CO 1
Incarto n. 14.2024.96
Lugano 22 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO 26/2022 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord promossa con istanza 14 aprile 2022 da
CO 1 (rappr. dall’RA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 giugno 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'724.77 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2021, indicando quale causa del credito il “Salario di novembre 2021 e quota vacanze (importo lordo)”;
che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord;
che entro il termine di venti giorni assegnatole per presentare osservazioni (con ordinanza del 26 aprile 2022, inoltrata il 29 aprile 2022 e ritirata il 6 maggio 2022, v. tracciamento della raccomandata __________), la RE 1 è rimasta silente;
che statuendo con decisione del 28 giugno 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, rilevando che la tassa di giustizia di fr. 290.– sarebbe stata “evasa” dalla Divisione della Giustizia;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 luglio 2024, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni, che decorre nel caso di specie dal 2 luglio 2024 (v. tracciamento della raccomandata n. __________);
che il termine d’impugnazione è quindi scaduto sabato 20 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 1° agosto festivo e il 3 agosto un sabato;
che presentato il 24 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3);
che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato che il contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° novembre 2021, con cui le parti hanno pattuito uno stipendio mensile di “fr. 4'800.–”, un periodo di prova di tre mesi e la facoltà di disdetta di un mese per il primo anno di servizio, costituisce un valido titolo di rigetto per lo stipendio di novembre 2021 richiesto con l’istanza;
che il primo giudice ha poi dedotto dall’istanza che la RE 1 aveva intimato al dipendente la disdetta “immediata” il 17 novembre 2021 perché non aveva “superato il periodo di prova”, ma che costui contestava il licenziamento in tronco in mancanza di cause gravi giusta l’art. 337 CO;
che con il reclamo la RE 1 afferma di opporsi alla decisione del primo giudice facendo valere che l’escutente, assunto come autista, è stato licenziato poiché non aveva superato il periodo di prova, siccome non era in possesso della patente categoria “E” e che ha lavorato solamente cinque giorni, unico lasso di tempo per cui riconosce le pretese salariali;
che non avendo la RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede tutte le allegazioni di fatto presentate con il reclamo sono nuove e quindi inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza, in particolare, l’allegazione secondo cui il dipendente ha lavorato solamente cinque giorni è nuova e quindi irricevibile;
che non è quindi possibile tenerne conto ai fini dell’odierna pronuncia;
che a ben vedere la disdetta del 17 novembre 2021 non era “immediata” ai sensi dell’art. 337 CO, ossia data per gravi motivi, visto che il motivo del licenziamento indicato è il mancato superamento del periodo di prova;
che il preavviso di disdetta durante il periodo di prova è di sette giorni in assenza di convenzione scritta contraria (art. 335b cpv. 1 CO);
che nella fattispecie il contratto di lavoro prevede un periodo di prova di tre mesi e un preavviso di disdetta di un mese durante il primo anno;
che ci si potrebbe chiedere se il periodo di disdetta sia quello della legge (sette giorni) o quello di un mese (durante il primo anno d’impiego) pattuito dalle parti, che testualmente si estende anche alla disdetta durante il periodo di prova;
che secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF spettava alla datrice di lavoro sollevare l’eccezione della disdetta del contratto e rendere verosimile la data di conclusione del rapporto di lavoro, è ciò già in prima sede (sentenza della CEF 14.2020.102 del 15 febbraio 2021, consid. 7.1, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44 c);
che non avendo la reclamante sollevato alcuna eccezione in prima sede, non si può ritenere manifestamente errato l’accertamento del primo giudice, invero implicito, secondo cui il contratto costituisce un titolo di rigetto provvisorio per il salario dell’intero mese di novembre 2021 (oltre agl’interessi di mora dal 1° dicembre 2021);
che il Giudice di pace ha accordato il rigetto per fr. 4'724.77, corrispondente al “salario di novembre 2021 e quota di vacanze (importo lordo)” secondo la causale indicata sul precetto esecutivo;
che il contratto di lavoro firmato dalle parti e accluso all’istanza prevede invero un salario mensile lordo di fr. 4'800.–, ma nulla impediva all’escutente chiedere un importo inferiore (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.120 del 6 febbraio 2023 consid. 5.2);
che sul contratto di lavoro allegato al reclamo figura invece un salario di fr. 4'600.– lordi, ma non è firmato dalle parti ed è, comunque sia, irricevibile, siccome è stato prodotto solo in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (tra tante sentenza della CEF 14.2020.204 del 25 giugno 2021 consid. 5.1);
che ne va però diversamente ove, come nel caso in esame, né le parti né l’ufficio d’esecuzione hanno contestato la richiesta esplicita contenuta nel precetto esecutivo (e in casu anche nell’istanza di rigetto) volta al pagamento dell’importo lordo del salario (sentenza della CEF 14.2014.250 del 7 maggio 2015 consid. 6.2);
che ad ogni modo la reclamante non ha obiettato nulla al riguardo, sicché il rigetto dell’opposizione per il salario lordo non potrebbe giustificare l’intervento d’ufficio della scrivente Camera nell’ambito dell’esame del titolo di rigetto (già citata DTF 147 III 176);
che in definitiva il reclamo va quindi respinto;
che ad ogni modo la decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3), sicché il pronunciato non priva la reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 83 cpv. 2 o 85a LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'724.77, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).