse (“+ int. 10%), è invero evidente che il credito è composto solo del capitale delle sei rate del mutuo, di fr. 6'850.– ciascuna (decisione della S______ S______ del 4 settembre 2001 [doc. A]), ancora insolute, ovvero quelle del sessennio 2016-2021 (fr. 6'850.– x 6 = 41'100.–). Al riguardo, il reclamo è infondato.
5.2 RE rileva pure che dopo la decisione del TRAM del 22 marzo 2024, ma prima della promozione dell’esecuzione, la S______ S______ non le ha inviato una fattura per il pagamento di fr. 41'100.–né un richiamo e una diffida, ciò che a suo dire consente al debitore di accordarsi sul pagamento. Sostiene che tali adempimenti costituiscano “prassi e norma secondo la legge amministrativa e la legge sugli enti pubblici”, nonché presupposto per far spiccare il precetto esecutivo e “giustificazione della procedura” esecutiva, l’escutente dovendoli documentare nell’istanza di rigetto dell’opposizione. Accusa la Sezione di aver agito in tal modo per ottenere subito il pignoramento della sua azienda.
5.2.1 Così argomentando, RE non si confronta con la decisione impugnata, secondo cui nessuna norma imponeva all’escutente di procedere nel senso da lei indicato. Si limita a riproporre quasi testualmente quanto sostenuto in prima sede e non cita qualsivoglia disposizione, decisione o contributo di dottrina a fondamento della sua tesi. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.
5.2.2 La reclamante non si confronta nemmeno con l’argomentazione del Pretore (a pag. 4), secondo cui, oltre al fatto che lo Stato l’ha interpellata con la diffida dell’11 giugno 2021 (doc. D) e la decisione di revoca del credito e di restituzione del mutuo (doc. F), l’obbligo di rimborso del credito è diventato esigibile per legge (art. 105 cpv. 3 della legge federale sull’agricoltura nella versione anteriore al 1° gennaio 2025 [vLAgr, RS 910.1], 13 cpv. 1 OMSt e 48 cpv. 1 lett. b vOMSt) al più tardi il 31 dicembre 2021, ovvero vent’anni dopo la concessione del mutuo avvenuta il 4 settembre 2001. La reclamante è quindi stata costituita in mora per il solo decorso di quella scadenza, senza necessità di una preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 3 CO; decisione impugnata, pag. 3 in fondo).
Si conferma pertanto l’irricevibilità della censura anche per questo motivo, sicché il ricorso va in definitiva respinto, nella limitata misura in cui è ricevibile.
Non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE, C______ , B__; – CO2, Viale H______ G______ , Be_____.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).