Incarto n. 14.2024.60
Lugano 23 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.3583 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 luglio 2023 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso suo padre RE 1 per l’incasso degli “alimenti da dicembre 2021 a giugno 2023” di fr. 22'800.–.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 luglio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11 agosto 2023.
C. Statuendo con decisione del 15 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di prima e seconda sede.
E. Con decisione del 4 giugno 2024, il presidente della Camera ha dichiarato il reclamo irricevibile dopo aver constatato, per inavvertenza, che il reclamante non aveva versato la somma di fr. 400.– entro la scadenza (31 maggio 2024) del termine suppletorio assegnatogli con ordinanza del 13 maggio 2024.
F. Con scritto del 10 giugno 2024, RE 1 ha chiesto alla Camera di entrare nel merito del reclamo allegando l’estratto del suo conto bancario che attesta il versamento dei fr. 400.– il 29 maggio 2024.
G. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 17 aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 27 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 29 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 24 aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La richiesta di entrata in materia formulata da RE 1 con lo scritto del 10 giugno 2024 andrebbe trasmessa al Tribunale federale quale ricorso in materia civile contro la decisione d’irrice-vibilità del 4 giugno 2024 (a lui notificata il 10 giugno). Stante la manifesta inavvertenza sulla quale tale decisione è fondata, motivi di economia processuale ne consigliano l’annullamento immediato e l’entrata in materia sul reclamo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di divorzio del 5 novembre 2018, laddove omologa il contributo di fr. 1'200.– mensili che RE 1 si è impegnato a versare a sua figlia CO 1 (allora diciannovenne) dal 1° ottobre 2017 “fino alla fine della sua formazione professionale ex art. 277 CC”, costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli alimenti posti in esecuzione, di fr. 22'800.– (pari a 19 mensilità di fr. 1'200.– ognuna per il periodo da dicembre 2021 a giugno 2023), tenuto conto anche dell’attestato di frequenza dell’Università di Friburgo dall’agosto del 2018 ad almeno il 31 luglio 2023 prodotto dall’istante.
In merito alle eccezioni sollevate dall’escusso, il primo giudice ha rilevato che non gli competeva modificare la sentenza di divorzio nel senso di adattare il contributo di mantenimento dell’istante alla capacità di pagamento del convenuto, ben diverse di quelle esi-stenti al momento del divorzio, oppure di far prevalere il mantenimento delle due figlie minorenni rispetto a quello della figlia maggiorenne istante. Secondo il Pretore, non è poi dato di sapere se quest’ultima ha già conseguito un Bachelor (in geografia) il 31 gennaio 2019, come ipotizzato dall’escusso, potendosi solo dedurre dagli atti che ne ha conseguito uno il 31 gennaio 2022, siccome ha iniziato il corso di Master il mese successivo e che al 31 luglio 2023 risultava ancora immatricolata all’Università di Friburgo. Considerandosi generalmente conclusa la formazione universitaria con il conseguimento del Master, il precedente giudice ha ritenuto che RE 1 non avesse reso verosimile la condizione risolutiva cui il suo obbligo di mantenimento è subordinata. Infine, egli ha evidenziato che non gl’incombeva neppure statuire sull’eventuale inadempimento da parte della figlia del proprio obbligo d’informazione del padre sullo sviluppo della sua formazione né sull’assenza di relazioni personali tra padre e figlia e su un’eventuale colpa di quest’ultima tale da giustificare la sospensione degli alimenti. Sono infatti doglianze da far valere in un’azione di modifica della sentenza di divorzio davanti al giudice del merito (art. 286 CC). Onde l’accoglimento dell’istanza.
4.1 La censura è nuova. In prima sede il reclamante non ha allegato la pretesa indeterminatezza della decisione di divorzio. Presentata per la prima volta con il reclamo, l’allegazione di fatto è inammissibile (sopra consid. 3.2) e conduce alla reiezione della censura.
4.2 Ad ogni buon conto, la sentenza citata dal reclamante stabilisce senza ambiguità che la decisione in cui è ordinato espressamente il pagamento degli alimenti oltre la maggiore età costituisce un titolo di rigetto definitivo se determina l’importo degli alimenti dovuti e la loro durata, e precisa che la fine dell’obbligo di mantenimento per i figli può validamente essere subordinata alla condizione risolutiva della conclusione della formazione professionale, ipotesi in cui spetta allora all’escusso provare l’adempimento della condizione al di là di ogni dubbio mediante documenti, a meno che il creditore riconosca incondizionatamente l’adempimento della condizione o questo sia notorio (DTF 144 III 193 consid. 2.2). Nella fattispecie, la convenzione omologata dal giudice del divorzio, lad-dove stabilisce il contributo di fr. 1'200.– mensili a favore di CO 1 “fino alla fine della sua formazione professionale ex art. 277 CC” (doc. C, pag. 3 ad 5.5), risulta pertanto sufficientemente determinato per costituire un valido titolo di rigetto definitivo. Del resto, quando il reclamante ha firmato la convenzione di divorzio, il 15 marzo 2018 (doc. C), gli era chiaro che la figlia CO 1, nata il 30 settembre 1999, era maggiorenne e non aveva ancora una formazione professionale. La sua prima censura va pertanto respinta.
5.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180 consid. 5.2.1, pag. 190). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio alla DTF 124 III 501 consid. 3/b), in particolare la remissione del debito, la compensazione o il realizzarsi di una condizione risolutiva (DTF 124 III 501 consid. 3/b). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante, la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF).
5.2 Nel caso in esame, il reclamante desume “dagli atti” che la figlia ha conseguito tre lauree nel periodo che precede quello cui si riferisce il precetto esecutivo, un primo Bachelor in “science en géo-graphie/sciences de l’éducation” il 31 gennaio 2019, un secondo Bachelor in “Science en lettres/sciences de l’éducation” il 31 luglio 2019 e un terzo in “Science en lettres/sciences de l’éducation Travail social e politiques sociales” il 31 gennaio 2022, titoli che a suo dire “le permettevano di rispettare agevolmente i requisiti di formazione Cantonali richiesti per il settore pubblico dell’educazione o ambire a dei incarichi nel settore privato”. Ritiene che al più tardi al 31 gennaio 2022 la figlia avesse una formazione appropriata, che le permettesse, attraverso il pieno sfruttamento delle proprie capacità, di soddisfare i bisogni materiali della vita con le proprie risorse. Osserva che secondo la giurisprudenza (DTF 117 II 372 consid. 5/b), il conseguimento di una licenza in un’università svizzera è in linea di principio sufficiente per ammettere che il figlio abbia beneficiato di una formazione appropriata secondo l’art. 277 cpv. 2 CC, mentre un titolo complementare (pare alludere a un Master) non ne fa parte.
5.2.1 Il reclamante non indica precisamente gli “atti” sui quali fonda l’allegazione secondo cui la figlia avrebbe conseguito tre Bachelor né indica la fonte della sua affermazione per cui questi titoli le aprivano la via dell’insegnamento nel settore pubblico o privato. Soprattutto egli non si confronta con la motivazione del Pretore secondo cui si può dedurre dagli atti solo che l’istante ha conseguito un Bachelor il 31 gennaio 2022, siccome ha iniziato il corso di Master il mese successivo, né – direttamente – con l’argomento per cui la dottrina considera generalmente conclusa la formazione universitaria, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC, con il conseguimento del Master. Insufficientemente motivato (a riguardo dell’art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela inammissibile su questo punto.
5.2.2 Per abbondanza va precisato che la decisione citata dal reclamante (DTF 117 II 372, consid. 5/b/aa) non è decisiva nel caso concreto poiché è stata emanata, nel 1991, prima dell’implementazione del processo di Bologna in Svizzera (nel 2004, cfr. art. 15 dell’Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere, RS 414.205.1 e RU 2004, 3003 art. 7), che suddivide l’offerta formativa delle scuole universitarie e altri istituti accademici in tre livelli, ossia studio di bachelor, master e dottorato (art. 4 cpv. 1 della suddetta ordinanza). Oggi, si tende a considerare che nella maggior parte delle formazioni l’ottenimento del Bachelor è solo una tappa intermedia del percorso universitario superiore, che si conclude con l’ottenimento del Master (v. Philippe Meier, Entretien de l’enfant majeur – Un état des lieux (1/2), JdT 2019 II 13, n. 19 e i rinvii). Comunque sia, determinare nel caso concreto se la formazione del figlio sia da considerare “appropriata” nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC già dopo il conseguimento del Bachelor costituisce una questione giuridica delicata che non incombe al giudice del rigetto risolvere (sopra consid. 5.1). Basta constatare, in ispecie, che il reclamante non ha portato la prova documentale piena che il suo obbligo di mantenimento della figlia è decaduto prima del giugno 2023. La decisione impugnata resiste quindi alla critica anche nel merito.
6.1 Il reclamante non spiega perché le circostanze da lui rilevate costituirebbero eccezioni suscettibili d’impedire il rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 81 LEF. Egli, del resto, non si confronta con la motivazione del Pretore secondo cui la competenza per determinare gli effetti di un’eventuale carenza d’informazione del figlio sul dovere di mantenimento spetta al giudice del merito, non a quello del rigetto, invero con un’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) o di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF). Anche su questo punto il reclamo si avvera inammissibile per carenza di motivazione.
6.2 Il riferimento all’art. 290 CC, fatto valere per la prima volta con il reclamo, è d’altronde fuori tema, poiché l’allegata esigenza di tempestività della richiesta è posta in relazione all’aiuto all’incasso da parte dell’ufficio specializzato e non all’esistenza né all’esigibilità dei singoli contributi, che fatti salvi casi particolari di abuso manifesto di diritto possono essere fatti valere entro il termine di prescrizione (cfr. DTF 131 III 443 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.26 del 19 agosto 2020 consid. 6.3). A parte il fatto che il reclamante non specifica in cosa consisterebbe la “palese prevaricazione” di cui si duole, quesiti per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante, come nel caso in cui viene invocato un manifesto abuso di diritto, esulano dal potere di cognizione de giudice del rigetto (sopra consid. 5.1).
In conclusione, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è infondato. Il giudizio odierno non pregiudica però la questione dell’esistenza materiale delle pretese poste in esecuzione (sopra consid. 2), che possono essere contestate mediante un’azione di annul-lamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) o di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF), l’azione di modifica della sentenza di divorzio (art. 286 CC) essendo invece indicata per adattare il contributo alle risorse del genitore obbligato o per sopprimerlo per il futuro.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La decisione d’irricevibilità del 4 giugno 2024 è annullata.
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).