Incarto n. 14.2024.91
Lugano 31 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3003 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 maggio 2024 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 23 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'073.10 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 9 luglio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 9 luglio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 16 luglio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 luglio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 20 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e verrà prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato già il 12 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento della Postfinance relativa al pagamento di fr. 1'476.45 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione il 21 giugno 2024 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, e due conferme dell’avvenuto pagamento dell’esecuzione, una dell’Ufficio e l’altra dell’istante. Di conseguenza, la pretesa dell’istante risultava estinta già al momento in cui il Pretore ha decretato il fallimento, sicché se l’avesse saputo, avrebbe respinto l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 luglio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).