Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.11.2024 14.2024.92

Incarto n. 14.2024.92

Lugano 29 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.187 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 febbraio 2024 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 luglio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° luglio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel “verbale di trapasso atti” sottoscritto il 29 maggio 2020 dalla RE 1 e dall’CO 1, quest’ultima ha riconosciuto alla clausola n. 5 “per il tramite del signor PI 1 di dover ancora installare n. 2 caldaie per il valore complessivi di CHF 10'000.00”. Le parti hanno convenuto che avrebbero valutato “a) la posa delle due caldaie mancanti oppure b) l’allacciamento al teleriscaldamento. Nel caso in cui fosse realizzato l’allacciamento all’impianto di teleriscaldamento, l’importo di CHF 10'000.00 sarà scalato dal costo di allacciamento; in caso contrario la società CO 1 si impegna a versare alla società RE 1 l’importo di CHF 10'000.00”.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 dicembre 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 10% dal 7 ottobre 2023, indicando quale causa del credito il “Mancato rispetto della convenzione del 29.5.2020, relative al­l’impianto di riscaldamento per lo stabile in __________ a __________”.

C. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 febbraio 2024 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 marzo 2024. Con replica e duplica spontanee del 18 marzo e del 2 aprile 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti. Il 9 aprile 2024 la RE 1 ha presentato una triplica, confermando ancora una volta le proprie conclusioni.

D. Statuendo con decisione del 1° luglio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 210.–.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2024 per ottenerne l’annul­lamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 luglio 2024, il termine d’impugnazione sarebbe scaduto domenica 14 luglio 2024, tranne essere riportato al 15 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), primo giorno delle ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), e quindi prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato il 12 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza poiché ha ritenuto che l’CO 1 aveva reso verosimile di aver eseguito la propria prestazione relativa alla posa delle caldaie, ciò che secondo la clausola n. 5 dell’accordo escludeva il versamento dei fr. 10'000.– alla RE 1. In particolare ha rilevato che l’CO 1 aveva prodotto varia documentazione a comprova del­l’avvenuta ordinazione, installazione, collegamento elettrico e mes­sa in funzione, nel corso del mese di settembre 2020, di due caldaie presso lo stabile di proprietà dell’istante a cura “e/o” per conto della PI 3, di cui PI 1 (che ha firmato il verbale di trapasso a nome dell’CO 1) è socio e gerente con firma individuale.

  3. Nel reclamo la RE 1 ritiene invece che quanto prodotto dalla convenuta altro non è che una raccolta “artificiosa e inconcludente” di documenti, dei quali asserisce di essere venuta a conoscenza solamente con la procedura esecutiva. Essa afferma che i documenti, e in particolare i doc. 2, 2A, 3 e 4, non recano la sua firma, non sono stati da lei sottoscritti in segno di riconoscimento o di accettazione delle prestazioni indicate e non possono pertanto costituire l’attestazione della posa delle due caldaie a gas. Non aven­do la convenuta soddisfatto l’onere probatorio cui era tenuta, la sua eccezione doveva essere respinta.

  4. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione.

5.1 Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giu­dice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2022.39 del 28 settembre 2022 consid. 5.1, sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.2 Se l’obbligo riconosciuto è subordinato a una condizione sospensiva (art. 151 CO) spetta all’istante dimostrare che si è realizzata prima dell’inoltro dell’esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82), prova che il giudice del rigetto deve esigere d’ufficio (sopra, consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 con-sid. 6.2). Specie quando la condizione è negativa, se ne deve am-mettere la realizzazione, in analogia con i requisiti della cosiddetta “Basler Rechtsöffnungspraxis”, ove l’escusso non abbia allegato l’i­nadempimento della condizione o la contestazione del suo adempimento sia manifestamente insostenibile (Staehelin, op. cit. loc. cit., i.f.).

5.2.1 Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la reclaman­te, non spettava all’escussa dimostrare l’avvenuta posa delle due caldaie a gas, bensì alla stessa RE 1 provare con documenti o altri mezzi di prova ammissibili in procedura sommaria la realizzazione delle due condizioni cui è vincolato il riconoscimento dei fr. 10'000.– in suo favore, ovvero la mancata installazione delle due caldaie e il mancato allacciamento al teleriscaldamento dietro la detrazione di fr. 10'000.– dai relativi costi. Trattandosi di due condizioni negative, l’istante poteva sì pretendere la collaborazione della controparte all’adempimento del proprio onere probatorio. L’CO 1 ha tuttavia esplicitamente contestato la realizzazione di una delle due condizioni cui è subordinato il suo riconoscimento, allegando di aver fornito le due caldaie a gas per il tramite della PI 3, e ha prodotto diversi documenti a sostegno delle sue allegazioni (doc. 1-5), tra cui una fattura del­l’PI 4 alla PI 3 relativa a un intervento del 4 settembre 2020 volto all’installazione di linee elettriche per due caldaie in via __________ a __________ (doc. 5). Si tratta senz’altro di un indizio concreto e oggettivo a favore della tesi del­l’CO 1, in quanto proveniente da una ditta terza, che permette di ritenerla, se non verosimile come giudicato dal Pretore, perlomeno non manifestamente insostenibile. Incombeva pertan­to alla RE 1 dimostrare che le due caldaie non sono state installate.

5.2.2 Ora, all’istanza la RE 1 ha allegato solo il “verbale di trapasso atti” e si è limitata ad allegare che costituiva un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’ottenimento di fr. 10'000.–. All’e­videnza non si tratta della prova della realizzazione delle condizioni stabilite al punto 5. Sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste alla critica.

5.3 La reclamante si fonda invero anche sulla dichiarazione del 15 marzo 2024 della PI 2 (doc. F accluso alla replica spontanea), dalla quale si evince che l’immobile di sua proprietà è stato allacciato alla rete di teleriscaldamento di __________ e dalla quale deduce che l’asserita posa delle due caldaie a gas è del tutto “priva di significato e di logica motivazione”.

5.3.1 Orbene è possibile produrre documenti nuovi con la replica spontanea solamente alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243 consid. 3.1, sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 4 con rimandi), ovvero, se si tratta come nella fattispecie di fatti o documenti anteriori all’inoltro dell’istanza, dimostrando che non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostan­ze. Ebbene la RE 1 non ha speso una parola su tale esigen­za nella replica e nemmeno nella triplica o nel reclamo. Doveva, comunque sia, aspettarsi la contestazione dell’CO 1, già formulata nell’e-mail del 14 ottobre 2023 all’avv. __________ (doc. 6), sicché avrebbe dovuto determinarsi al riguardo già con l’istanza e produrre i documenti poi acclusi tardivamente alla replica spontanea. Ancorché per altri motivi di quello addotto (“non erano atte ad influire sull’esito della lite”), il Pretore poteva dunque legittimamen­te ignorare l’allegazione riferita all’allacciamento alla rete di teleriscaldamento e la relativa conferma della PI 2 (doc. F). Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

5.3.2 Ad ogni modo, anche alla luce di tale elemento la situazione è tutto fuor che chiara. Dalla fattura dell’PI 4 pare verosimile che le due caldaie siano state installate nel settembre del 2020 (sopra consid. 5.2.1), mentre l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento di __________ risulta in funzione da febbraio del 2022 (doc. F), più di un anno dopo. Non si può quindi escludere, in queste circostanze, che per motivi non noti alla Camera la reclamante abbia deciso di passare al teleriscaldamento dopo l’installazione delle due nuove caldaie murali (che secondo la stima dei costi di allacciamento al teleriscaldamento risultavano essere in preceden­za sette [doc. D]). Di conseguenza, sebbene le allegazioni contenute nella replica spontanea e i documenti acclusi fossero ammissibili, non si potrebbe ritenere che il riconoscimento dei fr. 10'000.– risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente. Stan­ti i dubbi al riguardo, l’istanza è stata giustamente respinta e il medesimo esito va riservato al reclamo, ferma restando la facoltà per la reclamante di adire il giudice ordinario con un’azione di riconoscimento di debito, in cui la sua pretesa potrà essere esaminata nel merito (sopra consid. 5.1) e se del caso l’opposizione dell’e­scussa rigettata in via definitiva (art. 79 LEF).

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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